L’atto di precetto è l’intimazione di pagamento che precede l’inizio dell’esecuzione forzata. Essa può avvenire in forza di un titolo esecutivo. Di conseguenza, l’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica, fatta personalmente al debitore, del titolo esecutivo e poi del precetto. In sostanza, con l’atto di precetto il debitore viene messo a conoscenza del fatto che, per via dei suoi debiti, il creditore inizierà un’esecuzione forzata. Tale esecuzione, comunque, potrà essere effettuata non prima di 10 giorni ma non oltre 90. L’esecuzione potrà essere mobiliare, immobiliare o presso terzi, a seconda che essa abbia ad oggetto beni mobili, immobili o beni del debitore che però sono posseduti da un terzo. Il debitore può sempre opporsi contro il precetto. A tal fine, è necessario che l’opposizione venga avviata entro 20 giorni dalla notifica se essa concerne vizi formali del precetto.
Atto di precetto
Sommario
Notifica dell’atto di precetto
In caso di notifica congiunta dell’atto del titolo esecutivo e del precetto, è necessario che l’atto di precetto sia redatto di seguito al titolo. Questo significa che il titolo esecutivo deve precedere il precetto sebbene, nella pratica, siano notificati insieme. Ai fini della notifica, il creditore, personalmente o per il tramite del proprio avvocato, deve consegnare all’ufficiale giudiziario una copia autentica del precetto e del titolo esecutivo, salvo i casi in cui il titolo esecutivo sia stato notificato prima del precetto. Se i debitori sono più di uno, andranno consegnati tanti precetti e tante copie autentiche del titolo esecutivo, quanti sono i debitori.
Notifica a mani proprie
La notificazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario a mani proprie del destinatario. In tal caso, la notifica potrà avvenire presso la sua abitazione o dovunque egli riesca a trovare il destinatario purché ci si trovi all’interno della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. In caso di rifiuto del destinatario alla ricezione dell’atto, l’ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto nella relazione, ma la notifica si intende comunque eseguita a mani proprie, dando così luogo ad una presunzione legale di conoscenza dell’atto.
Notifica presso l’abitazione del debitore
La notifica può essere effettuata consegnando l’atto presso la residenza del debitore, presso la sede dell’impresa o presso il suo luogo di lavoro dello stesso. In questi casi, l’atto è perfettamente notificato anche se ricevuto da persona di famiglia del debitore, dall’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, oppure in mancanza, al portiere o al vicino di casa. Nelle ipotesi di consegna dell’atto nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario dovrà inviare all’interessato la raccomandata dell’avvenuta consegna. Si tratta di un adempimento necessario in quanto, per il creditore, la notifica si perfezionerà al momento in cui ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario e per questo è fondamentale che ne abbia pronta conoscenza.
Deposito presso la casa comunale
Se il luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore è noto, ma non è stato comunque possibile consegnare il precetto, l’ufficiale giudiziario fa ricorso deve affiggere l’avviso alla porta del debitore dell’avvenuto deposito della notifica in Comune e inviarlo a recarsi presso la casa comunale anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per il creditore notificante, la notifica del precetto si perfeziona al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, invece per il debitore si perfeziona dal momento del ricevimento della raccomandata informativa, e comunque trascorsi dieci giorni dalla stessa.
Notifica telematica
In tema di notifica, se il creditore intende farsi assistere da un avvocato, questi può notificare il precetto ed il titolo esecutivo anche mediante la notifica telematica. La notifica telematica avviene attraverso l’utilizzo di un servizio di posta elettronica certificata ed è perfettamente equivalente alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario. Per effettuare una notifica telematica, l’avvocato deve:
- Possedere una casella pec comunicata iscritta nei pubblici registri;
- Essere munito di procura speciale da allegare all’atto di precetto, ovviamente firmata dal cliente e autenticata dal difensore.
- Possedere un dispositivo di firma digitale non scaduto e funzionante;
La notifica telematica consente un risparmio in termini di costi della procedura e di tempi.
Notifica del precetto e del titolo: differenze
Tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto esiste una fondamentale differenza. Infatti, la prima – vale a dire la notifica del titolo – è una manifestazione implicita dell’intenzione di procedere da parte del creditore. La seconda può definirsi, invece, una manifestazione di natura esplicita e solenne. Il precetto infatti è l’atto con cui il creditore evidenzia e manifesta la propria intenzione di procedere con l’esecuzione forzata contro il debitore per il soddisfacimento della sua pretesa.
Efficacia del precetto
Il precetto è un atto con natura recettizia e quindi, in quanto tale, non produce effetti finché non è portato all’effettiva conoscenza del destinatario. Ciò avviene attraverso la notificazione al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Requisiti di forma
L’atto di precetto deve possedere una serie di requisiti. Questi sono fissati per legge e quindi in loro assenza lo stesso è nullo. In particolare, devono essere indicati:
- Le parti;
- Il titolo esecutivo;
- La data della notifica del titolo e del precetto (se avvenute separatamente);
- L’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o anche di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Da ciò si deduce che l’omissione di questo requisito non comporta un pregiudizio per la validità dell’atto.
- La sottoscrizione del creditore istante e, eventualmente, del suo difensore.
Infine, può contenere l’intimazione di pagamento delle spese del precetto medesimo e della sua notifica.
La posizione del creditore dopo la notifica
Durante i dieci giorni di tempo concessi al debitore per adempiere, il creditore deve attendere il decorso di tale periodo, salvo che il Presidente del Tribunale lo abbia autorizzato a avviare la procedura di pignoramento. Egli, inoltre, deve tenere conto del fatto che il precetto perde efficacia se la procedura esecutiva non viene avviata entro novanta giorni dalla notifica. Allo stesso modo, nel caso in cui il debitore non provveda ad adempiere la propria obbligazione nel termine ultimo di dieci giorni può procedere al pignoramento. L’istanza deve essere presentata all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, che a seguito potrà procedere nei confronti del debitore.
Effetti della notifica per il creditore
Dopo la notifica dell’atto di precetto, quindi, il creditore deve aspettare che trascorrano 10 giorni, prima di poter dare avvio alla procedura esecutiva. Tale procedura richiederà la redazione di un atto di pignoramento. Può accadere che il Presidente del Tribunale autorizzi il creditore ad agire prima che siano trascorsi 10 giorni ma ciò questo accade nei casi in cui sia ravvisabile un concreto pericolo nel ritardo. Con la nozione di “concreto pericolo” ci si riferisce a quelle ipotesi in cui è ragionevole ritenere che il decorso dei 10 giorni tra la notifica e l’inizio dell’esecuzione possa effettivamente compromettere il buon esito dell’esecuzione provocando un irreparabile danno per i diritti del creditore che agisce. Trascorsi i dieci giorni, il creditore potrà avviare la procedura esecutiva entro e non oltre 90 giorni.
Effetti della notifica per il debitore
A seguito della ricezione dell’atto di precetto, il debitore può evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto. A tal fine, egli deve consegnare la somma per cui si procede, oltre alle spese, direttamente all’Ufficiale Giudiziario. Sarò quest’ultimo poi ad occuparsi di consegnare il denaro (o le cose) ricevute dal debitore al creditore.
Nell’ipotesi di pignoramento di cose, il debitore può consegnare all’Ufficiale Giudiziario anche una somma di denaro uguale all’importo del credito per cui si procede. In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli.
Avvio dell’esecuzione forzata
L’esecuzione forzata è quindi il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza dato il suo mancato spontaneo adempimento. In altri termini, si tratta di un rimedio concesso al creditore con cui si può ottenere l’adempimento di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore, sulla base di un provvedimento del giudice dotato di efficacia esecutiva.
Opposizione del debitore all’atto di precetto
Ricevuto un atto di precetto, il debitore può tutelarsi presentando opposizione. L’opposizione ad atti di precetto consente al debitore di contestare – qualora lo ritenga inesistente in tutto o in parte – il diritto vantato dal creditore. In tal caso, anche mediante l’ausilio di un avvocato, il debitore dovrà predisporre un atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore o dinanzi a quello competente per territorio. Il giudice, accertata l’eventuale esistenza di gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procederà alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.