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Istanza di mediazione tributariaLa possibilità di presentare una istanza di mediazione tributaria rappresenta un importante vantaggio per il contribuente che, infatti, tramite essa può accedere a una proposta di accordo che si inserisce nell’istanza di reclamo contro determinati atti emanati dall’Agenzia delle entrate. Lo scopo di tale mediazione è dunque quello di evitare il ricorso alla giustizia tributaria per la risoluzione di quelle contestazioni risolvibili in sede amministrativa attraverso un esame volto ad anticipare l’esito ragionevolmente atteso del giudizio. Attraverso la mediazione, si offre al contribuente la possibilità di avvalersi di una procedura più snella ed immediata evitando così gli oneri e le lungaggini di una procedura giudiziaria ordinaria.

Istanza di mediazione tributaria

Sommario

Ambito di applicazione

La mediazione tributaria trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati e decorrere dal 1° aprile 2012 e precisamente gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.
La legge, in particolare, prevede come obbligatorio il ricorso alla mediazione tributaria se il valore della causa non è superiore a € 50.000,00.
Tale limite è stato variato dal precedente, che era di € 20.000,00, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Manovra correttiva di aprile 2017.
La modifica così introdotta si applica a tutti gli atti impugnabili che sono stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Pertanto, per tutti gli atti notificati entro il 31 dicembre 2017 si fa riferimento ancora al vecchio limite di € 20.000,00.

Altre ipotesi

In tutte le altre ipotesi non espressamente individuate, il valore si determina nei seguenti modi:

  • se l’atto reclamato si riferisce a più tributi (ad es. Tari e addizionale provinciale) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente;
  • in ipotesi di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, il valore della lite sarà calcolato avendo riguardo all’importo dei singoli tributi accertati nei singoli provvedimenti reclamati; pertanto il reclamo-mediazione in questo caso trova applicazione se gli atti impugnati siano tutti di valore non superiore a 20.000 euro, non invece se anche uno solo di essi abbia valore superiore;
  • qualora oggetto di contestazione sia il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia si determina avendo riguardo all’importo del tributo richiesto con l’istanza di rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza si riferisca a più periodi d’imposta, il valore della controversia si determina con riferimento al singolo tributo richiesto per singolo periodo d’imposta. Dunque, se l’istanza di rimborso si riferisce a più periodi d’imposta, ma la soglia dei 20.000 euro non viene superata con riferimento ad uno solo di essi, sarà per quest’ultimo che dovrà esperirsi la fase del reclamo-mediazione.

Per quel che concerne invece l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, l’istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali. Al profilo soggettivo resta tuttavia collegata una differenza di disciplina: mentre, infatti, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli continuano a provvedere sul reclamo mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti, per gli altri enti impositori tale previsione si applica solo “compatibilmente con la loro struttura organizzativa.

Differenza dell’istanza di mediazione tributaria rispetto alla mediazione civile

Rispetto alla mediazione civile, l’istanza della mediazione tributaria differisce in due aspetti principali. Il primo è quello della mancanza di terzietà del mediatore, vale a dire dell’Ufficio chiamato a valutare la proposta di mediazione fiscale. In questo caso, infatti, il mediatore è lo stesso che assume nel processo tributario il ruolo di “parte resistente”. Inoltre, se ne differenzia per il diverso oggetto. La mediazione tributaria riguarda infatti la rideterminazione dell’obbligazione tributaria o meglio, la rideterminazione della base imponibile o della relativa imposta e non la conclusione di un certo affare come invece accade nella mediazione civile.

Fase amministrativa preliminare

Il legislatore ha individuato, sulla base di specifici criteri, una tipologia di controversie rispetto alle quali il ricorso deve essere preceduto da una fase preliminare di carattere amministrativo.
In particolare, i criteri individuati dalla norma attengono:

  • alla tipologia di atto impugnato, che prima della riforma era limitato ai soli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, adesso esteso agli atti emessi da qualunque Ente impositore;
  • alla parte resistente nell’eventuale giudizio;
  • al valore della controversia che non deve essere superiore a € 20.000,00 per gli atti che sono stati notificati fino al 31 dicembre 2017 e a € 50.000,00 per gli atti notificati, invece, dal 1° gennaio 2018.

Come determinare il valore della controversia

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
In caso di impugnazione di sole sanzioni il valore della lite è dato dalla somma delle sanzioni contestate.

Scopo della mediazione

Lo scopo dell’istanza della mediazione tributaria è certamente quello di evitare che un numero eccessivo di controversie giunga nei tribunali provocando l’intasamento del sistema giudiziario. Si tratta di un filtro amministrativo obbligatorio da esperire in via preventiva ogniqualvolta si intenda presentare ricorso avverso atti di natura tributaria di valore non superiore a ventimila euro.

Allo stesso modo, però, la mediazione risponde anche all’interesse del singolo contribuente a evitare processi troppo lunghi e costosi e dall’esito incerto.
Con tale istituto, quindi, il legislatore ha perseguito l’interesse generale alla deflazione del contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell’accesso al giudice con riguardo alle liti (quelle nei confronti dell’Agenzia delle entrate) che notoriamente rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie ed, al contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata che per quella pubblica. Infatti, la scelta del legislatore di ampliare la platea degli enti coinvolti nel procedimento di reclamo si giustifica in base al principio di economicità dell’azione amministrativa, preso atto dell’efficacia deflativa riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dell’elevato numero di controversie di modesto valore che caratterizza in generale il contezioso tributario.

Duplice aspetto

L’istituto della mediazione, col favorire la definizione delle controversie nella fase antecedente rispetto al giudizio tendono a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice aspetto:

  • da un lato, assicurando un più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata
    e ai costi della procedura giurisdizionale) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie, con vantaggio sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria;
  • dall’altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le Commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando
    il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui (che, nell’ambito di quelli promossi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti).

Atti impugnabili

Gli atti impugnabili e sottoponibili a mediazione tributaria saranno quindi:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  •  ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizioni di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
  • fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
  • rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie,
    interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
    agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità
    innanzi alle Commissioni tributarie.

Esito dell’ istanza di mediazione tributaria

Il procedimento di mediazione si può concludere con:

  • annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
  • accordo di mediazione. L’accordo può accogliere totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata qualora il contribuente abbia optato per la rateizzazione;
  • provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
  • nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

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