Il procedimento di opposizione di fronte al giudice di pace consente al soggetto di agire per contestare le contravvenzioni (e quindi i relativi debiti) che egli ritiene affette da vizi di forma o sostanziali. La ricezione di un verbale con cui si contesta una infrazione, infatti, lascia aperta la possibilità di opporsi al verbale stesso e far valere le proprie ragioni dimostrando che il pagamento della sanzione non è dovuto. Qualora il giudice di pace accolga tale opposizione, quindi, il contribuente vittima della contravvenzione illegittima non sarà tenuto ad adempiere all’obbligo di pagamento ricevuto.
Opposizione di fronte al giudice di pace
Sommario
La figura del giudice di pace
Il giudice di pace appartiene all’ordine giudiziario e, proprio per questo, pur non essendo un magistrato togato, va scelto tra soggetti che abbiano specifici requisiti.
In particolare, possono essere nominati giudici di pace i soggetti che:
- hanno un’età compresa tra i 30 e i 70 anni;
- sono laureati in giurisprudenza
- hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. In alternativa, hanno esercitato funzioni notarili, insegnamento di materie giuridiche nelle università, funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno 2 anni o funzioni dirigenziali nelle segreterie e cancellerie giudiziarie;
- non hanno riportato condanne e hanno l’esercizio dei diritti civili e politici;
- posseggono l’idoneità fisica e psichica;
- hanno l’esercizio di attività lavorative subordinate pubbliche o private.
Vantaggi dell’opposizione al Giudice di pace
Nell’istituire la figura del giudice di pace, alla quale delegare parte dell’amministrazione della giustizia, l’obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di attuare un processo più celere e semplice rispetto a quello dinanzi ai tribunali.
Competenza
Proprio per lo scopo di semplificazione perseguito con il processo dinanzi al giudice di pace, la competenza di questo è circoscritta a questioni che si presumono di meno complessa trattazione.
Nello specifico, il giudice di pace è competente:
- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, salvo che la legge non le attribuisca alla competenza di altro giudice. Nel caso poi in cui ad essere discusso è il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti il limite di competenza si innalza a 50 mila euro.
- per le cause relative all’apposizione di termini e all’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi;
- relativamente alle cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, di riordinamento della proprietà rurale, di accessione e di superficie, purché il valore della controversia non superi i 30mila euro.
Opposizione di fronte al giudice di pace contro sanzioni: vizi di forma
Colui che ritiene una sanzione invalida può agire dinanzi al giudice di pace. La sanzione è invalida e, pertanto, impugnabile, quando presenta dei vizi di forma o di sostanza.
Esempi
Sono vizi di forma, ad esempio, la notifica tardiva rispetto al termine di 90 giorni dall’infrazione fissato dal nostro ordinamento. La legge infatti prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore.
Ulteriori vizi
Ulteriori vizi per poter effettuare opposizione di fronte al giudice di pace sono l’assenza di alcuni dati necessari, come il riferimento alla norma che sarebbe stata violata, le generalità del conducente o il giorno, l’ora o la località nei quali ha avuto luogo la violazione. Deve comunque precisarsi che non sempre gli errori meramente materiali determinano l’illegittimità della sanzione ricevuta. Infatti, talvolta tali errori non impediscono comunque l’identificazione del trasgressore o del luogo ove è avvenuta la violazione. Quindi, in presenza di mere inesattezze, la contravvenzione non può ritenersi infondata o illegittima.
Vizi sostanziali
Il ricorso è ammesso anche per i vizi sostanziali vale a dire quelli che dipendono dal mancato rispetto delle regole previste dalla legge da parte dell’amministrazione che ha emesso la contravvenzione. Classici esempi di vizi sostanziali sono quelli rappresentati dalle ipotesi in cui la multa è stata comminata per la sosta senza ticket su un parcheggio a pagamento posto lungo la carreggiata in violazione delle norme sul codice della strada che stabiliscono che le aree destinate a parcheggio devono essere poste sempre fuori della carreggiata e in maniera tale da non ostacolare lo scorrimento del traffico.
Presentazione del ricorso
Colui che ritiene di aver ricevuto una contravvenzione illegittima, quindi, può impugnarla dinanzi al giudice di pace competente. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, è necessario il rispetto di alcune condizioni. In primis, si richiede che – ovviamente – la sanzione non sia stata pagata. Inoltre, la possibilità di rivolgersi al giudice di pace sussiste solo se non ci si è già rivolti al prefetto o, in una seconda fase, per impugnare la decisione di quest’ultimo. Non è possibile, quindi, presentare ricorso al prefetto e al giudice di pace contemporaneamente.
Termini per la presentazione del ricorso
Chi intende rivolgersi al giudice di pace per far valere l’illegittimità di una contravvenzione, deve farlo nel rispetto dei termini che la legge prescrive a tal fine. In particolare, si deve presentare il relativo ricorso entro 30 giorni dalla data in cui l’infrazione è stata contestata o da quella in cui il verbale è stato notificato.
Come presentare il ricorso al giudice di pace
Il ricorso al giudice di pace va spedito a mezzo raccomandata a/r o depositato personalmente. In alternativa, tali attività possono essere compiute dall’avvocato che si occupa di gestire la pratica. Il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice di pace competente e deve contenere, in originale e in quattro copie:
- il testo del ricorso
- il verbale che si intende impugnare o l’ordinanza del Prefetto che ha rigettato la prima opposizione.
Vanno inoltre depositati:
- le copie dei documenti che si intende allegare e di un documento di identità del ricorrente;
- la marca da bollo di importo di € 27,00 e il contributo unificato.
Questi sono gli unici costi che il ricorrente dovrà sostenere.
La decisione sull’opposizione
Il giudice di pace, dopo aver ricevuto il ricorso, si occuperà di ordinare all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare una copia del rapporto dieci giorni prima dell’udienza fissata. A seguito della fase istruttoria, egli potrà dichiarare il ricorso inammissibile. In tal caso dovrà rigettarlo e, contestualmente, determinerà il pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e massima prevista dalla legge per la violazione.
Ammissibilità
Se, in caso contrario, l’opposizione viene dichiarata ammissibile con conseguente accoglimento del ricorso, la contravvenzione dovrà essere annullata. Contro la sentenza del giudice di pace si può fare appello rivolgendosi al Tribunale.
Durata del procedimento
In generale, proprio perché si tratta di controversie dal valore pressoché esiguo, le cause dinanzi al giudice di pace hanno una durata breve che varia in media da un anno e mezzo ai due anni. Peraltro, la procedura attualmente è stata notevolmente snellita grazie alla possibilità di predisporre i ricorsi online e compilarli direttamente sul sito internet del Ministero della giustizia. Ciò nonostante, bisogna presentare il ricorso in maniera cartacea, con raccomandata a/r o con deposito in cancelleria; si tratta di attività che il ricorrente può evitare delegandole al suo avvocato di fiducia.