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Opposizione a RevocatoriaL’opposizione a revocatoria di terzo costituisce un mezzo di impugnazione che può risultare anomalo se si ha riguardo al soggetto a cui spetta la legittimazione di esperirlo. La legittimazione, infatti, in questo caso è riconosciuta a favore di chi è terzo rispetto al precedente giudizio (ossia a favore di un soggetto che non ha rivestito la qualità di parte processuale). L’opposizione viene definita come un mezzo di impugnazione straordinario. Questo perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza alla quale ci si oppone. È possibile distinguere due forme di opposizione: quella ordinaria e quella straordinaria, rispettivamente disciplinare dal codice di procedura civile.

Opposizione a revocatoria

Sommario

In generale, quindi, l’opposizione a revocatoria può essere definita come un mezzo di impugnazione straordinario caratterizzato da due elementi principali:

  • Può essere esperito nonostante il passaggio in giudicato del provvedimento;
  • Il terzo è libero di utilizzare questo strumento o meno. In quest’ultimo caso potrà comunque far valere le sue ragioni autonomamente mediante un’azione di accertamento del suo diritto.

Cos’è l’azione revocatoria

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con la quale il creditore può chiedere la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti quegli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore. Tali atti, infatti, potrebbero incidere negativamente, diminuendola, la garanzia del creditore impedendogli così di poter soddisfare la propria pretesa sul patrimonio del debitore.

Con il positivo esercizio dell’azione revocatoria il creditore ottiene la reintegrazione della propria garanzia sul patrimonio del debitore. Anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, il creditore può comunque domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Effetti

L’azione revocatoria produce i suoi effetti solo nei confronti del creditore che l’ha proposta. In sostanza, a seguito dell’esercizio di essa l’atto resta valido ma diviene inefficace, cioè improduttivo di effetti, nei confronti del creditore che ha promosso l’azione. La conseguenza di tale inefficacia risiede nel fatto che il creditore potrà rifarsi sul bene oggetto dell’atto di disposizione come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata.

L’azione revocatoria, per contro, non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore. Allo stesso modo, non produce alcun effetto direttamente traslativo nei confronti del creditore. L’unica conseguenza del positivo esercizio dell’azione revocatoria, quindi, riguarda l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore che gli consente di esercitare sul bene, che dell’atto aveva formato oggetto, l’eventuale successiva azione cautelare o esecutiva.

Opposizione di terzo ordinaria

Ai sensi dell’art. 404 c.p.c., il terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone qualora essa pregiudichi i suoi diritti. Si tratta della cosiddetta opposizione di terzo ordinaria. Questa forma di opposizione è caratterizzata dal fatto che il terzo, mediante tale attività, tutela un proprio autonomo diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso l’esperimento del rimedio in esame mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio.

Opposizione di terzo revocatoria

Il secondo comma dello stesso art. 404 c.p.c. disciplina, invece, la cosiddetta opposizione di terzo revocatoria. Tale disposizione presuppone che il procedimento giudiziario produca un danno ad alcuni soggetti specifici, i quali sono il creditore di una delle parti processuali o l’avente causa di una delle parti processuali. Invero, la norma stabilisce che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono cioè fare opposizione alla sentenza, quando detta sentenza è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Anche questa forma di opposizione è volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti. In particolare, gli aventi causa potrebbero essere pregiudicati in caso di soccombenza del dante causa in relazione al diritto da essi acquistato.

Conseguenze negative

Al contrario, i creditori subiscono le conseguenze negative della riduzione del patrimonio del debitore. In entrambi i casi, trattandosi di un pregiudizio che si realizza comunque secondo diritto, l’opposizione può essere concessa ed è esercitabile solo quando la sentenza sia frutto del dolo o della collusione delle parti in danno del terzo.

Possono considerarsi aventi causa i successori, il cui titolo si è perfezionato ante litem o, più in generale, i terzi titolari di un diritto dipendente che è sorto prima dell’instaurazione del processo riguardante il rapporto pregiudiziale. Non possono invece considerarsi aventi causa i successori del diritto controverso.

La differenza tra opposizione di terzo revocatoria e azione revocatoria

L’opposizione di terzo revocatoria, in sostanza, è concessa ai creditori o agli aventi causa di una delle parti i quali potrebbero subire un pregiudizio di fatto nel caso in cui una sentenza sfavorevole al loro debitore o dante causa sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione in loro danno. Si precisa che, mentre i creditori sono coloro che vantano un diritto di credito nei confronti di una delle parti, con l’espressione “aventi causa” ci si riferisce espressamente a coloro che succedono nel diritto di una delle parti a titolo particolare.

Inoltre…

Il creditore opponente di terzo non è tenuto a dimostrare la propria legittimazione allegando un accertamento del suo credito con efficacia di giudicato. Questo significa che non occorre che il credito presenti il requisito della certezza. Tuttavia, per legittimare il medesimo opponente, non può ritenersi sufficiente la mera allegazione del suo credito o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore. Questa forma di opposizione di terzo, sostanzialmente, può qualificarsi come una vera e propria forma di azione revocatoria, analoga a quella disciplinata all’ 2901 del codice civile. Tra questi istituti, tuttavia, va rilevata una fondamentale differenza.

Differenza tra opposizione di terzo revocatoria e azione revocatoria

L’opposizione di terzo revocatoria può essere proposta soltanto dai creditori e dagli aventi causa di una delle parti. Questa è la principale differenza con l’azione revocatoria che, al contrario, riconosce quali soggetti legittimati anche i titolari di un credito soltanto eventuale o litigioso. L’articolo 2901 c.c., relativo all’azione revocatoria, sancisce infatti che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Nozione di creditore dell’opposizione di terzo revocatoria

Il carattere di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria induce infatti a ritenere che la nozione di “creditori di una delle parti” vada interpretata in senso più restrittivo dell’analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all’azione revocatoria. Si ritiene che, ai fini dell’esercizio dell’opposizione revocatoria di terzo, per creditore deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa.

In altre parole, è necessario che il credito dell’opponente sia certo, non perché deve basarsi su un precedente giudicato, ma in quanto deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente, sul quale infatti grava l’onere di fornirle.

Termini per la proposizione dell’opposizione revocatoria

La differenza tra opposizione di terzo ordinaria e opposizione di terzo revocatoria si riscontra anche sui termini previsti per la sua proposizione. L’opposizione di terzo ordinaria, infatti, non è sottoposta ad alcun termine mentre l’opposizione di terzo revocatoria va proposta entro trenta giorni da quello in cui è stato scoperto il dolo o si è avuto conoscenza della collusione. Il problema di questa disposizione relativa ai termini riguarda il fatto che essi decorrono dalla scoperta della collusione o del dolo, non essendo sufficiente che il terzo sia semplicemente a conoscenza dell’esistenza della sentenza. In conclusione, è necessario che il terzo abbia la prova dell’elemento fraudolento come causa della decisione del giudice. Non essendo sempre particolarmente agevole, per il terzo, fornire tale prova, nella fase di ricerca di essa potrebbe rivelarsi fondamentale l’ausilio di un difensore.

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