
La notifica di pignoramento è l’atto di ingiunzione con il quale l’ufficiale giudiziario, su incarico del difensore del creditore, comunica al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione. Il creditore che intende recuperare una somma di denaro che gli spetta in assenza dell’adempimento spontaneo del debitore, infatti, può iniziare la procedura di espropriazione forzata. Attraverso questo procedimento, il creditore è in grado di ottiene quanto dovuto dalla vendita dei beni patrimoniali mobili e immobili del debitore, anche contro la sua volontà. Il primo atto di espropriazione forzata è il pignoramento.
Notifica di Pignoramento
Sommario
Questa procedura coinvolge sia il singolo bene sia i frutti e qualsiasi altra cosa che possa ritenersi collegata al bene stesso. Il pignoramento non può essere eseguito prima che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto (pena la sua nullità) e che lo stesso perde efficacia se, entro il termine di novanta giorni dal suo compimento, non viene presentata dal creditore procedente la richiesta di assegnazione o di vendita del bene pignorato.
Notifica del pignoramento
Formalmente il pignoramento contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. Questo significa che saranno inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell’esecuzione, tutti gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Il pignoramento si differenzia dal precetto in quanto il mentre quest’ultimo è un atto del creditore, il primo costituisce un atto dell’ufficiale giudiziario. Egli, infatti, lo predispone dopo che il creditore abbia provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto.
Termini per la notifica
La notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto. Tale termine non è suscettibile di proroga. Il codice di procedura civile, infatti, sancisce che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Il precetto, in questo caso, deve essere rinnovato con l’indicazione della precedente data di notifica del titolo esecutivo, mentre la notifica del titolo esecutivo ed il titolo stesso conservano la loro efficacia. Il senso della notifica, al contempo, si rinviene nella necessità di garantire al debitore di ricevere sempre un avvertimento tempestivo senza che il creditore possa iniziare l’esecuzione a suo piacimento, anche dopo mesi o anni dalla notifica del precetto.
Momento di inizio dell’esecuzione
Il “dies a quo” (il giorno dal quale) per la notificazione del pignoramento, che deve essere conosciuto al fine di evitare la perdita di efficacia del precetto, si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario. Deve infatti precisarsi che ogni tipo di esecuzione forzata ha il suo momento di inizio. In particolare:
1. Espropriazione forzata
nell’espropriazione forzata il primo atto è il pignoramento. Esso coincide, in primis, con l’accesso dell’ufficiale giudiziario nella casa del debitore e negli altri luoghi che gli appartengono per il pignoramento mobiliare. È idoneo al rispetto del termine soltanto il pignoramento positivo, mentre non è sufficiente la sola richiesta di pignoramento rivolta all’ufficiale giudiziario né l’accesso sui luoghi da parte di quest’ultimo con redazione di verbale negativo per porta chiusa o impignorabilità di beni (in contrario si pone la giurisprudenza di merito, la quale riconosce l’idoneità del pignoramento negativo ad impedire la perenzione del precetto).
1.1 Notifica
Tale momento coincide altresì con la notifica dell’atto di pignoramento per l’espropriazione immobiliare. Da tale momento, infatti, si producono diversi effetti, tra cui l’obbligo per l’ufficiale giudiziario di depositare senza ritardo l’atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, la decorrenza del termine di dieci giorni per il deposito del titolo e del precetto, l’obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore, l’inizio dell’esecuzione e l’inizio della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento. Infine, il primo atto coincide con la notifica dell’atto di pignoramento anche per le ipotesi di espropriazione presso terzi;
2. Rilascio di immobili
nell’esecuzione per rilascio di immobili il primo atto di esecuzione coincide con la notifica dell’avviso di rilascio. La legge infatti prevede che, in tal caso, l’esecuzione forzata inizi con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà;
3. Rilascio di cosa mobile
nell’esecuzione per consegna di cosa mobile, al contrario delle ipotesi precedenti, non c’è la necessità di notificare l’avviso in quanto il momento di inizio coincide con l’accesso dell’ufficiale giudiziario. In questo caso, infatti, la legge dispone che decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata;
3. Fare / non fare
Da ultimo, l’esecuzione in forma specifica di obblighi di fare e di non fare inizia con il deposito in cancelleria del ricorso necessario per l’avvio della procedura. Per mezzo di esso, infatti, viene chiesto al giudice di determinare le modalità di attuazione dell’esecuzione. Se, malgrado il decorso del termine, l’esecuzione dovesse essere egualmente iniziata, i relativi atti esecutivi saranno nulli e tale nullità dovrà essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi.
Chi si occupa della notifica
Il pignoramento viene avviato su richiesta del creditore, assistito da un difensore, che si rivolge all’ufficiale giudiziario indicandogli i beni del debitore da pignorare. Per comprendere chi si occupa della notifica e capire come la stessa avvenga, è necessario distinguere le ipotesi di pignoramento mobiliare, immobiliare e di pignoramento presso terzi.
Mobiliare e immobiliare
Nel primo caso, quello relativo al pignoramento mobiliare, il creditore presenta all’ufficiale giudiziario una richiesta di pignoramento da effettuarsi presso la sede o la residenza del debitore. A questo punto, egli vi si dovrà recare entro un termine massimo di 90 giorni dalla data in cui il debitore ha ricevuto l’atto di precetto, e – come visto – senza che vi sia la necessità di anticipare il proprio intervento con un avviso. L’ufficiale giudiziario, quindi, si limita a presentarsi al debitore e, una volta lì, a individuare i beni che risultano di più pronta liquidazione. Tali sono quei beni che sono suscettibili di essere venduti prima e con più facilità.
Scelta
La scelta è discrezionale in quanto è effettivamente rimessa al solo ufficiale giudiziario che può comunque essere accompagnato, per tali operazioni, dal creditore e dal suo avvocato. L’atto di pignoramento, dunque, assumerà le forme di un verbale dell’ufficiale giudiziario con cui vengono elencati tutti i beni, corredati dal loro valore, che poi saranno messi all’asta.
Presso terzi
Nel caso di pignoramento presso terzi e di pignoramento immobiliare, invece, l’esecuzione forzata è preceduta dall’atto di pignoramento vero e proprio. Tale atto non deve essere confuso come una sorta di preavviso. Esso, infatti, determina in automatico il blocco dei beni pignorati. Questo significa quindi che a seguito della notifica del pignoramento, l’immobile si considera sottoposto al vincolo. In definitiva, nell’espropriazione immobiliare e presso terzi, il pignoramento assume le vesti di un atto scritto e predisposto dal creditore mentre la notifica è curata sempre dall’ufficiale giudiziario. Egli potrà poi autonomamente scegliere di consegnare l’atto personalmente o notificarlo a mezzo del servizio postale.
Funzione della notifica
La notifica del pignoramento è particolarmente importante per il creditore in quanto tramite essa si fissa il momento con cui si fornisce il vero e proprio via alla procedura di espropriazione forzata.