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Fermo amministrativoIl fermo amministrativo è l’atto con il quale l’amministrazione impedisce al proprietario di veicoli a motore il loro libero utilizzo. Questa conseguenza discende dal mancato pagamento di tributi e sanzioni e viene meno solo una volta corrisposto quanto dovuto. Solo da questo momento, infatti, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo potrà tornare a utilizzarlo. Lo scopo della misura è quindi proprio quello di stimolare il debitore al pagamento e di riscuotere la somma dovuta.

Fermo amministrativo

Sommario

Atti di disposizione delle auto sottoposte a fermo amministrativo

Sebbene il veicolo sia sottoposto a fermo, questo potrebbe comunque essere venduto. Deve comunque precisarsi che a seguito della vendita, che quindi è consentita, il veicolo non può comunque circolare. Pertanto, qualora taluno acquistasse un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza essere consapevole dell’esistenza di tale misura, egli potrà chiedere sia la risoluzione del contratto sia la restituzione delle somme già versate provvedendo a restituire, poi, il veicolo. Per ottenere la risoluzione del contratto è tuttavia necessario rivolgersi al giudice civile. Si dovrà infatti intentare una vera e propria causa contro il venditore.

Riduzione del prezzo

In alternativa allo scioglimento del contratto, l’acquirente può chiedere – a sua insindacabile scelta – la riduzione del prezzo di vendita che, pertanto, se già versato, andrà in parte restituito. La riduzione del prezzo si giustifica alla luce del fatto che, presa conoscenza dell’esistenza del fermo, il nuovo proprietario del veicolo non potrà utilizzarlo.

Contestazione del fermo amministrativo

Vi sono delle ipotesi in cui è possibile che neanche il venditore sia a conoscenza del fermo amministrativo che grava sul proprio veicolo. Ciò può accadere quando, ad esempio, non gli è stato notificato il preavviso di fermo nei 30 giorni precedenti – così come imposto dalla legge vigente in materia – o in caso di mancata notifica della stessa cartella esattoriale. In tale ipotesi, l’onere di presentare ricorso spetta sempre al venditore e non all’acquirente in quanto anche il prima era inconsapevole della misura. Si precisa, però, che in capo all’acquirente sussiste in ogni caso il diritto di richiedere la risoluzione del contratto se il venditore non dovesse attivarsi spontaneamente per far cancellare la misura restrittiva. Quindi, l’annullamento del contratto può essere richiesto anche quando il venditore non era consapevole dell’esistenza del fermo. L’impugnazione del fermo per difetto di notifica del preavviso può essere presentata in qualsiasi momento.

Circolazione dell’auto sottoposta a fermo

Il veicolo gravato dalla sanzione accessoria del fermo amministrativo non può circolare; qualora ciò accadesse, è prevista l’applicazione delle sanzioni dettate dalle norme sulla circolazione stradale.

Nelle ipotesi in cui il Codice della strada preveda che all’accertamento della violazione stradale consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, deve far cessare la circolazione e provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Sanzioni

La violazione del divieto di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Questa può variare da € 714,00 a € 2.859,00. È prevista, inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Preavviso di fermo amministrativo

Colui che riceve un provvedimento di fermo amministrativo, dovrebbe conoscerne la relativa procedura per comprendere se sono stati rispettati tutti i passaggi richiesti a tal fine e valutare, quindi, se lo stesso può ritenersi validamente applicato. Per procedere al fermo amministrativo, infatti, l’Ente creditore deve provvedere a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni. Successivamente, deve notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo. A seguito della ricezione del preavviso, il soggetto ha ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti. Se tale saldo non viene effettuato, il fermo diventerà effettivo. Colui che riceve un preavviso di fermo è comunque tutelato in quanto può chiedere che il pagamento sia dilazionato, così da poter adempiere in modo più agevole al proprio obbligo.

Limitazioni derivanti dal fermo

Nel lasso di tempo in cui il mezzo è sottoposto alla misura del fermo amministrativo, vigono le seguenti limitazioni:

  • Il veicolo non può circolare previa sanzione amministrativa;
  • non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito;
  • può essere venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, ma non potrà circolare o essere radiato dal PRA.

Le possibilità per il proprietario del veicolo oggetto di fermo

Colui che viene sottoposto alla misura del fermo può tutelarsi chiedendone la sospensione. La sospensione del fermo amministrativo è quel provvedimento che consente a chi è proprietario di un veicolo su cui è stato inscritto fermo amministrativo, di utilizzare regolarmente il veicolo mentre salda nel tempo il piano di rateizzazione concordato con l’ente creditore. Quindi, dopo la rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata, è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo imposto dal fisco. A tal fine, il contribuente dovrà presentare un’istanza contenente i dati anagrafici, le informazioni relative al veicolo sottoposto a fermo e la ricevuta che attesta il pagamento della prima rata. L’Agente della riscossione rilascerà un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo. Tale documento può essere ricevuto per posta ordinaria, oppure tramite PEC. In questo caso oltre alla lettera di sospensione è necessario allegare anche una copia della PEC ricevuta.

Cancellazione del fermo amministrativo

Inoltre, a debito estinto è possibile chiedere la cancellazione del fermo amministrativo. Essa può tuttavia essere proposta solo nel caso in cui lo stesso non sia stato iscritto correttamente. Questo significa che si può agire per la cancellazione qualora si ravvisi il mancato rispetto delle regole previste dalla legge per l’iscrizione del fermo su un veicolo. In questi casi, è possibile fare ricorso al giudice in qualsiasi momento e ottenerne la cancellazione. Tra i motivi per cui è possibile fare ricorso contro l’iscrizione del fermo si colloca, ad esempio, la mancata notifica del provvedimento. Infatti, qualora il fermo non sia notificato almeno trenta giorni prima dell’iscrizione della misura o qualora la notifica non avvenga con i mezzi previsti (e quindi con raccomandata a/r o a mezzo pec), se ne potrà chiedere la cancellazione. Inoltre, se il contribuente non ha ricevuto il preavviso di fermo, il fermo stesso è illegittimo.

Correttezza del procedimento

Invero, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti. A tali atti si affiancano le relative notificazioni le quali, seppur con diversa e specifica funzione, sono finalizzate a farli emergere e a portarli nella sfera di conoscenza dei destinatari. Lo scopo è, soprattutto, quello di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Prescrizione delle cartelle

Un altro motivo di contestazione della misura potrebbe essere la prescrizione delle cartelle che erano state portate a fondamento e giustificazione del fermo amministrativo. Il termine di prescrizione decorre dalla notifica delle cartelle o da quella degli avvisi di accertamento precedenti. Ne consegue che per accertare l’eventuale prescrizione è necessario verificare tali date. I termini di prescrizione variano a seconda del tributo e sono di 10 anni per i tributi dovuti allo Stato e di 5 anni per i tributi dovuti agli enti locali.

Termine di prescrizione

Per conoscere esattamente il termine di prescrizione, colui che intende eccepirla può farsi assistere da un avvocato a conoscenza delle tempistiche. Va altresì considerato che, sebbene il fermo in sé e per sé non soggiaccia a prescrizione, questa interessa comunque la richiesta di pagamento del debito che ne costituisce il presupposto. Se, quindi, il diritto ad ottenere la somma richiesta al debitore, proprietario del veicolo sottoposto a fermo, si è prescritto, ci si trova di fronte a uno dei principali casi in cui l’opposizione alla misura amministrativa ha ragione di essere proposta e in cui, quindi, il debitore può tutelare la sua pretesa.

Competenza per la proposizione del ricorso

Il ricorso si propone:

  • al giudice di pace nel caso in cui il fermo sia stato iscritto per il mancato pagamento di multe stradali e altre sanzioni;
  • alla Commissione tributaria se il fermo è stato iscritto per il mancato pagamento di imposte come il bollo auto;
  • al tribunale ordinario, e in particolare alla sezione Lavoro, se il fermo è stato iscritto per il mancato pagamento di contributi previdenziali Inps o assistenziali Inail.

Cancellazione del fermo su veicoli strumentali

Se il contribuente debitore esercita un’attività di impresa o una libera professione, può opporsi all’iscrizione del fermo sul veicolo che sia strumentale alla propria attività. È necessario, quindi, che l’auto risulti inserita nel libro dei beni ammortizzabili e risulti asservita all’organizzazione lavorativa. Ai fini dell’eliminazione della misura del fermo, è necessario chiederne la cancellazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva. In tal caso, sul contribuente graverà l’onere di dimostrare la strumentalità del veicolo rispetto all’esercizio dell’impresa o della professione.

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