Il ricorso in autotutela non sospende il termine per ricorrere quindi è necessario proporre ricorso entro i termini, nonostante la domanda sia sotto esame da parte dell’Amministrazione. L’autotutela si definisce come il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di procedere, d’ufficio o a seguito di iniziativa del contribuente, al ritiro della pretesa fiscale annullando propri atti riconosciuti illegittimi o infondati.
L’autotutela serve a garantire la realizzazione dell’interesse pubblico.
Ricorso in autotutela
Sommario
Iniziativa
L’annullamento dell’atto illegittimo o infondato può avvenire su iniziativa dell’Ufficio che ha emanato l’atto o del contribuente. In questo caso, il contribuente dovrà redigere una apposita istanza che, tuttavia, non è soggetta al rispetto di forme particolari.
Oggetto dell’istanza
L’istanza di annullamento dell’atto può riguardare gli atti caratterizzati da una pretesa impositiva e gli atti destinati ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente. L’annullamento dell’atto travolge necessariamente tutti gli altri ad esso consequenziali.
Competenza
Riguardo al ricorso in autotutela, l’Ufficio competente a esercitare l’autotutela è quello che ha emanato l’atto ma, in via sostitutiva, è previsto che in caso di “grave inerzia” il potere sia attribuito alla Direzione regionale o compartimentale da cui l’Ufficio dipende. In questo caso si parla di autotutela mediata.
Autotutela dell’AF
Se il contribuente non presenta l’istanza per l’annullamento in autotutela, l’Amministrazione finanziaria può procedere d’ufficio nelle seguenti ipotesi:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente.
Se l’Amministrazione finanziaria procede in assenza di istanza, la comunicazione circa l’eventuale annullamento totale o parziale, deve essere data al contribuente e, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, allo stesso ufficio che ha emanato l’atto.
Autotutela parziale
L’annullamento in autotutela – in seguito al ricorso in autotutela – può essere anche parziale ed esercitato in pendenza di un giudizio innanzi alle commissioni tributarie. A fronte di una rideterminazione della pretesa erariale il contribuente potrebbe non avere più interesse a proseguire il contenzioso oppure potrebbe ritenere più vantaggiosa l’ipotesi di una definizione del giudizio.
Domanda di sgravio
Il potere di autotutela può essere sollecitato nella fase di riscossione, mediante la proposizione della domanda di sgravio nei confronti dell’ente. L’annullamento in autotutela della cartella di pagamento deve essere chiesto all’Agenzia delle entrate-Riscossione se il vizio riguarda questioni come di notifica o di mancato rispetto dei termini di decadenza. Si tratta, quindi, di questioni di diritto e non di merito.
Responsabilità amministrativa
L’ingiustificato annullamento d’ufficio di un atto di accertamento e l’ingiustificato diniego di annullamento del suddetto atto, possono integrare gli estremi della colpa grave, requisito legittimante una condanna al risarcimento a favore dello Stato per “danno erariale”. A tal fine, la parte deve presentare un’apposita istanza alla Corte dei Conti.
Definitività dell’atto impugnato
Gli atti impositivi, se non impugnati entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica, diventano definitivi. Decorso questo termine, la pretesa non può più essere messa in discussione né mediante il diniego di autotutela né in sede di ricorso contro la cartella di pagamento.
Revoca del provvedimento amministrativo
La revoca del provvedimento amministrativo è uno dei casi in cui l’Amministrazione agisce in autotutela. In particolare, se sussistono sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure nel caso di mutamento di una situazione di fatto assolutamente non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, il provvedimento amministrativo stesso può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Si procede allo stesso modo nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Effetti della revoca del provvedimento amministrativo
Questa revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se a seguito della revoca, c’è il rischio che si produca un pregiudizio a danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Se la revoca incide su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati deve essere parametrato al solo danno emergente. Inoltre, deve tenere conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
Nullità del provvedimento amministrativo
Il provvedimento amministrativo è nullo se:
- manca degli elementi essenziali;
- è viziato da difetto assoluto di attribuzione. Il difetto assoluto di attribuzione ricomprende sia i casi in cui manchi in toto la norma attributiva del potere, sia la carenza in astratto del potere, che si verifica quando la p.a. assume di poter esercitare un potere che invece nessuna norma le attribuisce. Al contrario, costituisce mera causa di annullabilità la carenza in concreto del potere, che si ha quando non sussistono le condizioni per poter esercitare un potere correttamente attribuito dalla norma.
- è stato adottato in violazione o elusione del giudicato;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Annullabilità del provvedimento amministrativo
A differenza della nullità, che concerne le difformità più eclatanti dell’atto, l’annullabilità investe profili invalidanti di minor gravità. Gli effetti dell’atto annullabile continuano a dispiegarsi sino a che non sopraggiunga una pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale pronuncia ha efficacia da allora e, di conseguenza, travolge tutti gli effetti prodotti nel periodo nel tempo dall’atto poi annullato. Sul punto deve precisarsi che tale regola è suscettibile di essere derogata tutte le volte in cui l’annullamento retroattivo dell’atto costituisca una misura eccessiva e, pertanto, non satisfattiva delle istanze di tutela del ricorrente.
Provvedimenti amministrativi che non possono essere annullati
Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non può essere annullato qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Allo stesso modo, il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Effetti dell’annullabilità e della nullità
Conseguenza comune a entrambe è l’inefficacia dell’atto, automatica qualora venga accertata la nullità; necessitante, invece, di una apposita pronuncia giudiziale nei casi di annullabilità.
Annullamento d’ufficio
Di conseguenza il provvedimento amministrativo illegittimo che presenta vizi che ne determinano l’annullabilità può essere annullato d’ufficio se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico.
Termine per l’annullamento d’ufficio
L’annullamento d’ufficio dell’atto deve essere effettuato entro un termine ragionevole. In ogni caso, tale termine non può comunque essere superiore a diciotto mesi che decorrono dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Tale regola vale anche per tutti i casi in cui il provvedimento si sia formato in caso di silenzio assenzo.
Convalida del provvedimento annullabile
Si ritiene annullabile il provvedimento se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico, può essere convalidato entro un termine ragionevole. La convalida rappresenta un provvedimento di secondo grado tramite il quale la pubblica amministrazione riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove. Per quanto riguarda la competenza in tema di convalida, essa spetta sia alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto, sia all’autorità gerarchicamente superiore. Al contrario, l’amministrazione che con l’adozione del provvedimento ha consumato il proprio potere non può convalidare il provvedimento stesso.