L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente una rideterminazione della pretesa tributaria. A tal fine si instaura il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e il contribuente potrà beneficiare di sanzioni ridotte a 1/3 del minimo. In questo modo, il contribuente non solo è avvantaggiato dalla consistente riduzione delle sanzioni ma beneficia anche della definizione della questione in tempi brevi. L’accertamento con adesione, infatti, gli permette di evitare un lungo processo tributario con l’Amministrazione finanziaria. Tale istituto si applica a tutti i contribuenti, inclusi i sostituti d’imposta e consente la definizione dell’accertamento relativamente alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette.
Accertamento con adesione
Sommario
Ambito applicativo dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, sintetici, presuntivi, induttivi e di valore. Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 218/97, “l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente”: rientrano allora l’IRPEF e l’IRES, le addizionali comunali e regionali all’IRPEF, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l’IRAP e le ritenute fiscali.
Imposte diverse dall’IVA
Riguardo alle imposte indirette diverse dall‘lVA, è previsto che l’adesione si perfezioni nei confronti di uno soltanto dei soggetti coobbligati solidali, non necessitando la definizione unitaria del rapporto da parte di tutti i soggetti interessati. Questo accertamento è previsto anche per i tributi comunali e provinciali, purché gli enti interessati provvedano, preventivamente, a regolamentare l’utilizzo dell‘istituto. Allo stesso modo, avendo riguardo ai tributi propri delle Regioni è possibile il ricorso all‘istituto, purché l’ente regionale ne consenta e disciplini l’utilizzo con espressa previsione normativa.
Fasi del procedimento
Il modello procedimentale dell’accertamento con adesione si svolge come segue:
- Instaurazione del contraddittorio;
- Comparizione delle parti nella data fissata e discussione della vertenza;
- Eventuale esito positivo del colloquio;
- Stesura dell’atto di accertamento con adesione;
- Versamento delle somme o della prima rata;
- Rilascio dell’atto di accertamento con adesione da parte dell’Ufficio.
Instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio
L’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio non è obbligatoria perché assolve a una duplice funzione: quella di garantire la trasparenza dell‘azione amministrativa e quella di consentire al contribuente un’immediata cognizione della vertenza. Quest‘ultimo può, infatti, attivare il procedimento di definizione con adesione ove abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio.
Invito a comparire
Tuttavia, se l’Ufficio esercita la facoltà di instaurare il contraddittorio preventivo deve formulare al riguardo un invito a comparire, indicando:
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo della comparizione;
- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso dì definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla pretesa.
Istanza del contribuente per l’instaurazione del contraddittorio
L’attivazione del procedimento da parte del contribuente può avvenire a seguito di:
- accesso, ispezione o verifica. In tal caso, nell’istanza di accertamento con adesione il contribuente può chiedere all’Ufficio di formulare la proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione;
- notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, non preceduta dall’invito, a cura dell’Ufficio, a comparire per l’adesione. In tal caso, il termine per l’impugnazione è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Prima di impugnare l’atto dinanzi alla competente Commissione tributaria può formulare una proposta di adesione.
Il contribuente può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione. Tale istanza deve essere presentata prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione provinciale e deve contenere tutte le informazioni anagrafiche della parte, e ogni possibile recapito, anche telefonico.
Deposito dell’istanza
L’istanza in carta libera deve essere depositata:
- direttamente;
- inviata in plico postale raccomandato con avviso di avvenuta ricezione all’Ufficio locale titolare dell’accertamento.
L‘istanza deve essere sottoscritta dal contribuente o dal procuratore autorizzato allo svolgimento del procedimento.
Istanza del contribuente: contenuto necessario
Il contenuto necessario dell’istanza deve necessariamente avere l’indicazione dell’ufficio competente a ricevere l’istanza, i dati anagrafici identificativi del contribuente e il suo codice fiscale, i dati anagrafici identificativi del rappresentante legale, in caso di società o altri enti, e del codice fiscale, gli estremi dell’accertamento, l’indicazione di tutti i dati anagrafici identificativi del procuratore speciale o generale.
Istanza del contribuente: contenuto eventuale
Al contenuto necessario dell’istanza, il contribuente – eventualmente – può allegare:
– copia dell’avviso di accertamento, per agevolare l’individuazione dell’atto da parte dell’ufficio;
– la copia della procura (in caso di nomina di un procuratore);
– anticipazione di una proposta da discutere nel successivo contraddittorio, per abbreviare i tempi del contraddittorio.
Ambito soggettivo dell’accertamento con adesione
Possono accedere all’accertamento con adesione: le
- persone fisiche;
- società di persone, le società di armamento, le società di fatto, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, le imprese familiari;
In relazione a queste ultime ipotesi, si fa riferimento a uno regime speciale applicabile altresì, ricorrendone i presupposti, ai i soggetti passivi IRES che optino per la tassazione per trasparenza fiscale o per il regime del consolidato domestico. Tale regime particolare può comportare uno sdoppiamento del procedimento di accertamento con adesione, nel quale possono risultare coinvolti differenti uffici dell‘Amministrazione finanziaria e più soggetti privati.
Imposte definibili con adesione
L’accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione tutte le tipologie di imposta, ivi compresi i tributi locali, qualora ciò sia contemplato nell’apposito regolamento comunale.
Imposte non definibili con adesione
Sono escluse dall’adesione le vertenze relative alle sole sanzioni. Infatti uno degli effetti dell’accordo consiste, di per sé, nella riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale.
Procedura di accertamento con adesione
La procedura di accertamento con adesione può scaturire sia da una proposta dell’Ufficio, sia da una istanza presentata dal contribuente. La competenza è attribuita all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Invito a comparire
L’invito a comparire deve indicare:
- I periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- Il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento tramite adesione;
- Le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti;
- I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
Contraddittorio
La fase del contradditorio deve essere contenuta entro limiti temporali ragionevoli, in relazione sia alla primario esigenza di speditezza del procedimento sia all’effettiva complessità della trattazione, non consentendo comunque reiterati rinvii di carattere meramente dilatorio, comportanti l’ingiustificato ritardo dell’azione amministrativa.
Provvedimenti
A seguito della chiusura del contraddittorio, può essere emesso uno sei seguenti provvedimenti:
- Archiviazione per non luogo a procedere;
- Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione;
- l’atto di accertamento, qualora il contribuente:
- Non si sia presentato in contraddittorio;
- L’accertamento con adesione non sia definito a seguito del contraddittorio.
L’atto di adesione
L’atto di adesione deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal direttore dell’Ufficio o da un suo delegato. Deve contenere l’indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione nonché la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.
Effetti dell’adesione
Gli effetti principali della definizione dell’accertamento con adesione sono la riduzione del carico fiscale e la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale.
L’atto di adesione non è modificabile né integrabile ma se l’Ufficio dovesse venire a conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito potrà procedere ad un ulteriore accertamento.
È ammessa la compensazione del debito nascente con l’accordo di adesione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti.
Sanzioni
La legge ha previsto l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancato pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva. In tale ipotesi, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione conseguente ai ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione. Più in particolare, si prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, nei limiti della relativa scadenza, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Ciò accade anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
È da ritenere, tuttavia, che irregolarità di entità modesta non inficino il perfezionamento dell‘adesione.