Le principali soluzioni che si mettono in atto per risolvere i problemi con il Fisco sono le rateizzazioni e ricorsi col Fisco fino a 120 mesi, l’accertamento con adesione, il ricorso in autotutela, l’opposizione di fronte al Giudice di Pace, l’opposizione di fronte al Giudice ordinario, l’istanza di mediazione tributaria, il ricorso in commissione tributaria, la conciliazione giudiziale, la cancellazione/annullamento di ipoteche, pignoramento (su immobili, conti correnti) e fermi amministrativi.
Rateizzazioni e ricorsi col Fisco
Sommario
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. L’accertamento può essere attivato dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o a seguito di un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza e permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale – per quanto concerne le rateizzazioni e ricorsi col Fisco – può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”. In udienza la conciliazione può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice, quella fuori udienza viene avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Infine, la conciliazione giudiziale permette al contribuente di ridurre le sanzioni amministrative del 60%.
Istanza di cancellazione semplificata di ipoteca
La cancellazione semplificata d’ipoteca è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari, concessi da soggetti che esercitano attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti. Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Istanza di cancellazione/annullamento del pignoramento
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue sulla base di un provvedimento del Giudice o in alternativa sulla base di una dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento. In caso di provvedimento del giudice occorre allegare la copia conforme all’originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal Giudice dell’esecuzione oppure dell’ordinanza con cui il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento a seguito del versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato.
Istanza di mediazione tributaria
La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro. La proposta di mediazione può contenere una rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Il valore della controversia è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Opposizione di fronte al Giudice di Pace
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto, è possibile agire davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la presunta infrazione. Nel ricorso cartaceo o telematico vanno immessi i dati personali e anagrafici di chi impugna l’atto, gli altri ricorrenti coinvolti, l’oggetto del ricorso e tutte le informazioni identificative dell’atto contro cui viene effettuato il ricorso.
Opposizione di fronte al Giudice ordinario
Nell’ambito delle Rateizzazioni e ricorsi col Fisco l’atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l’opposizione e il termine per proporla. Il termine per la presentazione è di trenta giorni dalla notifica. Se il ricorso viene proposto oltre questi termini è inammissibile. Nel ricorso devono essere indicate tutte le richieste ed eventuali prove. Il ricorso va depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo della violazione.
Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate
Per rateizzare il debito con l’Agenzia delle Entrate non è necessario attendere che venga emanato un avviso di accertamento esecutivo ma è sufficiente una comunicazione di irregolarità così che il contribuente possa conoscere la contestazione e regolarizzare subito la propria posizione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Chi aderisce, beneficerà delle sanzioni ridotte rispetto all’ordinario 30% sulla maggiore imposta.
Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
La richiesta di rateizzazione consente di effettuare il pagamento ed estinguere il debito in 120 rate mensili di importo costante. I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si richiede, in particolare, di dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. La presentazione della richiesta preclude all’Agenzia delle Entrate la possibilità di attivare procedure esecutive.
Rateizzazione delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate
Le modalità di rateizzazione dipendono dall’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Fino a 5.000 euro, si può rateizzare la somma in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oltre 5.000 euro, la rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Rateizzazione dell’avviso bonario: decadenza
La decadenza dalla rateizzazione avviene quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione, per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, superiore a 10.000,00 euro e, infine, se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Ricorso in autotutela
Il ricorso in autotutela rappresenta quel potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali. L’istanza in autotutela deve indicare:
– l’atto di cui viene chiesto l’annullamento;
– i motivi per cui si ritiene annullabile.
Dopo aver esaminato l’istanza, l’ufficio comunica al contribuente la propria decisione. L’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.
Ricorso in commissione tributaria
Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale va notificato all’Ufficio che ha emanato l’atto che si vuole impugnare entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha ricevuto e deve contenere l’oggetto della domanda. Entro 30 giorni dal giorno in cui propone ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio. La Commissione decide sull’impugnazione, sulla condanna alle spese e sul pagamento del tributo in pendenza di giudizio.