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Per la rateizzazione debiti il contribuente deve prima conoscere la propria posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e può chiedere il rilascio degli estratti di ruolo. In alternativa, egli viene a conoscenza dei suoi debiti con la ricezione della cartella esattoriale.
Ogni cartella contiene, oltre alla descrizione degli addebiti che indicano la provenienza dell’importo dovuto, anche le indicazioni sulle modalità di pagamento e l’invito a pagare entro 60 giorni dalla notifica, pena l’avvio di azioni esecutive che potrebbero essere il pignoramento o l’iscrizione dell’ipoteca. Per evitare o interrompere le azioni esecutive e onorare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate, è possibile presentare una richiesta di rateizzazione dei debiti.

Rateizzazione debiti

Sommario

Dove presentare la richiesta di rateizzazione

L’istanza per richiedere che il totale dell’importo dovuto sia rateizzato può essere presentata:

  • direttamente, tramite lo sportello dell’ufficio dell’ente territorialmente competente;
  • in forma telematica, mediante l’invio di una pec ad uno degli indirizzi specificati sul sito internet dell’ente;
  • sul portale on line, attraverso il relativo servizio disponibile nell’area riservata

Contenuto della richiesta

La richiesta di rateizzazione deve contenere le generalità di colui che la presenta, gli importi che s’intendono corrispondere e, inoltre, sarà necessario allegare i propri documenti di riconoscimento. La presentazione della richiesta impedisce al contribuente di essere considerato inadempiente. Ciò comporta che nei suoi confronti non potranno essere attivate procedure di riscossione. La presentazione della richiesta, quindi, agevola notevolmente il debitore la cui posizione viene sostanzialmente equiparata a una posizione regolare. Infatti, in caso di accoglimento della richiesta, sono da considerarsi estinte le eventuali procedure esecutive avviate in precedenza, ma solo laddove l’incanto non abbia avuto esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Concessione della rateazione

La concessione della rateizzazione è un diritto del contribuente. Infatti, per i debiti con le amministrazioni statali e gli enti di previdenza non è possibile negare la rateizzazione. Per i debiti diversi, invece, l’ente creditore potrebbe vietare all’Agente per la riscossione di concedere dilazioni e riservare a sé questa possibilità. È il caso dei debiti con i Comuni e le Regioni e, quindi, delle cartelle per il bollo auto, Tari, Tasi, Imu, le contravvenzioni al codice della strada. In tal caso il contribuente deve rivolgersi direttamente al Comune o alla Regione al fine di richiedere la rateazione.

Tipologie di rateizzazione

La rateizzazione può essere richiesta sia dai semplici cittadini che dalle imprese individuali, aziende, società o professionisti. Sono previste due diverse tipologie di piano di rateizzazione. La prima è quella ordinaria, la seconda è quella straordinaria.

Piano di rateizzazione ordinario

Il piano di rateizzazione ordinario può essere richiesto per i debiti che non superano i 100.000 euro. Concorre a determinare la soglia di 100 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. La relativa richiesta può essere presentata direttamente on-line oppure tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione. In questo caso non sarà necessario aggiungere alcuna documentazione. Tuttavia, il contribuente deve dichiarare la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Per quanto riguarda il piano ordinario consente di dilazionare il debito fino ad un massimo di 72 rate mensili. Queste possono essere costanti e, quindi, sempre dello stesso importo oppure crescenti. In tal caso l’importo indicato nella rata aumenterà di mese in mese.

La normativa

La normativa, infatti, espressamente prevede che:
– l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
– nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
– in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Deduzioni

Da questo si deduce che:

  • per i debiti fino a 100 mila euro è possibile pagare a rate fino a 6 anni, cioè 72 rate mensili. Per ottenere questa agevolazione si deve comunque richiedere la dilazione e dichiarare di trovarsi in una situazione di effettiva difficoltà economica.
  • quelli superiori a 100 mila euro si può comunque presentare la domanda di rateizzazione e allegando la certificazione Isee del nucleo familiare, per provare la situazione di effettiva difficoltà, oppure, nel caso di aziende, la documentazione economico-patrimoniale.

Piano di rateizzazione debiti straordinario

Il piano di rateizzazione debiti straordinario è previsto per i debiti superiori a 100.000 euro. La relativa richiesta di rateizzazione può essere presentata tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dal quale può evincersi la situazione di obiettiva difficoltà economica, seppur temporanea. Questo tipo di piano consente di dilazionare il debito fino ad un massimo di 120 rate mensili di importo costante.

Richiesta da parte di aziende o società di liquidazione

Nel caso di aziende o società in liquidazione, per chiedere la rateizzazione è necessario esibire la relazione sottoscritta da un professionista in cui vengono indicati, oltre ai motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento del debito, i beni presenti nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. In alternativa, è possibile depositare anche un documento che esprime la disponibilità da parte di terzi a fare da garanti del pagamento delle rate tramite una fideiussione bancaria o tramite una concessione di ipoteca di primo grado su beni di valore superiore all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In tale ipotesi, però, il garante dovrà sottoscrivere per accettazione il provvedimento di rateizzazione concesso.

Ulteriore richiesta di rateizzazione debiti

Nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in situazioni particolari che rendono la rateizzazione insostenibile, egli può chiedere una ulteriore dilazione. Affinché la stessa sia concessa, egli dovrà allegare alla nuova richiesta di rateizzazione una dichiarazione che manifesti il fatto di trovarsi in grave difficoltà economica per ragioni a lui non imputabili.

Situazione di obiettiva difficoltà economica

Sia nel caso in cui il contribuente opti per una rateizzazione di tipo ordinario, sia nel caso di piano straordinario, la legge richiede, per poter beneficiare delle agevolazioni concesse, che il contribuente, tanto persona fisica quanto società o ditta, versi in uno stato di temporanea situazione di obiettiva di difficoltà economica. Gli estremi di questa situazione vengono integrati quando sussistono tutte le condizioni che di fatto impediscono al contribuente il corretto e tempestivo versamento di quanto dovuto.
In tutti questi casi, accertata l’effettiva difficoltà del contribuente di adempiere al pagamento di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate, si può ritenere giustificata la concessione della ulteriore dilazione della rateizzazione dei suoi debiti nei confronti dell’Ente.

Conseguenze del mancato pagamento

Il contribuente che non provvede regolarmente al pagamento delle rate decade dal beneficio richiesto. Più in particolare, ciò accade a seguito dell’omesso versamento di un numero di rate non inferiori a dieci. Laddove richiesto, comunque, il contribuente può chiedere di ripresentare la domanda per essere ammesso al beneficio della dilazione.
Viceversa, se il contribuente rimane inerme a seguito del mancato pagamento del numero di rate in precedenza indicato e quindi della decadenza dal beneficio, riprendono a decorrere i termini di prescrizione prima sospesi e decade il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive per il recupero forzoso dei propri crediti.

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