Un decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice a chi patisce dei debiti di adempiere l’obbligazione assunta entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Con esso, si può chiedere al debitore il pagamento di una somma di denaro, la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa determinata. Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario.
Decreto ingiuntivo
Sommario
Requisiti soggettivi
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto. Le parti sono: il creditore, che viene definito ricorrente o ingiungente e il debitore, altresì definito resistente o ingiunto.
Condizioni di ammissibilità
I presupposti per il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo sono:
- che il ricorrente sia titolare di un diritto di credito;
- che abbia una prova scritta del credito vantato.
Più nello specifico, su domanda del creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna alle seguenti condizioni se:
- del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Diritto di credito
Il diritto di credito può avere ad oggetto una somma di denaro liquida, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata. Sono esclusi, quindi i crediti:
- di fare e non fare;
- per il rilascio di cose immobili;
- aventi ad oggetto una quantità indeterminata di denaro o di cose fungibili.
La somma di denaro deve essere:
- liquida, vale a dire quantificata nel suo preciso ammontare;
- esigibile: deve riguardare, quindi, un credito scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento.
Diritto di credito: la prova
Il creditore che agisce per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo deve fornire la prova scritta del credito fatto valere. Secondo quanto previsto dalla legge, fungono da prova scritta:
- le polizze;
- le promesse unilaterali;
- le scritture private;
nonché tutti gli ulteriori documenti da cui risulta la prova del credito vantato.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Accanto alle prove scritte espressamente indicate dalla legge, vale a dire le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi, vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Si tratta delle fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail o il verbale di assemblea condominiale.
Determinata quantità di cose fungibili
I beni fungibili sono quelli che risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere; ciò che conta, quindi, è la quantità (si pensi al denaro, bene fungibile per eccellenza). Per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo occorre che il credito abbia ad oggetto una quantità determinata; in difetto di essa, il creditore è libero di accettare anche una somma di denaro.
Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo
Per l’emissione di tale provvedimento, è competente lo stesso giudice che lo sarebbe per una domanda proposta in via ordinaria e, quindi, la competenza per valore spetta al giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 mila euro, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e se sono sconosciuti, il luogo in cui ha la dimora. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
Procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo
Il creditore che vanti un titolo può presentare ricorso per decreto ingiuntivo depositandolo presso la cancelleria del giudice competente. Devono depositarsi in cancelleria:
- la nota di iscrizione a ruolo;
- il ricorso per decreto ingiuntivo;
- la procura alle liti;
- le prove;
- il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria;
- la nota spese dell’avvocato.
Solo per le cause di fronte al giudice di pace, il cui valore sia inferiore o uguale a 1.100 euro, il creditore può stare in giudizio personalmente, senza farsi assistere da un avvocato.
Contenuto del ricorso
La forma che il legislatore ha scelto per l’introduzione del procedimento di ingiunzione è quella del ricorso, preferita in ragione della rapidità con cui lo stresso procedimento dovrebbe concludersi.
Nel ricorso deve essere presente l’indicazione di:
- giudice competente;
- generalità delle parti;
- generalità dell’avvocato del ricorrente;
- credito azionato;
- ragioni della domanda;
- prove da cui si deduce l’esistenza del diritto;
- richiesta di ingiunzione di pagamento;
- procura alle liti;
- sottoscrizione, nell’originale quanto nelle copie da notificare, dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso è deve essere depositato in cancelleria insieme a tutti i documenti che si intende allegare; questi non potranno essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione.
Ricorso per la consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente può dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura. In questo modo, ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore può procedere all’espropriazione forzata di tale somma ove il debitore non ottemperi all’ordine di consegna. Deve precisarsi che la mancata indicazione della somma di denaro non determina la nullità dell’ingiunzione, ma solamente la limitazione dell’eventuale azione esecutiva, circoscritta alla sola esecuzione per consegna con esclusione di quella per espropriazione. Pertanto, rientra tra le facoltà del creditore ricorrente la possibilità di limitare la propria istanza, riducendo così gli effetti del ricorso per decreto ingiuntivo alla sola consegna delle cose dovute dal debitore.
Decisione
Il giudice deve emettere la propria decisione entro 30 giorni da deposito. Egli potrà:
- richiedere un’integrazione probatoria, qualora ritenga la domanda non sufficientemente motivata;
- rigettare il ricorso se mancano i presupposti richiesti per l’emissione del decreto o se non è stato provato il credito. Il rigetto non può essere impugnato, tuttavia il creditore può riproporre ricorso per lo stesso credito;
- accogliere il ricorso ed emettere il decreto ingiuntivo.
Contenuto del decreto ingiuntivo
Il decreto emesso deve contenere:
- l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto dal ricorrente;
- il termine entro cui l’ingiunto può proporre opposizione che è di 40 giorni, con avvertimento che in difetto il decreto diverrà esecutivo;
- la liquidazione delle competenze dell’avvocato.
Opposizione del debitore
L’ingiunto può formulare opposizione al decreto ingiuntivo affinché il giudice accerti la fondatezza del credito. Prima di agire, occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria; in caso contrario la domanda è improcedibile. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso.
L’atto di citazione in opposizione ha la forma della citazione e il contenuto di una comparsa di risposta. L’opposizione deve essere proposta di fronte allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Tale competenza è inderogabile. Ne deriva che il giudice investito dell’opposizione, ove accerti l’incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento, non dovrà rimettere la causa al giudice competente, bensì dichiarare la nullità del provvedimento stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale.
Termini per opposizione
L’opposizione deve essere proposta entro:
- 40 giorni dalla notifica del decreto;
- 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea;
- 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea;
- oppure tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi.
Decisione
Il giudizio di opposizione può concludersi con:
- il rigetto dell’opposizione;
- l’accoglimento integrale dell’opposizione: in questo caso il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza;
- l’accoglimento parziale dell’opposizione: in questo caso, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.