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Opposizione a PignoramentiL’opposizione a pignoramenti è disciplinata dall’art. 615 c.p.c. e ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. Allo stesso modo, con l’opposizione il debitore può contestare l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questo ambito le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell’esecuzione (che si verificano quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all’obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). Altro caso che pregiudica il diritto all’esecuzione è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva che venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.

Opposizione a pignoramenti

Sommario

A differenza dell’opposizione agli atti esecutivi, che è rivolta a contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi, l’opposizione all’esecuzione e, quindi, l’Opposizione a Pignoramenti, è finalizzata a contestare l’esistenza del diritto della parte istanze a promuovere l’esecuzione.

Pignoramento e inizio dell’esecuzione

Lo scopo del pignoramento è quello di far sì che il debitore, inadempiente nei confronti del suo creditore, non ceda (o non si liberi) dei suoi beni. Questi, infatti, potrebbe decidere di disfarsene al fine di sottrarsi al proprio debito. Per contro, con il pignoramento si persegue lo scopo di vincolare i beni da assoggettare ad esecuzione, rendendo inefficaci, nei confronti del creditore che ha chiesto il pignoramento, gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.

Contro il pignoramento, il debitore può presentare la propria opposizione a pignoramenti nel rispetto dei termini previsti a tal fine. Si ricorda, infatti, che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Le uniche eccezioni a questa regola sono date dalla possibilità per il debitore di proporre l’opposizione tardiva se essa è fondata su fatti sopravvenuti oppure se dimostra di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Forma dell’opposizione

La forma dell’opposizione a pignoramenti è disciplinata all’articolo 615 del codice di procedura civile. I relativi commi disciplinano:

  • l’opposizione presentata prima dell’inizio dell’esecuzione;
  • quella promossa dopo l’inizio della fase esecutiva;

disciplinando la forma dell’atto introduttivo dell’opposizione, la competenza, la struttura del procedimento nella fase introduttiva.

Forma dell’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione forzata

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione un atto che rivestirà la forma dell’atto di citazione. Il giudice, se ricorrono gravi motivi, può sospendere su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procederà alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Forma dell’opposizione dopo l’inizio dell’esecuzione forzata

Lo stesso articolo 615 disciplina l’ipotesi in cui ci si opponga a seguito dell’inizio dell’esecuzione forzata. In questi casi, quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione alla pignorabilità dei beni dovrà essere proposta nelle forme del ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.

Fissazione dell’udienza di comparizione delle parti

A seguito dell’avvenuta opposizione, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e dispone il termine perentorio entro il quale dovrà avvenire la notificazione del ricorso e del decreto.

Legittimazione a proporre opposizione a pignoramenti

I soggetti in capo ai quali è riconosciuto in diritto di proporre opposizione contro il pignoramento sono tutti coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. Tra questi si colloca, quindi:

– il debitore esecutato a meno che non abbia già alienato i beni soggetti ad esecuzione, perdendo pertanto l’interesse all’azione;
– il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione;
– il terzo acquirente del bene sottoposto a pignoramento dal creditore, con esclusione tuttavia dei casi in cui l’acquisto si sia perfezionato dopo la trascrizione del pignoramento che infatti rende inefficace la vendita nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.

Oggetto dell’opposizione a pignoramenti

L’opposizione all’esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l’esecuzione. Per questo, potrà avere ad oggetto l’esistenza del titolo esecutivo. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha più la validità di titolo esecutivo. Costituisce motivo di opposizione all’esecuzione anche il caso della cartella esattoriale iscritta a ruolo in mancanza di notifica della stessa, oppure in caso di prescrizione del diritto sotteso intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo. Allo stesso modo, si può presentare opposizione se l’azione esecutiva è stata promossa da un soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, oppure contro un soggetto sbagliato.

Procedimento di opposizione preventiva

L’opposizione preventiva, vale a dire quella che precede l’inizio della fase esecutiva, deve essere presentata con atto di citazione, oppure con ricorso se la materia trattata è regolata dal rito del lavoro.

L’atto introduttivo deve essere notificato nel luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio, e in mancanza di elezione o dichiarazione, le notificazioni si fanno presso la cancelleria del giudice in cui il precetto è stato notificato.

Da questo momento in poi, il termine di novanta giorni per l’introduzione dell’azione esecutiva restano sospesi.

Se sussistono i presupposti per la sospensione e, quindi, il pregiudizio per il debitore conseguente all’inizio dell’esecuzione e la verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l’azione esecutiva, il giudice sospende l’esecuzione. Di conseguenza, l’eventuale pignoramento posto in essere può essere dichiarato nullo dal giudice o su istanza di parte.

Procedimento di opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione

L’opposizione successiva è finalizzata a contestare non solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, ma anche la pignorabilità dei beni. Essa viene introdotta con un atto che ha la forma del ricorso e che deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Il giudice fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione e assegna il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. La mancata o tardiva notifica determina l’inammissibilità del ricorso.

Il giudice dell’esecuzione poi fissa il termine perentorio entro il quale deve essere introdotta la causa di merito, che dà luogo alla seconda fase dell’opposizione. La causa di merito, diversamene da quanto avviene nella prima fase dell’opposizione, è introdotta con atto di citazione o con ricorso ma solo nelle ipotesi in cui il rito applicabile è quello del diritto del lavoro.

Competenza

Anche per individuare il giudice competente è necessario distinguere tra l’opposizione preventiva e quella successiva. Nel primo caso, infatti, il giudice competente viene individuato in base al criterio del valore della causa e quindi:

  • le opposizioni all’esecuzione avente ad oggetto un credito non superiore a 5.000 euro sono di competenza del Giudice di Pace;
  • le opposizioni per valore superiore saranno di competenza del Tribunale.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, questa è determinata ai sensi dell’art. 27 c.p.c. il quale dispone che:

  • per l’opposizione al precetto è competente il giudice del luogo in cui è effettuata la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione;
  • nel caso in cui il creditore non abbia effettuato nel precetto l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, oppure nel caso in cui l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza siano state effettuate, ma in quel luogo non siano presenti beni del debitore, l’opposizione al precetto deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto;

L’opposizione successiva, che avviene ad esecuzione già iniziata, si propone davanti al Giudice presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso, il quale individua, all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice competente alla trattazione della causa di merito.

Termini per la proposizione dell’opposizione

L’opposizione preventiva all’esecuzione, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell’esecuzione. L’opposizione successiva è proposta dopo che sia iniziata l’esecuzione.

Termini per la proposizione dell’opposizione

L’opposizione tardiva è quella che viene proposta oltre il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione della causa di merito. Essendo proposta oltre tale termine, l’opposizione è inammissibile. Allo stesso modo, è inammissibile in quanto tardiva l’opposizione all’esecuzione per espropriazione, che sia presentata dopo il provvedimento di assegnazione o di vendita del bene soggetto ad espropriazione. Anche in questo caso, l’opposizione è dichiarata inammissibile. L’unica eccezione all’inammissibilità dell’opposizione tardiva è data da quei casi in cui l’opponente riesco a dimostrare di non averla potuta introdurre tempestivamente, per ragioni a lui non imputabili, oppure che le ragioni dell’opposizione sono sopravvenute al provvedimento di assegnazione o di vendita.

La decisione del giudice sull’opposizione

Il giudizio di opposizione ai pignoramenti si conclude sempre con una sentenza con cui viene decisa la causa la quale può essere di:

  • accoglimento dell’opposizione: viene in questo modo impedita la prosecuzione del processo esecutivo e caducati gli effetti degli atti già compiuti.

Inoltre, la relativa sentenza ha un’efficacia preclusiva, in quanto rende:

– impignorabile il bene che ne era originariamente oggetto, sempre che l’opposizione verta sulla impignorabilità di quel dato bene;
– inefficace il titolo esecutivo. Pertanto, il creditore, se vorrà, dovrà instaurare un nuovo processo esecutivo a sostegno dello stesso.

  • rigetto dell’opposizione: in questo caso il giudice con il suo provvedimento afferma l’esistenza del diritto del procedente.

Ad oggi, la sentenza emessa a seguito di questo procedimento è appellabile, a differenza di quanto accadeva in passato. Una legge del 2005, infatti, aveva eliminato la possibilità di presentare appello nei confronti della sentenza in oggetto; possibilità che, per una maggiore tutela delle parti, è stata reintrodotta.

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