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UsuraL’usura si verifica quando un soggetto si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Nel nostro ordinamento, quello di usura è un reato. Il codice penale, infatti, punisce con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi pone in essere questa condotta vietata. Inoltre, alla stessa pena soggiace anche chi opera in funzione di mediatore. Si punisce cioè la cosiddetta mediazione usuraria che può essere definita come la percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per la propria attività.

Usura

Sommario

Condotte integranti il reato

Le condotte perseguite che integrano il reato di usura si realizzano nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive in cui la prestazione dell’agente può consistere sia nel danaro sia in qualsiasi altra utilità, come ad esempio in una cosa mobile o immobile, nonché in una prestazione di energie umane, potendo quindi essere perseguita anche la c.d. usura reale concernente cioè prestazioni di servizi o attività professionali.

Gli interessi usurari

L’usura viene in riferimento, in particolar modo, avendo riguardo alla pattuizione degli interessi applicati a un prestito di denaro. Vi è un limite oltre il quale gli interessi vengono considerati usurari e questo limite è fissato per legge. Deve però precisarsi che anche gli interessi eventualmente inferiori a tali limiti potrebbero essere considerati usurari. Tale valutazione deve essere effettuata avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari. Bisogna cioè verificare se ali interessi risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Determinazione del tasso di interesse usurario

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Il Dipartimento del Tesoro pubblica annualmente sulla gazzetta ufficiale la classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, e con frequenza trimestrale i cosiddetti “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono usurario.

Limite fissato per gli interessi usurari

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è individuato nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Reato di usura

Il codice penale punisce due differenti forme di usura:

  • presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d’usura;
  • concreta, che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

Usura presunta

Si parla di usura presunta con riferimento al reato commesso da chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, in cambio di un prestito di denaro o altra utilità. Gli interessi, quindi, costituiscono il prezzo che il debitore paga per la prestazione ricevuta. Con la nozione di vantaggi ci si riferisce ad ogni tipologia di compenso che viene pagato dal debitore, diverso dagli interessi. Si pensi, ad esempio, alla cessione di beni mobili o immobili, o anche alla prestazione di servizi o di consulenze professionali. L’usura presunta scatta dunque quando il tasso di interesse applicato nel contratto supera quello usurario fissato per legge.

Usura concreta

L’usura concreta ricorre invece nei casi in cui gli interessi, i vantaggi e i compensi risultino inferiori alle soglie usurarie ma, in relazione al caso concreto, si rivelano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo versa in uno stato di difficoltà economica o finanziaria. In questo caso, quindi, si pone un particolare rilievo alle condizioni di debolezza economico – finanziaria del soggetto passivo.

Requisiti per l’integrazione dell’usura concreta

Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

Condizione di difficoltà economica/finanziaria

La condizione di difficoltà economica della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la condizione di difficoltà finanziaria investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. Tali condizioni vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento.

Differenza fra condizioni di difficoltà economica/finanziaria e stato di bisogno

Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo stato di bisogno perché le prime consistono in una situazione meno grave, tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile, rispetto al secondo. Questo, al contrario, consiste in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.

Come difendersi dall’usura

L’usura è un fenomeno che va combattuto e denunciato e per questo, chi ne è vittima, può servirsi dell’assistenza di un legale per redigere la relativa denuncia e per farsi assistere nel corso dell’eventuale processo penale. Inoltre, lo Stato Italiano ha deciso di aiutare gli imprenditori e i cittadini in difficoltà nei casi di usura, istituendo due fondi specifici. Infatti, la legge ex 108/96 ha previsto il fondo di Prevenzione Usura e quello di Solidarietà per le Vittime di Usura.

Fondo di prevenzione usura

A tale fondo possono accedere tutti i privati cittadini sia sovraindebitati che vittime di usura. Tale fondo è elargito da numerose fondazioni, presenti su tutto il territorio nazionale. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni che, grazie ai contributi del Fondo, riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono infatti l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai.

Fondo di solidarietà per le vittime di usura

Il fondo di solidarietà per le vittime di usura è invece rivolto ad imprenditori, commercianti, artigiani o liberi professionisti. In questo caso non si tratta di un prestito, ma di un mutuo a tasso 0. Il Fondo, quindi, riconosce alle vittime l’accesso ad un mutuo, decennale a interessi zero, per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale.

Requisiti per accedere al fondo di prevenzione usura

Per accedere al primo fondo è necessario il possesso di taluni requisiti. In particolare si richiede che il soggetto abbia denunciato il prestito usuraio e non abbia più pagato gli usurai.

Requisiti per accedere al fondo di solidarietà per le vittime di usura

Il mutuo è concesso a condizione che il soggetto non:

  • sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato;
  • sia sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
  • abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.

Per accedere a questo fondo bisogna poi tenere in considerazione un aspetto essenziale: la domanda di mutuo deve essere inviata entro il termine di 180 giorni dalla data della denuncia (o dalla data in cui si viene a conoscenza di essere parte offesa in un procedimento penale per usura) alla Prefettura del comune in cui si è svolto il reato.

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