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L’articolo 599 del codice di procedura civile, nell’aprire il capo dedicato all’espropriazione dei beni indivisi, prevede alcune fondamentali disposizioni che riguardano il pignoramento di tali beni ed il relativo preavviso di pignoramento.

In particolare, si stabilisce che è possibile pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

Innanzitutto, bisogna precisare che cosa siano tali beni. Con il concetto di beni indivisi ci si riferisce, in termini giuridici, a quei beni la cui titolarità spetta a due o più persone. Ciascuna di queste però non ha la proprietà su una parte specifica del bene, ma solo una quota sull’interezza. Si crea allora una comunione sul bene dove i singoli comproprietari si chiamano comunisti.

Preavviso di pignoramento

Sommario

L’art. 599 del codice di procedura civile, a riguardo, stabilisce che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso il preavviso di pignoramento ai comproprietari deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la propria parte delle cose comuni senza che vi sia un ordine di giudice in tal senso.

L’avviso ai comproprietari

Nel caso di pignoramento dei beni indivisi, l’atto fondamentale è quello del preavviso di pignoramento. Il creditore pignorante che intenda rivalersi su un bene indiviso, infatti, non può in alcun modo agire senza informare i comproprietari. È proprio il citato secondo comma dell’articolo 599 c.p.c., che infatti sancisce che in simili ipotesi egli è tenuto a notificare un avviso di pignoramento anche agli altri comproprietari sebbene gli stessi non siano suoi debitori.

Il contenuto del preavviso di pignoramento

Nell’avviso, il creditore deve innanzitutto dare comunicazione del pignoramento. Tale comunicazione tuttavia non è sufficiente. Egli, come visto, deve altresì informare i comproprietari del divieto loro imposto dall’articolo 599 di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza che sia intervenuto un apposito ordine del giudice. Il contenuto dell’avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato è altresì disciplinato dall’articolo 180 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Esso sancisce che l’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l’indicazione:

  • del creditore pignorante;
  • del bene pignorato;
  • della data dell’atto di pignoramento;
  • della trascrizione di esso.

L’avviso, poi, deve essere sottoscritto dal creditore pignorante.

Invito a comparire

Con lo stesso avviso o con altro avviso separato, i soggetti interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’articolo 600 del codice. In particolare, tale disposizione sancisce che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, debba provvedere, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se, invece, la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice deve disporre che si proceda alla divisione a meno che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Determinazione valore dei beni

La legge prevede che, ai fini dell’espropriazione, il valore dell’immobile deve essere determinato dal giudice avendo riguardo al valore di mercato ricavato sulla base degli elementi forniti dalle parti. Egli potrà altresì servirsi di un esperto e utilizzare gli elementi forniti da quest’ultimo. Invero, la nomina dell’esperto e la redazione di una relazione di stima destinata alla diffusione al pubblico costituiscono ormai una fase necessaria che anticipa la fase preparatoria della vendita.

Calcoli dell’esperto

Nella determinazione del valore di mercato, l’esperto deve procedere al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo. Dovrà, inoltre, esporre analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

I modi di liquidazione della quota

L’art. 600 stabilisce che il giudice dell’esecuzione può decidere tra tre diversi modi di liquidazione della quota, valutando prima di ogni cosa, se è possibile la separazione in natura della quota spettante al comproprietario debitore. Solamente nell’ipotesi in cui la separazione risulti materialmente impossibile o sconveniente sotto il profilo economico (come accade nei casi in cui dalla separazione derivi un pregiudizio agli altri comproprietari), potrà allora optare per la vendita della quota indivisa e per la divisione dell’intero bene.
Peraltro, gli stessi comproprietari possono giungere ad un accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell’intero bene tramite un versamento di un conguaglio in danaro, ovviamente nelle ipotesi in cui questo risulti più conveniente.

Necessità dell’avviso

La mancanza dell’avviso ai comproprietari non incide sul pignoramento, il quale è compiuto comunque – indipendentemente dall’avviso – ma sullo svolgimento ulteriore dell’azione esecutiva, la quale infatti può proseguire solo se gli altri comproprietari del bene siano stati avvisati. Infatti, l’avviso è effettuato in funzione dell’esercizio dei seguenti poteri da parte del giudice dell’esecuzione:

  • consentire la separazione in natura del la quota spettante al debitore esecutato;
  • disporre la vendita della quota o la sua divisione.

L’omessa comunicazione dell’avviso ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari, in conclusione, configura un’inattività delle parti e rende improcedibile il processo esecutivo.

Conseguenze della mancata notifica

Come già detto, nel caso in cui la notifica non sia effettuata nei confronti dei comproprietari, non è possibile parlare di nullità del pignoramento, dato che l’avviso non ne costituisce elemento essenziale.

Per i comproprietari non debitori, tuttavia, si determina il venir meno della preclusione di procedere a divisione del bene. Di conseguenza, se la notifica dovesse avvenire anche successivamente alla trascrizione del pignoramento, diverrà possibile opporla al creditore nella sua efficacia retroattiva a partire dalla costituzione della comunione.

L’art. 2913

Tale regola si ricava dall’art. 2913 del codice civile. Tale norma stabilisce che gli atti di alienazione dei beni soggetti a pignoramento sono sottoposti ad una inefficacia relativa, in quanto non producono effetti verso il creditore pignorante e gli altri creditori che partecipano alla fase esecutiva. Sicché, ad esempio, se il processo esecutivo si estinguesse, il debitore che ha alienato non potrebbe opporre la medesima inefficacia all’acquirente. Come si evince, quindi, l’articolo 2913 c.c., nell’occuparsi dell’inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, non si riferisce all’ipotesi in esame ma a quella, diversa, in cui il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà o costituisca in favore di altri diritti reali sull’immobile oggetto di esecuzione.

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