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Legge 3 2012La Legge 3/2012 si occupa di dare una soluzione alle persone sovraindebitate.
Per “sovraindebitamento” si intende lo stato di crisi o di insolvenza di consumatori, professionisti, piccole imprese ed imprenditori agricoli.
In caso di sovraindebitamento la legge 3/2012 garantisce di rinegoziare legalmente i propri debiti sulla base della reale capacità di pagare fatte salve le spese che sono necessarie per il mantenimento della persona e/o della famiglia.

La Legge 3/2012 contiene, in particolare, disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti:
– da un lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione;
– dall’altro, in prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

Squilibrio economico

Sommario

L’istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce gestire una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire chiunque, tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ai quali la legge 3 del 2012 potrà applicarsi a condizione che non siano soggetti alle procedure fallimentari. In sostanza, è la mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti che rappresenta una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell’imprenditore commerciale.
Gli istituti della legge in questione rappresentano una sorta di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile quindi a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali.

Legge 3/2012

Scopo della Legge 3/2021

Lo scopo della legge è stato identificato nella volontà di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato.

Contenuto della Legge 3/2012

A tal fine, la legge prevede e introduce lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l’esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Le procedure della Legge 3/2012

L’attuale normativa prevede 3 procedure:
1. piano del consumatore
2. proposta di accordo
3. liquidazione del patrimonio
Se sei un consumatore (e cioè una persona fisica) che ha contratto debiti per scopi estranei alla propria attività potrai accedere al piano del consumatore dove il giudice decide anche senza sentire i creditori se dovrai pagare, quanto dovrai pagare, in quanto tempo dovrai pagare, tenendo conto che deve rimanere al debitore una cifra per poter vivere decorosamente.

La procedura di liquidazione dei beni del debitore

Il debitore può decidere di richiedere la liquidazione dei beni del proprio patrimonio per sanare la sua posizione. Se il giudice accetta la richiesta tutte le procedure esecutive (decreti ingiuntivi, fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.) vengono sospesi sino al termine delle operazioni di liquidazione.

Il piano del consumatore

Il piano del consumatore permette alla persona fisica che ha contratto dei debiti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale di rinegoziare tali debiti. La positiva conclusione del piano del consumatore da parte del debitore ammesso conduce alla così detta liberazione dai debiti (“esdebitazione”).

Destinatari del piano

Si tratta di un piano rivolto alle persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale. Si tratta, cioè, dei consumatori. Il piano, quindi, si differenzia dall’accordo con i creditori, che è una diversa modalità di rinegoziazione del debito.

Condizioni per la richiesta del piano

Il piano del consumatore può essere richiesto a condizione che il debitore:

  • non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale;
  • abbia non utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 nei cinque anni precedenti;
  • non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.

Omologazione del piano

L’omologazione del piano da parte del giudice si fonda su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore che deve essere basato sia sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni sia sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all’omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.

Criterio di meritevolezza del debitore

Con il concetto di meritevolezza del debitore si intendeva quindi, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento. La valutazione relativa alla sussistenza di meritevolezza del debitore era caratterizzata, ovviamente, da un ampio margine di discrezionalità. In effetti non esisteva, come non esiste tutt’ora, un criterio fissato per legge cui fare riferimento per poter qualificare un comportamento come meritevole o, in caso contrario, per poterlo definire non meritevole.

La proposta di accordo

La redazione di una proposta di accordo consente al debitore che non riesce a far fronte al proprio debito di esporre le ragioni della sua inadempienza nonché di motivare la convenienza dell’accordo. La proposta è depositata in tribunale, insieme all’elenco di tutti i creditori e all’indicazione analitica delle somme loro dovute, dei beni del debitore, delle dichiarazioni dei redditi, dell’indicazione del nucleo familiare con l’elenco delle spese occorrenti al suo sostentamento. In tribunale deve essere altresì depositata l’attestazione di fattibilità del piano, resa all’organismo di composizione delle crisi; il giudice fissa l’udienza convocando tutti i creditori.

Approvazione dell’accordo

L’accordo è approvato con il consenso del 70% dei crediti (50% per il sovraindebitamento del consumatore) e non pregiudica i diritti dei creditori estranei. Il tribunale omologa l’accordo e ne dispone la pubblicazione; l’accordo può esser annullato (ad esempio se il debitore sottrae una parte dell’attivo) o risolto (ad esempio se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti)

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

Mediante il ricorso alla liquidazione del patrimonio, i debitori che non sono in grado di far fronte ai debiti maturati nel corso degli anni possono comunque liberarsi dai creditori mettendo a disposizione tutti i propri beni e gli eventuali crediti. La procedura permette quindi di distribuire il ricavato della vendita, riscossione o cessione dei beni del debitore ai rispettivi creditori.

Procedura per la liquidazione del patrimonio

La procedura per ottenere la liquidazione dei beni richiede la sussistenza di una serie di presupposi e, in particolare, è necessario che:
– essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore;
– sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
– restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore della sua famiglia;
– ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
– il giudice disponga forme di pubblicità e, nel caso in cui si tratti di imprenditori, l’annotazione nel registro delle imprese, oltre alle formalità di trascrizione per i beni immobili e per i mobili registrati;

Nomina di un liquidatore

– la nomina di un liquidatore che avrà il compito di:

  • amministrare i beni oggetto della liquidazione;
  • verificare l’elenco dei creditori e sollecitarne l’intervento alla partecipazione alla procedura;
  • formare lo stato passivo, cioè l’elenco dei titolari dei crediti da soddisfare;
  • predisporre un programma di liquidazione e dare attuazione allo stesso e cioè alla realizzazione (di norma vendita a condizioni di mercato o comunque cessione a terzi dietro corrispettivo) di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura, in esso compresa la realizzazione di eventuali diritti ancora non esercitati (acquisizione della disponibilità di beni del debitore esistenti presso terzi, recupero dei crediti);
  • distribuire il ricavato fra i creditori. Il pagamento dei crediti derivanti dalle necessità della procedura ha luogo con preferenza rispetto agli altri, salvo solo il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

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