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ProtestoIl protesto è quell’atto pubblico con il quale l’ufficiale giudiziario attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di una cambiale tratta, di un assegno bancario o di un vaglia cambiario.

Sono ufficiali levatori, autorizzati a redigere il protesto in assenza dell’ufficiale giudiziario, anche il Notaio e il Segretario Comunale.

La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori che consente a colui che ha adempiuto l’intera prestazione di recuperare le somme dovute dagli altri debitori.

Protesto

Sommario

Il protesto, inoltre, ha efficacia probatoria. Si tratta, infatti, di un atto pubblico che, in quanto tale, fa fede fino a querela di falso ed è prova dell’avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, nonché delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

Infine viene assimilato alla costituzione in mora del debitore ossia alla richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l’obbligazione.

La levata del protesto

L’attività posta in essere dal notaio, dall’ufficiale giudiziario o dal segretario comunale che attesta il mancato pagamento della somma indicata nell’assegno o la mancata accettazione della cambiale viene definita “levata di protesto”.

I titoli di credito che possono essere oggetto di protesto sono i seguenti:

  • la tratta o cambiale in senso stretto che contiene l’ordine che un soggetto dà ad un altro di pagare ad un terzo una determinata somma di danaro;
  • il vaglia cambiario o pagherò cambiario che contiene la promessa fatta da un soggetto di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza;
  • l’assegno bancario, circolare o postale che, invece, costituisce un mezzo di pagamento.

Termini

Esso va effettuato entro termini differenti a seconda del titolo di credito al quale si riferisce. Nello specifico entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista, entro due giorni successivi alla scadenza per le cambiali a data certa, entro la scadenza utile del termine di presentazione degli assegni.

Elenco dei protesti

L’elenco dei protesti raccoglie informazioni relative ai protesti levati per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché ai protesti levati per mancata accettazione di cambiali.

Una volta redatti dagli ufficiali levatori, gli elenchi di protesto vengono trasmessi ogni mese al presidente del tribunale della circoscrizione, il quale a sua volta li inoltra al presidente della camera di commercio competente per territorio il primo giorno del mese successivo. Entro i dieci giorni seguenti, ogni singolo protesto è pubblicato nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.

Più precisamente gli elenchi indicano, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:

  • il numero progressivo all’interno dell’elenco;
  • la data e il luogo della levata o della registrazione;
  • il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
  • il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
  • il codice fiscale del soggetto o, in mancanza:
    • se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
    • se si tratta di società soggetta a registrazione, l’ufficio del registro delle
  • imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione;
Inoltre…
  • la natura del titolo di credito;
  • la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
  • la valuta, tramite indicazione del relativo codice;
  • l’ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;
  • i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.

Gli elenchi sono trasmessi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del Presidente del Tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalità alternative previste. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il Tribunale.

Effetti del protesto

Il protesto consente di esercitare l’azione di regresso garantendo, quindi, al creditore di intraprendere tale azione nei confronti dei debitori inadempienti interrompendo altresì la prescrizione con efficacia pari a quella di una costituzione in mora.

Nel dettaglio, il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell’inadempimento (quali gli interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento ecc.), e costituisce il titolo esecutivo che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore.

Assegni

Nel caso di assegno bancario, il protesto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che può essere evitata pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. Il protestato in questo caso viene inserito nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia. A ciò consegue l’impossibilità di emettere assegni per la durata di sei mesi. Si parla della cosiddetta revoca di sistema. Anche questa sanzione si può evitare dimostrando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno, degli interessi al saggio legale dalla data di presentazione alla data di pagamento, delle spese di protesto e della penale del 10% entro il termine di cui sopra.

Termini del protesto

L’omissione o la tardiva levata del protesto comporta, per il creditore, la decadenza dalla possibilità di esercitare l’azione di regresso.

I termini per levare il protesto sono disciplinati dall’art. 51 della Legge Cambiaria e sono i seguenti:

  • il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione;
  • il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme relative al protesto per mancata accettazione.

Protesto illegittimo

È possibile che una levata di protesto sia illegittima o errata sia per vizi di forma che per vizi di merito. I soggetti che intervengono nel caso di un protesto illegittimo sono colui che ha agito con il protesto, l’ufficiale giudiziario o il notaio che ha consegnato l’atto e infine il soggetto interessato. Quest’ultimo è colui che in maniera erronea ha subito le conseguenze dirette dell’atto.

Illegittimità levata del protesto per vizi di forma

Quando la levata di protesto è illegittima o errata per vizi di forma, i soggetti interessati possono rivolgersi alla camera di commercio per la cancellazione del protesto. A tal fine, chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto dovranno presentare una formale istanza, corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Illegittimità levata del protesto per vizi di merito

Nel caso, invece, in cui l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto attenga a vizi di merito, per ottenerne la cancellazione sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria affinché proceda all’accertamento della concreta sussistenza delle ragioni che hanno portato alla levata.

Danno da protesto illegittimo

L’illegittimità di un protesto può anche dare luogo al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, in capo a colui che ha immotivatamente subito la levata. Il danno rientra nel campo di applicazione dell’art. 2043 c.c. secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L’onere di provare l’avvenuta lesione grava su colui che ha subito il protesto il quale, non essendo sufficiente che ci si limiti a dedurre l’esistenza di un pregiudizio subito a seguito del protesto illegittimo, potrò farsi assistere da un difensore espero per fornire la prova del danno e assicurarsi il relativo risarcimento.

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