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SovraindebitamentoIl sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La relativa procedura prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assicurando nel contempo al creditore il pagamento del debito, seppur parziale, basandosi su un piano omologato dal Tribunale a mezzo di taglio del debito e dilazione del pagamento.

Sovraindebitamento

Sommario

Procedure familiari

Le procedure familiari sono delle forme di rientro per i debitori che consentono ai componenti di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi. L’unico presupposto è che gli stessi convivano o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. I vantaggi derivanti dall’introduzione delle procedure familiari sono sia economici si organizzativi e consistono in una maggiore economicità della procedura da sovraindebitamento proposta, data dal fatto che i costi sono ripartiti tra più persone, e in una migliore organizzazione. In termini organizzativi, infatti, qualora siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotterà i provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

Soggetti membri della stessa famiglia

I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, tali soggetti potranno accedere alla procedura familiare.

Coordinamento delle richieste

La legge prevede che, nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, è il giudice che deve intervenire adottando i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. In tal caso la competenza appartiene al giudice che viene adito per primo.

Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Procedura di ristrutturazione dei debiti

La procedura di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si tratta di uno strumento negoziale che può essere formato da un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario), il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso). Lo scopo della procedura è quello di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito.

Soggetti che possono accedere alla procedura

I soggetti che possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti sono:

  • Il consumatore;
  • L’imprenditore agricolo;
  • Le c.d. start up innovative;
  • L’imprenditore che negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento abbia realizzato:
    • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000
    • ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000
    • un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.
  • L’imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
  • L’imprenditore cessato;
  • Il socio illimitatamente responsabile;
  • I professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • Le società professionali ex L. 183/2011;
  • Le associazioni professionali o studi professionali associati.

Soggetti esclusi dalla procedura

Al contrario, non possono accedere alla suddetta procedura:

  • L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • Colui che ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Competenza territoriale

Relativamente al procedimento di ristrutturazione dei debiti la competenza territoriale si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica sito nel luogo ove il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Il centro degli interessi principali del debitore coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

Organismo di composizione della crisi

L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. Le domande volte ad avviare il procedimento vanno rivolte a questo organismo il quale, dopo la ricezione e dopo aver valutato il rispetto delle condizioni, provvede a nominare un cosiddetto “gestore della crisi” il quale, esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori.

Ruolo dell’OCC

L’organismo di composizione della crisi svolge fondamentali funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi, in particolare, si occupano di aiutare il debitore nell’elaborazione ed esecuzione del piano, svolgono la funzione di liquidatori giudiziali nell’accordo e nel piano del consumatore. Inoltre, sono di ausilio al Giudice nella relazione, nell’esame della proposta e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità. Intrattengono e gestiscono le comunicazioni con i creditori, si occupano dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, liquidano il patrimonio e gestiscono la liquidazione e, infine, redigono e inviano la relazione ai creditori sui consensi espressi e in seguito la trasmettono al giudice, con le contestazioni ricevute.

Presentazione della domanda per risolvere il sovraindebitamento

La presentazione della domanda può essere effettuata personalmente dal debitore, senza l’assistenza del difensore. Ad essa, deve essere allegata una relazione dell’Organismo di composizione della crisi contenente:
a. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; (ad esempio, la perdita dell’unica fonte di reddito tramite la quale riusciva a far fronte ai debiti assunti);
c. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d. l’indicazione dei costi presumibili della procedura.

Condizioni soggettive ostative

Alla procedura non può accedere il consumatore che sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte, abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode. Lo scopo dell’esistenza delle condizioni soggettive ostative è quella di favorire il debitore meritevole, ossia colui che è stato accorto nell’assumere debiti e che non ha assunto i debiti con dolo o con colpa grave.

Omologazione del piano

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano beneficiano di un trattamento “preferenziale”; ciò a condizione che l’accordo sia omologato dal Tribunale. L’esenzione da revocatorie e reati fallimentari, quindi, si concretizza con l’omologazione. La percentuale del 60% di creditori aderenti al piano rappresenta un prerequisito essenziale affinché il contratto possa essere omologato. La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel Registro delle Imprese. Avverso la sentenza con la quale il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione può essere proposto reclamo presso la cancelleria della Corte d’Appello, entro 30 giorni.

Revoca dell’omologazione

La revoca dell’omologazione può essere disposta da giudice quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo oppure quanto è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Inoltre, il giudice può procedere allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Conversione in procedura liquidatoria

A seguito della sentenza di revoca dell’omologazione, il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Si tratta di una procedura riservata al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up. Tale procedura sostituisce la liquidazione dei beni e può essere proposta dal:
– debitore;
– del creditore in caso di atti di frode o inadempimento.

Il debitore incapiente per sovraindebitamento

È prevista la facoltà di accesso all’esdebitazione per il debitore incapiente, ossia la persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Il debitore è tenuto a presentare la domanda di esdebitazione, tramite il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, alla quale dovrà allegare una serie di documenti volti a comprovare il proprio status economico nonché una corretta individuazione di tutti i creditori. Il Giudice, instaurato il contradditorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale.

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