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Cartella esattoriale scadutaLa Cartella esattoriale scaduta è quella per cui, quando si riceve una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, e non trovandosi in una condizione economica “sufficiente”, non si riesce ad effettuare il pagamento in tempo (60 giorni). Non appena si avrà la disponibilità economica per poter adempiere, sarà necessario procedere al pagamento sebbene si tratti ormai di una cartella esattoriale scaduta.

Cartella esattoriale scaduta

Sommario

Termini per pagare la cartella esattoriale

Una cartella esattoriale andrebbe pagata entro 60 giorni dal giorno in cui viene notificata. In questo modo, il debito si estingue non appena effettuato il pagamento. Qualora la notifica nelle mani del contribuente/debitore non vada a buon fine, verrà rilasciato il relativo avviso di giacenza. In questo caso, il termine per pagare decorre:

  • dal momento del ritiro della cartella se ciò avviene nei successivi 10 giorni;
  • dall’11esimo giorno se il ritiro avviene dopo 10 giorni.

Al contrario, i termini per fare ricorso contro la cartella di pagamento non sono sempre uguali e variano a seconda del tipo di importo richiesto. In particolare, tali termini sono di:

  • 60 giorni, nella generalità dei casi;
  • 40 giorni, per le cartelle per debiti dovuti all’Inps o all’Inail;
  • 30 giorni, per le cartelle per debiti dovuti a multe stradali (https://www.laleggepertutti.it/178665_come-pagare-cartella-esattoriale-scaduta).

Scadenza del termine per pagare

Qualora il contribuente non paghi nei termini suddetti, già a partire dal giorno successivo sarebbe possibile per l’Agenzia Entrate Riscossione promuovere un pignoramento, un fermo auto o (per debiti superiori a 20mila euro) un’ipoteca. Sebbene la legge consenta di applicare e intraprendere le azioni esecutive o cautelari nell’immediato, essendo sufficiente il decorso del termine previsto per il pagamento, succede – generalmente – che tali azioni tardino sino al punto che la cartella esattoriale cada in prescrizione.

Pagamento tardivo o parziale della cartella esattoriale

Il contribuente può pagare oltre il termine previsto per adempiere. Qualora ciò accadesse, infatti, l’erario non potrebbe in alcun modo rifiutare un pagamento in ritardo, né un pagamento parziale. Il debitore, infatti, potrebbe decidere di versare solo una parte di quanto dovuto. In questo modo, riuscirebbe a evitare l’ipoteca o il pignoramento della casa. Il pagamento parziale, infatti, consente di far abbassare la soglia del debito e rientrare nei parametri entro i quali l’immobile non può essere aggredito.

Modalità di pagamento della cartella esattoriale scaduta

Chiarito che pagare una cartella esattoriale in ritardo è possibile e che, per contro, l’erario non può mai rifiutare un pagamento né tardivo né parziale, si può procedere all’analisi dei metodi per comprendere come pagare tale cartella.

In realtà, il pagamento delle cartelle esattoriali scadute avviene con le stesse metodologie previste per quelle pagate nei termini.

Come pagare

Si può pagare una cartella esattoriale nei seguenti modi:

  • online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • alle poste;
  • in banca;
  • tramite home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi.

Termini per pagare una cartella esattoriale scaduta

Nel caso in cui non si paghi nel termine di 60 giorni, non è previsto un limite per il pagamento che avviene oltre la data di scadenza. È interesse del debitore, tuttavia, quello di adempiere il prima possibile per evitare l’avvio di eventuali procedure esecutive.

Per tutelare la posizione del debitore, è comunque prevista la possibilità di pagare a rate. Se si opta per il pagamento a rate:

  • i pignoramenti in corso vengono abbandonati col pagamento della prima rata;
  • vi è il divieto di avviare nuovi pignoramenti;
  • vi è il divieto di avviare nuovi fermi o ipoteche;
  • eventuali fermi o ipoteche già iscritti prima della rateazione restano in piedi fino al pagamento dell’ultima rata. Tuttavia, deve precisarsi che nel caso del fermo auto, il contribuente può, con il versamento della prima rata, ottenere comunque una sospensione del fermo medesimo e tornare a circolare. Il fermo sarà definitivamente estinto solo con l’ultima rata.

Rateizzazione debiti fino a 100 mila euro

Per importi fino a 100 mila euro, si può chiedere e ottenere la rateizzazione direttamente on-line usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In alternativa, si può inviare la relativa richiesta tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione.
Per ottenere la rateizzazione sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza tuttavia aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si potrà accedere al piano ordinario, che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Rateizzazione debiti fino a 100 mila euro

Anche per importi superiori a 100 mila euro, è possibile richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec.

Per ottenere il beneficio del pagamento rateizzato, sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Qualora la richiesta dovesse essere accolta, anche per i debiti superiori a 100mila euro si accederà al piano ordinario che consente, come per i debiti di importo inferiore, di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti – e quindi dello stesso importo – o crescenti in base alla preferenza espressa.

Piano straordinario di rateizzazione

Oltre al piano ordinario, esiste la possibilità di richiedere un piano straordinario di rateizzazione. Tale piano prevede la possibilità di pagare dilazionando le rate fino a un numero di 120 (e, quindi, 10 anni). Per ottenere un piano straordinario, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. In questo caso, si può presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione che si rinviene sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. A tale modello, si dovrà allegare la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario. Se la richiesta è accolta, si accederà al piano straordinario che però, a differenza di quello ordinario, consente di pagare il debito solo con rate costanti.

Peggioramento delle condizioni del debitore

Potrebbe capitare che le condizioni economiche di chi abbia avuto accesso a un piano di rateizzazione peggiorino rendendo così difficile il pagamento delle rate. In questo caso, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate rendendone più agevole l’adempimento. La proroga è richiedibile una sola volta e può essere sia ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) sia straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Decadenza e riammissione al piano di rateazione

Il contribuente/debitore che chiede il pagamento dilazionato e viene ammesso, dovrebbe conoscere anche le ipotesi in cui si verifica la decadenza dal piano così da poterla evitare. La rateizzazione, in particolare, decade in caso di:

  • inadempienza, e quindi mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite e rimaste sospese per l’ammissione al beneficio della rateizzazione.

Decadenza per inadempienza

La decadenza per inadempienza, in particolare, si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, le quali possono essere anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza e indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (a prescindere quindi, dall’ammissione a un piano ordinario o straordinario).

Più precisamente:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. I contribuenti da piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi alla rateizzazione originaria, se effettuano il pagamento delle rate sospese entro il 31 ottobre 2021.
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive. Il contribuente, in questo caso, beneficia del cosiddetto maggior periodo di decadenza.
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/).

Rateizzazione

Nel caso di decadenza per inadempienza, è comunque possibile accedere di nuovo all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti. A tal fine, però, si richiede di aver regolarizzato l’importo delle rate scadute della rateizzazione decaduta – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione – fermo restando, nel caso in cui la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.

Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso ma il numero massimo di rate non può essere superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

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