Il creditore che intende recuperare una somma di denaro che gli spetta in assenza dell’adempimento spontaneo del debitore, può iniziare la procedura di espropriazione forzata tramite il pignoramento. Attraverso questo procedimento il creditore ottiene quanto dovuto dalla vendita dei beni patrimoniali mobili e immobili del debitore, contro la sua volontà. Il primo atto di espropriazione forzata è proprio questo.
Pignoramento
Sommario
Il pignoramento è l’atto di ingiunzione con il quale l’ufficiale giudiziario, su incarico del difensore del creditore, comunica al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione. Questa procedura coinvolge sia il singolo bene sia i frutti e qualsiasi altra cosa che possa ritenersi collegata al bene stesso. Il pignoramento non può essere eseguito prima che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto (pena la sua nullità) e che lo stesso perde efficacia se, entro il termine di novanta giorni dal suo compimento, non viene presentata dal creditore procedente la richiesta di assegnazione o di vendita del bene pignorato.
Funzione del pignoramento
Lo scopo del pignoramento è quello di far sì che il debitore non ceda (o non si liberi) dei suoi beni al fine di sottrarsi al proprio debito. Il pignoramento ha quindi la funzione di vincolare i beni da assoggettare ad esecuzione, rendendo inefficaci, nei confronti del creditore che ha chiesto il pignoramento, gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.
Effetti degli atti di disposizione dei beni pignorati
Qualora il debitore ponesse in essere una condotta volta a sottrarre i suoi beni al creditore, il relativo atto posto in essere sarà inefficace. Tale inefficacia è relativa. L’atto, infatti, non è di per sé invalido o inefficace ma sarà inopponibile al creditore pignorante.
Tipi di alienazioni inefficaci
Sono quindi inefficaci tutte le alienazioni di beni immobili o di beni mobili registrati che sono state trascritte dopo la trascrizione del pignoramento, le cessioni dei crediti che siano state notificate al debitore o da questi accettate successivamente al pignoramento, le alienazioni di universalità di beni mobili che non hanno data certa nonché le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento e che non risultino da atto avente data certa.
Forma e contenuto del pignoramento
Il pignoramento deve contenere:
- l’invito rivolto al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Tale dichiarazione deve essere effettuata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Inoltre, deve contenere l’avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione oppure in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese e delle spese di esecuzione. A tal fine è necessario che, a pena di inammissibilità, si occupi di depositare la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento;
- l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Le uniche eccezioni a questa regola sono date dalla possibilità per il debitore di proporre l’opposizione tardiva se essa è fondata su fatti sopravvenuti oppure se dimostra di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Insufficienza dei beni del creditore
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, il debitore può indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. I beni utilmente pignorabili sono quelli possono essere facilmente trasformati in denaro e su cui non insistano diritti di prelazione a favore di altri creditori. Deve trattarsi di beni dello stesso tipo di quelli già pignorati e quindi di beni mobili in caso di pignoramento mobiliare e di beni immobili nel pignoramento immobiliare.
La liberazione del debitore mediante pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Se il debitore intende evitare il pignoramento, questi può – a seguito alla notifica del titolo e del precetto – effettuare il pagamento della somma dovuta direttamente all’ufficiale giudiziario. In questo caso, il pagamento deve avvenire in denaro contante e, una volta effettuato il pagamento, il debitore può considerarsi liberato dalla propria obbligazione.
Tale forma di pagamento è prevista per qualsiasi tipo di esecuzione, tuttavia può attuarsi concretamente solo nell’espropriazione mobiliare. Infatti, visto che è necessario che il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell’inizio del pignoramento, solo in tale tipo di espropriazione può concretamente effettuarsi in modo tempestivo.
Ricerca dei beni da pignorare
Ad oggi, la ricerca dei beni da pignorare avviene con modalità telematica. A tal fine si richiede l’istanza del creditore e la successiva espressa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
La procedura per la ricerca telematica dei beni da pignorare
Ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare, si richiede che il creditore rivolga una espressa istanza al presidente del tribunale competente. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine assegnato per il debitore per adempiere. Nell’istanza occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero del difensore che assiste all’intera procedura nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica prima della notificazione del precetto. Il Presidente del Tribunale, previa verifica del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca secondo le predette modalità.
Effetti dell’autorizzazione
A seguito dell’autorizzazione del presidente del tribunale competente, viene disposto che l’ufficiale giudiziario competente acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere.
Scopo dell’accesso
Lo scopo dell’accesso alle banche dati è quello di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Tipi di espropriazione
A seconda del bene che l’atto di pignoramento colpisce, possono distinguersi differenti tipi di espropriazione quale quella mobiliare, se il pignoramento ha ad oggetto denaro o altri beni mobili, quella immobiliare, nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili e quella presso terzi, se il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi. Il creditore può scegliere tra le differenti forme di espropriazione ma il debitore può chiedere al giudice di limitare l’espropriazione ad una di tali modalità, scelta dal creditore o dal giudice stesso.
Espropriazione mobiliare
L’espropriazione mobiliare è un procedimento esecutivo giudiziario che ha ad oggetto i beni mobili del debitore. Questi beni vengono sottratti coattivamente al debitore con il pignoramento al fine di soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro assegnazione. Il pignoramento mobiliare, salvo espressa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, non può essere eseguito nei giorni festivi né prima delle ore 7 o dopo le ore 21.
Beni impignorabili
La legge indica espressamente alcuni beni mobili che sono impignorabili in modo assoluto. Tali bene sono:
- quelli che hanno per il debitore un determinato valore religioso;
- coloro che garantiscono il sostentamento suo e della sua famiglia;
- quelli che sono indispensabili per rendere la vita di una persona dignitosa;
- chi consente al debitore di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.
Espropriazione immobiliare
L’espropriazione immobiliare ha ad oggetto il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili. Quando viene avviata una procedura di espropriazione immobiliare, questa può estendersi, oltre all’immobile, anche le sue pertinenze, i suoi frutti pendenti e i mobili che lo arredano.
La vendita dell’immobile pignorato
Una volta decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, il creditore procedente può fare istanza di vendita dell’immobile pignorato. Dopo che la vendita è stata autorizzata, questa viene fatta al pubblico incanto (vale a dire) oppure senza incanto. In quest’ultimo caso, chi è interessato all’acquisto può fare un’offerta in busta chiusa al giudice. È indispensabile che l’offerta avvenga nei termini prescritti altrimenti non può essere accolta. Allo stesso modo, non può essere accolta l’offerta che è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza. Oppure se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto.
Il ricavato dalla vendita viene distribuito tra i creditori.
Espropriazione presso terzi
L’espropriazione presso terzi ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi. Questa, quindi, può avere ad oggetto:
- i crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
- i beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità.
Il pignoramento presso terzi presuppone quindi il necessario coinvolgimento di tre parti:
- creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
- debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
- terzo pignorato, parte solo in senso processuale.