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AnatocismoIl termine anatocismo indica la pratica, particolarmente diffusa in ambito bancario, che consiste nella capitalizzazione degli interessi maturati su una somma che viene presa come base di calcolo di nuovi interessi. In altri termini, l’anatocismo indica gli “interessi sugli interesse” ed è una pratica tendenzialmente vietata nel nostro ordinamento giuridico. L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. il quale sancisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.

Anatocismo

Sommario

Pertanto, il giudice potrà condannare al pagamento degli interessi su interessi nel caso in cui venga provato che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli interessi principali.

Sebbene dalla disposizione normativa citata si evinca chiaramente l’atteggiamento di sfavore con cui il legislatore ha valutato la pratica di capitalizzare gli interessi, le banche hanno continuato ad applicare la capitalizzazione, in forma trimestrale, di essi giustificando la liceità di tali operazioni in base ad alcune pronunce giurisprudenziali e ancorandosi ad alcuni interventi legislativi.

Anatocismo bancario

L’anatocismo bancario è uno dei principali oggetti di contenzioso proprio tra le banche e i loro clienti. Esso si realizza mediante la pratica secondo la quale gli interessi che maturano sul conto corrente bancario vengono addebitati direttamente sul conto e, pertanto, su di essi maturano ulteriori interessi.

Si tratta cioè di calcolo degli interessi non solo sull’ammontare iniziale di capitale del debito, ma anche sugli interessi via via maturati i quali, capitalizzati (vale a dire sommati al capitale di partenza e considerati parte di esso) producono a loro volta altri interessi. È quindi una pratica per cui gli importi dovuti sul credito concesso, non vengono calcolati solo sulla quota di esso utilizzata, ma su un montante maggiore e sempre crescente perché formato anche dagli interessi capitalizzati. Questo genera una moltiplicazione esponenziale dell’ammontare da corrispondere.

La differenza con gli interessi di mora

Gli interessi anatocistici non devono essere confusi con i cosiddetti interessi di mora. Questi ultimi, infatti, sono espressamente previsti dal Codice Civile nei casi in cui il cliente debitore risulti inadempiente alle proprie obbligazioni pecuniarie. Più dettagliatamente, quest’ultimi rappresentano una sorta di maggiorazione del costo del rimborso di un finanziamento in caso di un mancato pagamento delle rate, nel rispetto dei termini di rimborso sanciti dal contratto stipulato. La loro funzione è quindi risarcitoria in quanto risarciscono il creditore per aver ricevuto il dovuto dopo la scadenza o per non averlo ricevuto affatto. Proprio per questa loro funzione, gli interessi di mora sono legittimi.

Interventi legislativi in tema di anatocismo

A tal riguardo, si può citare l’art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999, co. 2, che ha aggiunto un nuovo comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993, vale a dire al Testo Unico Bancario. In questo modo, si è prevista la possibilità di prevedere i criteri di calcolo, purché periodico, degli interessi sugli interessi, maturati nell’esercizio dell’attività bancaria. A seguire, con una norma transitoria inserita nel decreto n. 342 del 1999, il legislatore aveva contemplato una sanatoria per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, salvandone le clausole di capitalizzazione trimestrale e quindi, in un certo senso, rendendo lecita la pratica dell’anatocismo.

Ad oggi, il legislatore ha affidato al CICR il compito di fissare le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
  • gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
  • gli interessi dei debiti sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
  • il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

Ambito applicativo

L’art. 1283 c.c. è una norma di carattere eccezionale la quale, quindi, può essere applicata ai soli debiti di valuta (o pecuniari). Non è possibile pertanto estendere tale applicazione a quelli di valore. Per la stessa ragione non è estendibile al caso in cui gli interessi vengano riconosciuti a partire dalla data del fatto illecito sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danno. Inoltre, l’art. 1283 c.c. non viene applicato in materia tributaria.

La clausola penale

La clausola penale, per contro, è soggetta all’applicazione della disciplina sull’anatocismo. Tale è la clausola inserita in un accordo principale tra le parti dove è determinata preventivamente la prestazione che una parte dovrà eseguire in caso di suo inadempimento o ritardo nell’esecuzione dell’accordo principale. Si tratta quindi di un patto con cui le parti stabiliscono, in caso di ritardo nell’adempimento, se siano dovuti o meno interessi, e ne prevedono la misura.

Casi in cui è consentita l’applicazione di interessi anatocistici

Nei contratti di conto corrente, apertura di credito o finanziamento, quali mutuo o leasing, l’applicazione di interessi anatocistici è tuttavia consentita solo se sono rispettate determinate condizioni. La banca, in particolare, deve:

  • far approvare per iscritto al cliente la clausola che prevede il pagamento di interessi anatocistici
  • garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi;
  • indicare:
    • il tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè il tasso di interesse puro;
    • la durata del periodo per il quale si procede a capitalizzazione degli interessi.
    • il tasso annuale effettivo globale (T.A.E.G.) che indica la voce di costo che comprende il tasso d’interesse e le spese;

Solo quando sono state rispettate tutte queste condizioni, le clausole che prevedono il pagamento di interessi anatocistici possono ritenersi valide e non colpite da nullità.

Domanda giudiziale

L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi di un credito certo ma non liquido diventano esigibili solo in seguito ad una domanda giudiziale, e solo da tale data saranno suscettibili di produrre interessi anatocistici. Tale regola si applica solo in assenza di usi normativi contrari.

La domanda giudiziale finalizzata deve intendersi come quella volta al conseguimento del pagamento degli interessi anatocistici. Da ciò si deduce che si tratta di una domanda autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali. In particolare, tale domanda è nuova rispetto a quella eventualmente proposta per il riconoscimento degli interessi principali scaduti e della rivalutazione monetaria, per cui non potrà essere per la prima volta proposta in sede di rinvio o di appello.

La disposizione normativa specifica che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale posteriore alla loro scadenza, a condizione che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione

La disciplina della prescrizione

Il diritto alla restituzione di somme a titolo di anatocismo si prescrive in 10 anni, a partire dalla chiusura del rapporto contrattuale.

Decorrenza dei termini di prescrizione

La decorrenza dei termini di prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto. In altre parole, il diritto del cliente ad ottenere il rimborso degli interessi anatocistici decorrere dal momento in cui viene pagato il saldo a titolo di chiusura del conto corrente. Per la prescrizione dell’anatocismo non rileva, quindi, il momento in cui gli interessi vengono addebitati.

Diritto alla restituzione degli interessi

Hanno diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate tutti i correntisti che, avendo avuto conti con saldo negativo, hanno pagato interessi trimestrali alle banche a condizione che il conto sia ancora aperto, o sia chiuso da non più di 10 anni.

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