Nel caso di una cartella esattoriale impagata, l’agente della riscossione ha molteplici poteri oltre all’avvio dell’esecuzione forzata. Esistono, infatti, alcune norme volte a garantire al debitore il sostentamento e che finiscono per impedire il pignoramento; inoltre è previsto un apposito reato – quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – per chi, pur in presenza di debiti, cede i propri beni. Le conseguenze per chi non paga le cartelle esattoriali variano poi dal blocco della pensione a quello dei pagamenti della pubblica amministrazione, dall’ipoteca sulla casa alla trattenuta sullo stipendio.
Cartella esattoriale impagata
Sommario
Estratto di ruolo
Per sapere se ci sono debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, si può richiedere un estratto di ruolo all’esattore locale che cura il recupero delle imposte del Comune e della Regione. La richiesta può essere fatta presso lo sportello oppure online, accedendo ai servizi predisposti sul sito internet, tramite le proprie credenziali.
Contestazione cartelle non ricevute
Se dall’estratto di ruolo dovessero emergere delle cartelle di pagamento non ricevute, si avrà a disposizione un termine di 60 giorno per contestarle. Se invece le cartelle di pagamento sono prescritte, si potrà agire contro l’eventuale avvio della procedura esecutiva.
Termini e modalità di pagamento delle cartelle esattoriali
A seguito della ricezione di una cartella esattoriale, il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione. Decorso questo termine e quindi trovandosi tra le mani una cartella esattoriale impagata, egli corre il rischio di subire una procedura esecutiva quale, ad esempio, il pignoramento.
Per pagare quanto dovuto evitando un esborso eccessivo e immediato, è possibile chiedere la rateizzazione, vale a dire un piano dilazionato in 72 o 120 rate. Per debiti fino a 60mila euro, la rateazione a 72 rate viene concessa a semplice richiesta, senza necessità di presentare documenti che comprovino le difficoltà economiche.
Ricorso contro la cartella esattoriale
Se il debitore, invece, intende contestare il credito vantato dall’Agente della riscossione, può presentare ricorso. Per farlo, dovrà rispettare i termini previsti e quindi:
- Per le cartelle per contravvenzioni stradali si avrà un termine di 30 giorni di tempo per presentare ricorso al giudice di pace. Stesso discorso se si tratta di fermo auto derivante dal medesimo debito;
- Per le cartelle per contributi previdenziali Inps o Inail si hanno 40 giorni di tempo per presentare ricorso al tribunale ordinario, sezione lavoro;
- Per le cartelle per imposte e tributi si deve rispettare il termine di 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
I rischi del debitore: misure cautelari e esecutive
L’Agenzia Entrate Riscossione ha il potere di attivare delle misure cautelari per evitare che prima del pignoramento, il debitore con una cartella esattoriale impagata possa vendere i suoi beni.
Queste misure cautelari sono il fermo auto e l’ipoteca.
Fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è l’atto con il quale si impedisce al proprietario di veicoli a motore il loro libero utilizzo come conseguenza del mancato pagamento di tributi e sanzioni. Solo una volta corrisposto quanto dovuto, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo potrà tornare a utilizzarlo. Lo scopo della misura è quindi quello di riscuotere la somma dovuta.
Il veicolo gravato dalla sanzione accessoria del fermo amministrativo, quindi, non può circolare; qualora ciò accadesse, è prevista l’applicazione delle sanzioni dettate dalle norme sulla circolazione stradale. Nelle ipotesi in cui il Codice della strada preveda che all’accertamento della violazione stradale consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, deve far cessare la circolazione e provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Sanzioni
La violazione del divieto di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può variare da € 714,00 a € 2.859,00. È prevista, inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Notifica
Per procedere al fermo amministrativo, l’Ente creditore deve provvedere a notificare, tramite cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento entro 60 giorni. Successivamente, deve notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo. A seguito della ricezione del preavviso, il soggetto ha ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, anche in forma dilazionata mediante pagamento a rate. Qualora si dovesse optare per un piano di rateizzazione, è prevista la sospensione del fermo amministrativo che consente al proprietario del veicolo di utilizzarlo regolarmente.
Cancellazione
La cancellazione del fermo amministrativo avviene a debito estinto. Essa può tuttavia essere proposta nel caso in cui lo stesso non sia stato iscritto correttamente e quindi quando si ravvisi il mancato rispetto delle regole previste dalla legge per l’iscrizione del fermo su un veicolo.
Ipoteca
L’ipoteca sulla casa può essere iscritta solo se le cartelle esattoriali non pagate ammontano complessivamente a 20.000 euro. L’ipoteca si può iscrivere anche sulla prima casa, contrariamente al pignoramento, ma a tal fine il contribuente deve ricevere un preavviso con cui gli vengono concessi 30 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione.
Pignoramento
Una delle conseguenze del mancato pagamento è il pignoramento.
Il pignoramento può aggredire solo i beni intestati al debitore. In caso di beni cointestati, il pignoramento può comunque avvenire ma nei limiti del 50%.
La procedura esecutiva può avere ad oggetto:
- Il conto corrente: il pignoramento del conto corrente rientra nelle procedure di pignoramento presso terzi. Si tratta di una forma di espropriazione forzata avente per oggetto i crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi ovvero i beni mobili del debitore in possesso di terzi.
- Lo stipendio: Si tratta di una particolare forma di pignoramento presso terzi e infatti, l’atto di pignoramento è indirizzato non al debitore (al quale pure va notificato), ma al suo datore di lavoro, che viene quindi formalmente invitato ad astenersi dal sottrarre la quota di stipendio pignorabile dalla procedura esecutiva e a non versarla più al lavoratore ma al suo creditore pignorante.
- La pensione: in questo caso la legge prevede un minimo vitale che deve essere rispettato dai creditori e che quindi non può essere aggredito. Non vi sono invece dei limiti massimi predeterminabili, considerato che tale entità dipende dalla misura annua dell’assegno sociale, un parametro che viene stabilito per poter determinare – appunto – fino a quanto si può spingere il pignoramento del debitore.
Pignoramento della casa
Il pignoramento della casa è, tra tutte le misure, quella soggetta a più vincoli.
Innanzitutto il pignoramento non è possibile sull’unico immobile di proprietà del debitore, a condizione che non sia accatastato A/8 e A/9, vi sia fissata la sua residenza e sia adibito a civile abitazione. In tutti gli altri casi, il pignoramento è possibile a condizione che:
- sia stata prima iscritta ipoteca;
- siano decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca;
- il debito complessivo sia superiore a 120mila euro;
- il valore complessivo di tutti gli immobili di proprietà del debitore superi 120mila euro.
Opposizione alla cartella esattoriale impagata e tutela del debitore
Il debitore che vuole contestare il credito vantato può presentare la sua opposizione alle cartelle di pagamento. Trattandosi di atti soggetti a termini di decadenza diversi tra di loro, egli potrebbe ragionevolmente decidere di farsi assistere da un avvocato evitando che il proprio diritto si prescriva a causa dello spirare dei termini.
I termini da rispettare sono i seguenti:
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- se la cartella di pagamento si riferisce a somme aventi natura tributaria, il termine per presentare ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente è di 60 giorni decorrenti dalla notifica della cartella;
- se la cartella di pagamento/avviso di addebito attiene a crediti di natura contributiva o assistenziale, il termine per presentare opposizione avanti al Tribunale – Sezione Lavoro è di:
- 40 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento, qualora l’impugnazione attenga a vizi di carattere sostanziale (c.d. di merito), vale a dire tutti qui vizi che attengono all’esistenza del credito o all’entità dello;
- 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, nel caso in l’impugnazione attenga a vizi di carattere formale, cioè relativi alla forma dell’atto ed alla sua notifica.