Qualora il suo titolare di un conto sia inadempiente, il creditore potrebbe aggredirlo e sottoporlo a pignoramento del conto corrente. La procedura di pignoramento del conto corrente è particolarmente gravosa per colui che la subisce in quanto si traduce in un blocco del conto a cui può seguire il trasferimento delle cifre presenti ad un altro soggetto. Per questo, può essere utile per il titolare del conto conoscere il funzionamento della procedura per comprendere se e in che misura sia possibile evitarne le conseguenze.
Pignoramento conto corrente
Sommario
Il pignoramento del conto corrente rientra nelle procedure di pignoramento presso terzi. Si tratta di una forma di espropriazione forzata avente per oggetto i crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi ovvero i beni mobili del debitore in possesso di terzi.
Presupposto
Il presupposto richiesto per poter procedere al pignoramento del conto corrente che il creditore abbia un titolo esecutivo. Non è possibile altrimenti procedere a pignorare un conto corrente, ma bisogna avere una specifica autorizzazione derivata da motivazioni precise. Tale titolo esecutivo si ottiene quando tramite un atto giudiziario, una sentenza, o un decreto ingiuntivo, si accerta la situazione di debito del proprietario del conto corrente nei confronti del soggetto creditore. L’obiettivo di chi pignora un conto corrente, infatti, è quello di recuperare il credito perduto, attraverso un’azione motivata.
Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito in aggressione dei rapporti bancari intestati al debitore, la Banca, che acquista la qualità di terza pignorata, ha l’onere di specificare al creditore procedente, nel termine di dieci giorni dalla notifica, le eventuali somme a credito di spettanza del suo cliente entro il limite del quantum pignorato, nonché la presenza di eventuali precedenti pignoramenti, sequestri o cessioni notificati o che accettato in data anteriore al pignoramento.
Conseguenze del pignoramento di conto corrente
Nel momento in cui viene pignorato un conto corrente, il soggetto proprietario del conto viene avvisato del fatto che il proprio conto verrà bloccato, e lo stesso soggetto sarà sollecitato a pagare il debito contratto. Il pignoramento viene comunicato alla banca o alla posta dove è situato il conto corrente, e in questo momento il soggetto proprietario del conto non può più procedere a prelievi. In casi estremi, inoltre, si può anche decidere di chiudere il conto. Ovviamente un conto corrente pignorato non può essere chiuso dal titolare perché non appena verrà notificato l’atto di pignoramento alla banca questa provvederà a bloccare il conto corrente del debitore che quindi non potrà più usufruirne.
Se il debitore si trova a possedere più conti correnti, il pignoramento viene generalmente applicato su tutti i conti. L’obiettivo dei creditori è quello di recuperare la somma spettante, e nel caso in cui sul conto sia presente una quantità di credito superiore a quella del debito da saldare, esiste una parte di conto che non viene pignorata.
Conto corrente di dipendenti o pensionati
Se il titolare del conto corrente è un lavoratore dipendente o un pensionato non è possibile pignorare il conto per la totalità del credito presente, ma ne può essere pignorata solamente una parte.
Conto corrente cointestato
Se il rapporto bancario pignorato è cointestato al debitore unitamente ad altra persona estranea alla procedura esecutiva, la Banca è autorizzata a vincolare il saldo attivo presente sino alla concorrenza dell’intero importo pignorato, senza tenere conto delle quote presuntive di spettanza. Infatti, il codice di procedura civile stabilisce che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Avviso ai comproprietari
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi deve contenere:
- l’indicazione del creditore pignorante;
- l’indicazione del bene pignorato;
- la data dell’atto di pignoramento;
- la data della trascrizione di esso.
- l’invito rivolto agli interessati a comparire davanti al Giudice Esecutivo per sentire dare i provvedimenti di separazione delle quote. Il Giudice, infatti, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, se possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore ovvero secondo le regole del codice.
L’avviso, inoltre, deve essere sottoscritto dal creditore pignorante.
Chiusura della procedura esecutiva
La procedura si potrà dire conclusa quando avverrà l’accredito delle somme al creditore. Il giudice, in una udienza ad hoc, disporrà che le somme stabilite vengano versate al creditore aggravato degli interessi di mora.
Pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Il pignoramento del conto corrente non avviene solo da parte di privati o attendendo una sentenza di un giudice. Può accadere, infatti, che sia la stessa Agenzia delle Entrate a notificare il pignoramento in caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali. Nel momento in cui la cartella esattoriale viene emessa, questa viene equiparata al titolo esecutivo producendo così gli stessi effetti di una sentenza emessa da un giudice.
Le regole che disciplinano il procedimento prevedono che non può esserci alcun pignoramento se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se tale termine è decorso, l’esattore deve notificare un secondo atto, la cosiddetta intimazione di pagamento, la quale a sua volta ha efficacia per 180 giorni, scaduti i quali si potrà notificare un’ulteriore intimazione e così via. Sono illegittimi tutti i pignoramenti avvenuti dopo un anno dal ricevimento della cartella o dopo 180 giorni dall’intimazione di pagamento.
Il recupero dei crediti attraverso il pignoramento dovrà comunque essere comunicato in anticipo in un periodo precedente a un anno. Dal momento della notifica di intimazione al pagamento si hanno a disposizione sessanta giorni per mettersi in regola o pagando l’intera somma o chiedendo la rateizzazione delle somme.
Blocco
Il conto corrente resterà bloccato finché il creditore o l’ente non accetterà il piano di ammortamento e finché non sarà pagata la prima rata. Al debitore, infatti, si danno 60 giorni di tempo per pagare. Se non lo fa, le somme presenti sul conto corrente vengono accreditate all’agente della riscossione fino a coprire il proprio credito. Tutta la procedura avviene senza bisogno di un giudice e di udienze in tribunale. Se il conto corrente è destinato all’accredito dello stipendio, però, il pignoramento può avvenire entro limiti ridotti. In particolare:
– le somme già depositate in banca alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate solo nella misura che eccede il triplo dell’assegno sociale;
– gli stipendi successivamente accreditati possono essere pignorati entro questi termini:
- un decimo per stipendi fino a 2.500 euro
- un settimo per stipendi fino a 5.000 euro
- un quinto per stipendi oltre 5.000 euro.
Le percentuali vengono calcolate sul netto dello stipendio ma al lordo di eventuali cessioni volontarie di un quinto.
Come difendersi dal pignoramento del conto
I debitori possono difendersi decidendo di restituire il debito in modo rateizzato, per dilazionare nel tempo il pagamento del debito. Questa possibilità è stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate per la riscossione di cartelle esattoriali e consente al cittadino di avvalersi di una rateizzazione per restituire il debito. In questo caso, la domanda di rateazione (nonché quella di proroga), comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r. Oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio per debiti complessivi inferiori a 50.000 euro. Se la rateazione viene accordata, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Richieste di rateazione
Le richieste di rateazione:
- sospendono i pignoramenti in corso e impediscono quelli futuri (ovviamente purché basati sulle cartelle rateizzate; viceversa, se dovessero scadere ulteriori cartelle non rateizzate, il pignoramento potrebbe avvenire a causa di queste ultime);
- non sospendono le misure cautelari in corso ossia il fermo auto e l’ipoteca, ma impediscono quelle future.
Inoltre…
Inoltre, il contribuente che riceve la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente può opporsi con ricorso in opposizione alla cartella di pagamento, entro termini perentori stabiliti dalla legge. Con l’opposizione all’esecuzione si mette in discussione il diritto dell’esattore a procedere all’esecuzione forzata. L’opposizione può riguardare quindi tanto la mancanza originaria del diritto del creditore di procedere a esecuzione quanto quella sopravvenuta (si pensi alla prescrizione del suo diritto). Il giudice competente a decidere sull’opposizione varia in base al tipo di credito azionato e quindi per cartelle relative a:
- sanzioni amministrative è il giudice di pace;
- contravvenzioni stradali è il giudice di pace;
- imposte e tributi è la Commissione tributaria provinciale;
- contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail è il tribunale ordinario, sezione lavoro.