L’opposizione a decreti ingiuntivi può essere formulata dal debitore che ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento a seguito del ricorso del creditore. Il decreto ingiuntivo, infatti, è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta entro un determinato periodo di tempo. Trascorso questo periodo, il decreto diventa esecutivo e grazie alla sua esecutività si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Con esso, il creditore può chiedere – alternativamente – al debitore il pagamento di una somma di denaro, la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa determinata.
Opposizione a decreti ingiuntivi
Sommario
Qualora il debitore ritenga insussistente il diritto del creditore, egli potrà opporsi all’ingiunzione. L’opposizione all’ingiunzione deve essere effettuata con la predisposizione e il deposito di un atto di citazione e previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Se essa non dovesse concludersi con esito positivo, si proseguirà con l’instaurazione del giudizio tra le parti.
Opposizione a decreti ingiuntivi del debitore
L’ingiunto, quindi, può formulare opposizione a decreti ingiuntivi affinché il giudice accerti la fondatezza del credito. Prima di agire, occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria; in caso contrario la domanda è improcedibile. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione. In questi casi, infatti, l’atto introduttivo del giudizio dovrà assumere la forma del ricorso.
La citazione (o il ricorso) va proposta avanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica o in quello eventualmente minore o maggiore fissato dal giudice. La citazione in opposizione deve essere notificata al ricorrente presso il procuratore o, quando è stata effettuata la costituzione di persona, nella residenza o nel luogo ove il ricorrente ha eletto domicilio. In essa il debitore deve indicare le ragioni per cui ritiene che il credito non sussista in tutto o in parte.
Procedimento di mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità
La mediazione civile obbligatoria è quell’istituto conciliativo previsto dal legislatore come condizione di procedibilità per determinate materie. Essa si svolge alla presenza di un mediatore nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Alla stessa partecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. Per avviare la procedura è necessario depositare la relativa domanda presso uno degli organismi territorialmente competenti. Una volta attivato il procedimento, viene fissato l’incontro tra le parti, finalizzato a formulare una proposta conciliativa.
Introduzione del giudizio
Il giudizio deve essere introdotto con atto di citazione nelle controversie ordinarie, o con ricorso, nelle controversie di lavoro. L’opposizione a decreti ingiuntivi si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Con l’opposizione, si promuove un giudizio ordinario in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Competenza
L’opposizione deve essere proposta di fronte allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Tale competenza, determinata di riflesso da quella del giudice che ha pronunciato il decreto, è inderogabile. Ne deriva che il giudice investito dell’opposizione, ove accerti l’incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento, non dovrà rimettere la causa al giudice competente, bensì dichiarare la nullità del provvedimento stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale.
Le parti del giudizio di opposizione
Nel giudizio di opposizione a decreti ingiuntivi, le parti sono:
- l’opponente, che assume la veste di attore;
- l’opposto, che riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale.
Infatti, mentre l’opponente ha l’onere di eccepire, affermare e provare l’inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, l’opposto deve provare l’esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l’opposizione.
Solo l’opponente e l’opposto possano essere le parti del giudizio di opposizione e solo l’opponente può chiamare in causa un terzo, essendo convenuto in senso sostanziale, purché sia appositamente autorizzato a tal fine dal giudice nell’atto di citazione in opposizione.
Contenuto dell’atto introduttivo
Gli elementi essenziali dell’atto introduttivo sono quelli costitutivi della chiamata in giudizio, vale dire:
- l’indicazione del tribunale a cui si propone la domanda;
- i dati identificativi delle parti (attore e convenuto);
- la data della prima udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi tempestivamente;
- i riferimenti al procuratore e alla relativa procura.
Onere della prova
L’opponente dovrà proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; in tema di onere della prova, quindi, sul convenuto opposto (creditore) incombe l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l’attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Notifica dell’atto di opposizione
La notifica dell’atto di opposizione deve essere effettuata presso il procuratore costituito del creditore e, nel caso di più parti, sarà necessario notificare una copia per ciascuna delle parti, altrimenti l’opposizione si considera come non avvenuta.
Termini per opposizione
L’opposizione deve essere proposta entro:
- 40 giorni dalla notifica del decreto;
- 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea;
- 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea;
- tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.
Opposizione tardiva
L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è quella che la parte propone dopo che è scaduto il termine di 40 giorni dalla notifica. Essa è ammissibile solo in presenza di determinati presupposti. In particolare, è necessario che il debitore non abbia avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore.
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Se il decreto ingiuntivo non è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice dell’opposizione può comunque concedere l’esecuzione provvisoria del decreto. Ciò può avvenire quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o su atti pubblici che dimostrino l’inesistenza del fatto costitutivo del credito o l’esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito. Il giudice, infatti, può discrezionalmente concedere la provvisoria esecuzione a seconda che ritenga o meno fondata l’opposizione e ciò avviene in base all’esistenza del c.d. fumus boni iuris, ovvero della probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con il decreto ingiuntivo.
Sospensione dell’esecuzione provvisoria
Il debitore opponente può proporre istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria e il giudice può concederla qualora ritenga sussistenti gravi motivi. La valutazione dei gravi motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice. Potrebbero essere considerati motivi idonei a giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione:
- la probabile fondatezza dell’opposizione;
- la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all’opponente all’esecuzione del decreto;
- la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l’emanazione del decreto ingiuntivo;
- l’assenza di quelli previsti per l’originaria concessione della provvisoria esecutività.
Termini per comparire
L’attore può citare il convenuto a comparire innanzi al giudice istruttore in un giorno liberamente stabilito. Tuttavia, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.
Decisione
Il giudizio di opposizione può concludersi con il rigetto integrale dell’opposizione, cui consegue l’esecutività del decreto ingiuntivo o con l’accoglimento integrale o parziale dell’opposizione. Nel primo caso, il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza. Nel secondo, il titolo esecutivo sarà costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Opposizione a decreti riguardanti crediti di lavoro
Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, l’atto di opposizione deve essere presentato entro cinque giorni dalla notificazione, all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente. In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione. Anche in tal caso, l’opponente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. La sospensione dovrà essere chiesta con ricorso e su di esso il giudice provvederà con decreto che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.
Mancata opposizione del debitore: esecutorietà del provvedimento
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, pertanto è opportuno che il debitore, anche mediante l’ausilio di un difensore, abbia contezza dei termini per contestare il credito della controparte ed evitare che il decorso di tali termini gli impedica di far valere il proprio diritto. Deve precisarsi che, a tutela del debitore, quando l’opposizione non viene proposta, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica del decreto se ritiene che egli non ne abbia avuto conoscenza per l’irregolarità della notifica o per cause a lui non imputabili.