La cancellazione del debito è possibile anche per chi ha un reddito molto basso, il cosiddetto “incapiente”, da non doverlo dichiarare al Fisco. Infatti, la sentenza del 15/07/2021 del tribunale di Milano ha permesso la cancellazione del debito contratto da una persona incapiente. Con la recente modifica alla Legge 3/2012 anche il debitore incapiente ha diritto di accedere a questa procedura, una sola volta nella vita, e di ottenere la cancellazione di tutti i debiti senza pagare i creditori. La legge era stata promulgata dal governo Monti, nel 2012, per far fronte alle grandi problematiche causate dalla crisi finanziaria. Il governo Conte, con le modifiche apportate nel decreto Sostegni, in previsione della situazione di difficoltà che stanno affrontando moltissimi imprenditori e famiglie, a causa della crisi economica determinata dalla pandemia, ha confermato la disciplina precedente.
La cancellazione del debito è possibile anche per chi ha un reddito molto basso
Chi è il debitore incapiente
L’art. 14-quaterdecies – Debitore incapiente – inserito dall’art. 4-ter, c. 1, lett. m) D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla L. 18.12.2020, n. 176, ha introdotto la figura del “debitore incapiente”, ovvero la persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
La meritevolezza
Con la nozione di meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento. Non veniva reputato “meritevole”, quindi, il debitore che avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti (indebitandosi, ad esempio, per futili motivi). Parimenti dicasi per il debitore che avesse contratto debiti senza la prospettiva di poterli adempiere. Il vaglio della meritevolezza del debitore era caratterizzato da una certa discrezionalità. In effetti non esisteva un criterio normativo per qualificare un comportamento come “meritevole” o “non meritevole”. L’evoluzione della disciplina ha poi eliminato ogni riferimento alla meritevolezza. Ciò ha provocato il passaggio dall’assenza di colpa (e quindi della presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l’omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.
I fatti alla base della decisione del Tribunale di Milano
Alla base della decisione del Tribunale di Milano vi è la vicenda che ha coinvolto un ingegnere elettronico il quale, a causa della crisi, ha perso il lavoro e ogni altra forma di reddito, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento con il Comune di Milano e con Terzi per sanzioni amministrative, spese legali e canoni di locazione.
Egli, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, decideva di rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi di Milano di Protezione Sociale Italiana per accedere al beneficio dell’esdebitazione del debitore incapiente prevista dalla legge 3/2012 e introdotta con la legge di bilancio 2021. Una delle modifiche che aveva destato maggiore attenzione in sede di approvazione della legge di bilancio era stata proprio quella che permetteva, anche a chi si trovasse appunto senza risorse e beni da mettere a disposizione dei propri creditori, di fare ricorso alla legge 3 del 2012.
La decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha statuito, quindi, che anche il debitore incapiente può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Questo significa che per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice (o da un suo delegato) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori. Più precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l’entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto.
A tal fine si rammenta che non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma siano essi erogati. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, deducendo le spese di produzione del reddito e l’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.
La possibilità di cancellare i debiti pur non avendo denaro da offrire o beni riguarda solo le persone fisiche che non hanno stipendio, oppure hanno uno stipendio appena sufficiente al sostentamento proprio e della famiglia, e non hanno beni per poter ripagare i creditori.
Requisiti
Dalla pronuncia in esame, quindi, emerge che i requisiti per ottenere l’esdebitazione sono i seguenti:
- la meritevolezza, quindi il soggetto non deve essere indebitato con dolo o colpa grave e non deve aver agito con l’intento di frodare i creditori. Inoltre, si deve verificare se la banca, prima di concedere il prestito, abbia adeguatamente valutato la capacità del debitore di far fronte a tale prestito, in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.
- si può usufruire dell’esdebitazione di diritto una sola volta nella vita;
- si deve pagare il proprio debito, anche parzialmente, se entro 4 anni dal decreto del giudice si ricevono somme o beni che permettano di soddisfare i creditori almeno per il 10% di quanto loro dovuto.
Recente pronuncia
In merito alla medesima questione, si rileva una ulteriore recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, il quale, con il decreto dell’8 giugno 2021, ha concesso nuovamente l’accesso alla procedura di esdebitazione anche per il privato cittadino che risulti nullatenente.
Nel caso di specie, il debitore aveva proposto la soddisfazione parziale dei creditori attraverso una piccola somma, ottenuta in prestito dalla compagna (a sua volta in condizioni economiche precarie) e, d’altra parte, le cause della crisi erano da rinvenirsi in una serie di contratti stipulati per aiutare il compagno della madre, coinvolto in fatti illeciti a cui peraltro il debitore non aveva mai preso parte.
Esdebitazione del nullatenente
Alla luce di ciò, il giudice concedeva l’esdebitazione del nullatenente, ritenendo lo stesso “meritevole” in considerazione delle ragioni e delle circostanze che avevano concorso ad un indebitamento di tal portata. Da ciò si evince che l’organo giudicante, nel concedere l’accesso alla procedura, sia stato chiamato ad una attenta valutazione discrezionale della situazione complessiva dell’indebitato, delle cause dell’indebitamento, del fatto che non risulta titolare di beni aggredibili dai creditori. In altre parole, la norma riversa sul giudice l’onere di accertare la “meritevolezza” del debitore nell’accedere ad uno strumento premiale.
Effetto dell’esdebitazione
L’effetto della esdebitazione è la cancellazione dei debiti (per chi ha un reddito molto basso) e, difatti, il presupposto per la concessione del provvedimento è l’incapacità, anche futura, del debitore di provvedere al soddisfacimento della pretesa creditoria. Ed è proprio perché non è possibile conoscere a monte la persistenza o meno dello stato di incapienza del debitore dopo la conclusione della procedura che la disciplina ha inteso tutelare i creditori prevedendo che, per i 4 anni successivi, il debitore dovrà redigere una relazione circa l’eventuale sopravvenienza di beni che possano essere aggrediti dai creditori e soddisfare almeno il 10% dei loro diritti.
Procedura di presentazione della domanda di esdebitazione
La domanda di esdebitazione per chi ha un reddito molto basso deve essere presentata tramite l’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Relazione dell’OCC
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che comprende i seguenti aspetti:
- indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Il Giudice
Il giudice, dopo aver analizzato le informazioni ritenute utili e a seguito della valutazione circa la meritevolezza del debitore; verificata, a tal fine, inoltre, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze.
Il decreto
Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto.
fonte: Diritto.it