L’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate è una comunicazione formale con cui si dà al contribuente il tempo di 30 giorni per correggere degli errori commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Con esso sono richieste maggiori imposte, più interessi e sanzioni sebbene queste ultime siano ridotte al 30% rispetto a quelle ordinarie). La ricezione di questo atto, quindi, potrebbe suscitare timori da parte del contribuente tenuto a pagare. Tuttavia, nel caso di avviso bonario, egli è messo nella condizione di conformarsi alle indicazioni fornitegli dal fisco e, così, di evitare conseguenze peggiori.
Pagamento rateizzato
Sommario
L’avviso bonario è solitamente corredato di un fac-simile di modello di pagamento (modello F24), e comprende l’imposta dovuta, gli interessi, le sanzioni ridotte.
Gli importi richiesti possono inoltre essere pagati a rate:
- fino a € 5.000, con un massimo di 8 rate trimestrali;
- superiori a € 5.000, con un massimo di 20 rate trimestrali.
Fermo restando che la dilazione decade in caso di mancato pagamento della prima o unica rata, o di una rata entro quella successiva, è stato tuttavia introdotto il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni, o per un importo inferiore al 3% della rata, e comunque inferiore ad € 10.000.
Controllo sulla dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi inviata all’Agenzia delle Entrate viene sottoposta a una serie di controlli, alcuni dei quali avvengono in “automatico”, anche per mezzo dei computer, altri invece a campione.
In particolare, il controllo automatico è quello più semplice e immediato. Questo viene effettuato sulla base di procedure automatizzate e ha lo scopo di verificare se, nella dichiarazione, sono presenti errori di compilazione e se la stessa è stata redatta in modo corretto, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Il controllo è effettuato esclusivamente sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria e consiste nel:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, contributi e premi;
- controllare e correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- verificare e ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta (https://www.laleggepertutti.it/208495_avviso-bonario-agenzia-delle-entrate-cose).
Controllo ai fini IVA
Il controllo, ai fini IVA, consiste nel:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
- per gli errori materiali commessi dai contribuenti correggere nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche.
Notifica dell’avviso bonario
Alla presenza di errori nella dichiarazione consegue l’invio al contribuente dell’avviso bonario con il quale egli viene invitato a correggerli e a pagare, entro 30 giorni, l’eventuale differenza di imposte.
L’avviso bonario viene notificato al contribuente presso la sua residenza, senza formalità particolari.
Il contribuente o l’intermediario possono instaurare un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, che può annullare la pretesa o ridurla.
Controllo formale
Il controllo formale è invece più approfondito di quello automatico. Esso, infatti, si esegue mediante un esame volto a verificare la corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente relativa agli oneri deducibili e la certificazione delle ritenute. Se dovessero risultare delle anomalie, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una lettera con cui gli chiede di esibire, entro 30 giorni, la documentazione necessaria. Ove i documenti non siano esibiti, oppure non siano ritenuti significativi dall’Agenzia delle Entrate, verrà notificato l’avviso bonario.
Il termine di 30 giorni non è imposto dalla legge, in quanto deriva dalla prassi operativa degli uffici finanziari. Per questa ragione, l’esibizione “tardiva” dei documenti non deve dare luogo a sanzioni, ferma restando la buona fede tra uffici e contribuente.
Se i documenti non vengono esibiti in sede di controllo formale, potranno essere prodotti nel ricorso contro la cartella di pagamento (non dovrebbero verificarsi gli effetti del rifiuto di esibizione).
Cosa può fare il contribuente
Alla ricezione dell’avviso bonario, il contribuente potrebbe anche non attivarsi e non fare ciò che l’avviso bonario prescrive. In questa situazione, e in assenza di contestazione formale, l’Agenzia delle Entrate iscrive direttamente nei ruoli l’imposta maggiorata della sanzione pari al 30% e degli interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Successivamente al contribuente sarà notificata, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute.
Ecco perché al contribuente non conviene, mai, rimanere inattivo dinanzi alla ricezione dell’avviso bonario. In primis, se al ricevimento dell’avviso bonario egli riconosce l’irregolarità, sarà opportuno pagare immediatamente entro 30 giorni o, in alternativa, chiedere un pagamento rateizzato, beneficiando di una riduzione dell’importo dovuto.
Numero delle rate
Il numero delle rate dipende dall’importo da pagare per somme:
- fino a 5.000 euro: l’importo totale può essere rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali;
- oltre 5.000 euro: l’importo totale può rateizzare al massimo di 20 rate bimestrali.
Per ottenere la rateazione ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate e richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario. Sarà l’ufficio a effettuare il calcolo delle rate.
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
- per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)
In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso; - relativamente ai controlli formali il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%);
- per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio.
Definizione agevolata dell’avviso bonario
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. Tale misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Opporsi all’avviso bonario
Se invece il contribuente ritiene errata la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà contestare l’avviso bonario e instaurare un confronto tra questi e l’Agenzia delle Entrate, fornendo tutte le informazioni necessarie ai fini della rettifica dell’avviso. Se le osservazioni del contribuente sono ritenute fondate, gli importi possono essere annullati o ridotti.
Inoltre, il contribuente può impugnare l’avviso bonario in Commissione Tributaria. Infatti, è previsto che, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pa, ogni atto adottato dell’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Cass. 0rd. n. 22356/20 del 15 ottobre 2020).