Seguici Su:

Avvocati dei Debitori

Difensori dei Contribuenti

Home Pignoramento Pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terziIl pignoramento presso terzi è una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto i beni mobili del debitore che però si trovano in possesso di terzi o i crediti del debitore vantati nei confronti di terzi.

Pignoramento presso terzi

Sommario

Si distinguono, quindi, le ipotesi di espropriazione di :

  • crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
  • beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità (ricorrerebbe altrimenti la diversa ipotesi dell’espropriazione mobiliare presso il debitore).

Il pignoramento presso terzi presuppone quindi il necessario coinvolgimento di tre parti il:

  • creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
  • debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
  • terzo pignorato (c.d. debitor debitoris), parte solo in senso processuale.

Titolo esecutivo

Trattandosi di una procedura esecutiva, affinché la stessa possa essere validamente intrapresa è necessaria l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo che può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale ecc. Inoltre, si richiede la notifica dell’atto di precetto.

Salvo le ipotesi di adempimento immediato previste dall’art. 482 c.p.c., per poter procedere al pignoramento occorre attendere che siano trascorsi almeno 10 giorni – ma non più di 90 – dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.

Ufficio giudiziario competente

L’atto di pignoramento, redatto dall’avvocato del creditore, dovrà essere depositato presso l’ufficio giudiziario competente. In particolare:

  • ai senti dell’art. 26 c.p.c., per l’esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili è competente il giudice del luogo in cui si trovano le cose;
  • per l’espropriazione forzata di crediti è invece generalmente competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede salvo il caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso è competente il Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Notifica dell’atto di pignoramento

Una volta redatto l’atto di pignoramento, lo stesso dovrà essere notificato e ciò al fine di rendere consapevole il terzo dell’esistenza della procedura, evitando che disponga della somma pignorata in favore del debitore.

Iscrizione a ruolo

Dalla data di restituzione dell’atto il legale ha 30 giorni di tempo per iscrivere la procedura a ruolo. Contrariamente, il pignoramento perderà efficacia.

L’iscrizione avviene mediante deposito, nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione de:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • le copie conformi (attestate dall’avvocato) dell’atto di pignoramento notificato, del titolo esecutivo e del precetto;
  • il contributo unificato e della marca da bollo.

A seguito dell’iscrizione a ruolo il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione che viene trasmesso al magistrato dell’ufficio giudiziario cui è assegnato il procedimento.

Contenuto dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento presso terzi deve necessariamente contenere:

  • l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’avvertimento al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in un’apposita udienza e che se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore;
  • l’ingiunzione (fatta dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti;
Inoltre…
  • l’invito (rivolto sempre dall’ufficiale giudiziario) al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
  • l’avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data prova documentale;
  • l’ulteriore avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Crediti impignorabili

Il nostro ordinamento prevede la non pignorabilità di alcune tipologie di crediti. Si tratta di crediti:

  • aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
  • aventi ad oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza;
  • derivanti da pensioni di invalidità.

Altri crediti, invece, possono essere parzialmente pignorati. Questo significa che si può procedere a pignoramento nel rispetto di determinati limiti. Tali sono i i crediti alimentari, gli stipendi, i salari e le altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego, i crediti per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza.

La tutela del debitore

Al debitore che rischia le conseguenze di un pignoramento presso terzi sono comunque riservate alcune ipotesi di risoluzione della controversia nonché la possibilità di opporsi all’esecuzione.

Accordo con i creditori

Una prima possibilità è quella di trovare un accordo con i creditori, beneficiando così di una notevole riduzione dei costi e dei tempi della procedura esecutiva. Il contenuto dell’accordo è libero e concordato dalle parti; tipicamente vede l’impegno del debitore a versare il dovuto con correlata rinuncia del creditore alla procedura esecutiva. In genere, si opta per una procedura di saldo e stralcio che consente al debitore di pagare subito l’importo dovuto a fronte di una riduzione del suo debito e dell’estinzione di esso.

Adempimento “nelle mani” dell’ufficiale giudiziario

Inoltre, il debitore può adempiere direttamente “nelle mani” dell’ufficiale giudiziario. L’art. 494 c.p.c. prevede infatti che il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore e adempiendo così, seppur tardivamente, alla obbligazione in forza della quale il creditore si stava attivando coattivamente. Si precisa che il pagamento deve avvenire in denaro contante a garanzia del buon fine e, una volta effettuato il pagamento, si avranno effetti liberatori immediati.

Denaro

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi. La somma in tal caso versata, non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il proprio debito, bensì costituisce l’oggetto del pignoramento in sostituzione dei beni del debitore. In tal caso, infatti, si viene a creare un pignoramento vero e proprio con la sola particolarità che diventa superflua la fase della vendita.

Conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. prevede che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore potrebbe chiedere la cosiddetta conversione del pignoramento immobiliare. Questo significa che egli può chiedere di pagare una certa somma di denaro sostituendola alla perdita dell’immobile pignorato. In questo caso, l’importo sarà maggiorato degli interessi e delle spese sostenute dal creditore per procedere con l’espropriazione.
Per avvalersi di tale strumento, il debitore ha l’obbligo di depositare nella cancelleria del Tribunale competente l’istanza di conversione del pignoramento prima che il giudice abbia comandato la vendita o l’assegnazione degli immobili pignorati.

La somma complessiva da sostituire al bene pignorato è determinata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, sentite le parti in udienza, non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione e se ricorrono giustificati motivi il pagamento può avvenire anche in maniera rateale, entro il termine massimo di 48 mesi.

Opposizione al pignoramento presso terzi

Infine, al debitore che intende far valere le proprie ragioni è attribuita la possibilità di presentare opposizione all’esecuzione. Essa ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. Allo stesso modo, con l’opposizione il debitore può contestare l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Per opporsi, è necessario il rispetto di alcuni fondamentali requisiti di forma.

La forma dell’opposizione è disciplinata all’articolo 615 del codice di procedura civile. I relativi commi disciplinano:

  • l’opposizione presentata prima dell’inizio dell’esecuzione;
  • quella promossa dopo l’inizio della fase esecutiva;

disciplinando la forma dell’atto introduttivo dell’opposizione, la competenza, la struttura del procedimento nella fase introduttiva.

Inoltre…

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione un atto che rivestirà la forma dell’atto di citazione. Lo stesso articolo 615 disciplina l’ipotesi in cui ci si opponga a seguito dell’inizio dell’esecuzione forzata. In questi casi, quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione alla pignorabilità dei beni dovrà essere proposta nelle forme del ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.

Il giudizio di opposizione ai pignoramenti si conclude sempre con una sentenza con cui viene decisa la causa la quale può essere di:

  • accoglimento dell’opposizione: viene in questo modo impedita la prosecuzione del processo esecutivo e caducati gli effetti degli atti già compiuti.

Ad oggi, anche la sentenza emessa a seguito di questo procedimento è appellabile.

Risolvi i tuoi debiti con gli Avvocati dei Debitori

Tramite gli Avvocati dei Debitori potrai risolvere nel migliore dei modi i tuoi debiti con Banche, Finanziarie, Fisco, Agenzia delle Entrate / Riscossione (ex Equitalia) ed altri creditori.

L’operato degli Avvocati dei Debitori può portare a:

  • Diminuzione dei Debiti
  • Annullamento dei Debiti
  • Rateizzazione dei Debiti
  • Soluzione dei Pignoramenti
  • Sospensione Azioni Esecutive
  • Posticipazione dei Pagamenti

Chiedi Subito una Consulenza Gratis ad un Avvocato dei Debitori vicino alla tua zona!

Troppi debiti?

Chiama 3885690798 tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) dalle 8 alle 20 oppure compila la richiesta per risolvere i tuoi debiti con gli Avvocati dei debitori






    Indica la somma dei tuoi debiti (seleziona)

    altri link