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Opposizione ad Atti di PrecettoL’opposizione ad atti di precetto è una delle differenti forma di opposizione alla fase esecutiva, disciplinata dal codice di procedura penale. Il processo esecutivo è lo strumento attraverso il quale coloro che vantano un credito non corrisposto possono soddisfare le proprie pretese. Esso, infatti, è diretto a realizzare coattivamente un risultato equivalente a quello che avrebbe dovuto realizzare un altro soggetto in adempimento di un obbligo giuridico il quale, invece, è rimasto inadempiente.

Opposizione ad atti di precetto

Sommario

L’atto di precetto è una intimazione di pagamento che segna l’inizio dell’esecuzione forzata e che può essere notificato dopo che il creditore ha ottenuto un titolo con efficacia esecutiva. Quest’ultimo può essere ad esempio un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno oppure una cambiale. A seguito della ricezione di un atto di precetto, il debitore o il terzo possono formulare la propria opposizione contestando, così, il diritto vantato dal creditore. Questa forma di opposizione, quindi, mira a verificare la regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Giudice competente per materia

Il giudice competente per materia, chiamato a decidere sull’opposizione ad atti di precetto, è sempre il tribunale. Tuttavia, nei casi in cui l’espropriazione forzata abbia ad oggetto beni mobili vige una regola differente che attribuisce la competenza al giudice di pace.

Giudice competente per territorio

Il giudice competente per territorio è lo stesso competente per l’esecuzione forzata. Il precetto, in particolare, deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante (il creditore) nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (e, quindi, per le cose mobili od immobili il giudice del luogo in cui le cose si trovano), ed è proprio in tale tribunale che andrà presentata l’opposizione a precetto, a meno che il creditore abbia omesso di eleggere domicilio. In tal caso l’opposizione al precetto si proporrà nel luogo in cui lo stesso è stato notificato.

Termini

La disciplina dei termini per la presentazione dell’opposizione varia a seconda dell’oggetto della contestazione. In particolare, se si intende contestare l’esecuzione, non ci sono termini perentori da rispettare. Inoltre, l’opposizione può avvenire anche mentre è in corso l’esecuzione.

Quindi, nel caso in cui si contestasse il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del credito o nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza o meno del credito, si volesse contestare l’esistenza del titolo esecutivo o la totale illegittimità della formula esecutiva che vi sia apposta non vi è alcun termine per fare opposizione.

Limite

L’unico limite è dato dal fatto che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che sia stata disposta la vendita. Anche in tal caso, tuttavia, sussiste una specifica deroga data dal fatto che se la vendita è fondata su fatti sopravvenuti o se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, l’opposizione sarà ammissibile anche a seguito dell’avvenuta vendita.

Termini per l’opposizione in caso di vizi di forma

A differenza di quanto accade per l’opposizione all’esecuzione, se il debitore intende contestare vizi formali del precetto, egli dovrà presentare l’opposizione entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto stesso.

Infatti, nel caso in cui, contestando la regolarità formale o la notifica del precetto, si proponga opposizione agli atti esecutivi, il termine da rispettare è quello caratteristico di tale tipo di opposizioni, ossia 20 giorni dalla notificazione del precetto o dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza, anche di fatto, del compimento di quell’atto nel caso in cui la notifica del precetto, ad esempio, sia stata irregolare e la conoscenza dell’atto sia intervenuta in un momento successivo.

Opposizione tardiva

Il termine di venti giorni per la presentazione dell’opposizione è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l’inammissibilità dell’opposizione. Questo significa che, se alla scadenza di tale termine non viene proposta opposizione, l’atto esecutivo deve ritenersi definitivamente acquisito al processo esecutivo. Un’eccezione a questa regola riguarda i casi di nullità insanabile dell’atto esecutivo. Tale nullità renderebbe opponibile l’atto anche oltre lo spirare del termine decadenziale. Per nullità insanabile deve intendersi quel vizio dell’atto che impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo. Tale vizio, pertanto, giustificherebbe la possibilità di un annullamento anche a seguito del decorso dei termini previsti a tal fine.

Altre ipotesi di ammissibilità dell’opposizione tardiva

Vi sono, poi, altri casi in cui l’opposizione tardiva può essere validamente accolta. L’intimato, infatti, può fare opposizione anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Deve trattarsi, quindi, di cause a lui non imputabili. Solo così sarà ammissibile l’opposizione avvenuta fuori termine.
In questo caso, l’esecutorietà può essere sospesa ma l’opposizione non è comunque più ammessa decorsi dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione.

Proposizione dell’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione

Quando l’esecuzione viene solo preannunciata al debitore (il che avviene mediante la notifica del titolo esecutivo e del precetto), il debitore può proporre opposizione al precetto prima che inizi l’esecuzione. In tal caso, egli dovrà formulare un atto di citazione avanti al giudice competente. Proponendo opposizione preventiva all’esecuzione, rimane sospeso il termine di novanta giorni dalla notifica del precetto per introdurre l’azione esecutiva.

Istanza di sospensione

A seguito dell’opposizione preventiva, il debitore può formulare anche un’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo. La sospensione viene chiesta al giudice che ne valuta l’idoneità dopo aver accertato l’esistenza di gravi motivi e la sussistenza del periculum in mora e del fumus bonis iuris. Il giudice, quindi, ha la facoltà discrezionale di disporre la sospensione del processo esecutivo qualora ritenga che sussistano gravi motivi che devono intendersi quali valide ragioni giustificative del provvedimento di sospensione. Egli, inoltre, potrebbe decidere di disporre la sospensione ponendo a carico del debitore o del terzo istante l’obbligo di corrispondere il pagamento di una cauzione per assicurare l’eventuale risarcimento del danno che il creditore può subire per effetto della sospensione. Spetta pertanto al giudice dell’esecuzione il compito di valutare l’opportunità del rilascio della cauzione, che dovrà basare la sua decisione considerando l’apparente fondatezza dei motivi a sostegno dell’opposizione.

Effetti dell’istanza di sospensione

Se sussistono i presupposti per la sospensione e, quindi, il pregiudizio per il debitore conseguente all’inizio dell’esecuzione e la verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l’azione esecutiva, il giudice sospende l’esecuzione. Di conseguenza, l’eventuale pignoramento posto in essere può essere dichiarato nullo dal giudice o su istanza di parte.

Istanza di sospensione parziale

Se il diritto della parte istante è contestato solo in parte, il giudice provvede a sospendere l’efficacia esecutiva del titolo solo in relazione alla parte contestata.

Forma del provvedimento del giudice

Il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione assume la forma dell’ordinanza. Tale ordinanza può prevedere la sospensione totale se è relativa all’intera somma da ripartire o, diversamente, parziale quando è limitata alle somme oggetto di contestazione. In quest’ultima ipotesi, la distribuzione potrà avvenire limitatamente alle somme per le quali non è sorta alcuna controversia.

Proposizione dell’opposizione successiva

L’opposizione successiva è finalizzata a contestare sia il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, sia la pignorabilità dei beni. In questo caso, l’opposizione deve essere proposta con ricorso.

Reclamabilità dell’ordinanza di sospensione

Il provvedimento di sospensione è reclamabile. Questa regola si fonda sul presupposto che con il reclamo sia possibile garantire l’intervento di un giudice diverso da quello che ha già provveduto sul punto, evitando pregiudizi sul punto. Il reclamo è proponibile solo avverso le ordinanze, di accoglimento o di rigetto dell’istanza, emesse all’esito dell’udienza di comparizione delle parti.

Reclamo in casi di urgenza

Il reclamo non è proponibile avverso il decreto con cui è disposta la sospensione dell’esecuzione in caso d’urgenza. In questo secondo caso, infatti, sarà necessario attendere l’udienza di comparizione fissata con il decreto e il provvedimento di conferma, revoca o modifica del decreto stesso. Solo a seguito di ciò sarà esperibile il reclamo avverso il provvedimento.

Forma dell’opposizione a atti di precetto

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto. In tal caso, anche mediante l’ausilio di un avvocato, è necessario predisporre un atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il giudice, accertata l’esistenza di gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Che succede dopo il ricorso

Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione e assegna il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. La mancata o tardiva notifica determina l’inammissibilità del ricorso. Ove ricorrano ragioni di urgenza, il giudice può sospendere l’esecuzione e confermare o revocare tale sospensione all’udienza di comparizione delle parti. Il procedimento si conclude con sentenza soggetta gli ordinari mezzi di impugnazione.

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