Seguici Su:

Avvocati dei Debitori

Difensori dei Contribuenti

Home Fisco Avviso di accertamento

Avviso di accertamentoL’avviso di accertamento è un atto con cui l’amministrazione conclude una precedente fase interna di indagine e ne comunica l’esito al contribuente, avvisandolo dell’inadempimento o dell’irregolarità da questi commessa e già accertata. Quindi, con tale atto, l’amministrazione gli intima il versamento delle somme dovute ma da lui non corrisposte.

L’accertamento, pertanto, si colloca tra gli atti di natura amministrativa-tributaria. Deve comunque precisarsi che nei casi in cui l’importo dell’evasione sia tale da superare le soglie previste dalla legge per i vari reati di evasione fiscale, si aprirà la fase della segnalazione alla Procura della Repubblica e il conseguente procedimento penale.

Gli avvisi di accertamento riguardano il singolo periodo d’imposta il quale può coincidere – ma non sempre è così – con l’anno solare.

La ricezione di un avviso di accertamento lascia aperta, al contribuente, la possibilità di difendersi da esso formulando la relativa opposizione.

Avviso di accertamento

Sommario

Accertamento d’ufficio e in rettifica

L’accertamento può essere:

  • d’ufficio quando riguarda un periodo d’imposta in relazione al quale il contribuente ha omesso la dichiarazione annuale;
  • in rettifica, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate corregge la dichiarazione presentata dal contribuente.

In ogni caso, l’avviso contiene, quando ne ricorrono i presupposti, la contestuale irrogazione delle sanzioni collegate al tributo.

Tipi di accertamento: analitico

Esistono differenti tipi di accertamento. Il primo è quello “analitico”.
In questo caso, il controllo e la rettifica riguardano le singole componenti attive e passive del reddito dell’azienda, dei liberi professionisti e delle persone fisiche; tale controllo è eseguito in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria verifica se i conti presentati dal contribuente in fase di dichiarazione sono corretti e se sono stati puntualmente eseguiti tutti i pagamenti. Il controllo è effettuato voce per voce – in modo analitico, appunto – su l’intera dichiarazione dei redditi.

Accertamento analitico induttivo

L’accertamento analitico induttivo, invece, è eseguito durante un’ispezione contabile e evidenzia l’inesattezza e la falsità degli elementi inseriti nella dichiarazione dei redditi. Il controllo si basa sull’analisi di bilancio e può essere fondato anche su mere presunzioni, purché siano comunque precise, gravi e concordanti. Si tratta, dunque, di una contestazione dell’evasione d’imposta sulla base di presunzioni semplici, a seguito di indizi rivelatori.

Accertamento induttivo

L’accertamento induttivo, contrariamente al precedente, è un metodo di analisi fondato su presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. La Legge ammette tale contestazione solo in caso di gravi inadempienze del contribuente.

Accertamento sintetico

L’accertamento sintetico, infine, è un metodo basato sul calcolo del reddito complessivo del contribuente congiuntamente alla sua capacità di spesa. Si definisce reddito sintetico l’elaborazione delle spese sostenute nel periodo d’imposta, considerando il nucleo familiare e l’ambito territoriale di appartenenza. In altre parole, la verifica avviene nel momento in cui il reddito dichiarato non è considerato adeguato al tenore di vita condotto dal contribuente e dalla sua famiglia.

Indagini dell’Amministrazione Finanziaria

La fase che precede la ricezione di un avviso di accertamento è quella delle indagini da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nel momento delle indagini, essa può svolgere le sue attività e non è tenuta ad avvisare preventivamente il contribuente. Infatti, salvo che per i tributi armonizzati (quelli cioè imposti dalla UE come l’Iva), non esiste ancora nel nostro ordinamento una norma che imponga all’Agenzia delle Entrate di inviare un avviso al contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento.

Questo, tuttavia, non priva il contribuente di alcune fondamentali e inviolabili tutele.

In alcuni casi, l’AF non può procedere a indagini “segrete”, svolte all’insaputa del contribuente, ma è necessario dare a questi la possibilità di conoscere le contestazioni mossegli dall’ufficio, prima dell’arrivo dell’accertamento vero e proprio. Ciò accade tutte le volte che si tratta di tributi armonizzati o di accertamenti eseguiti tramite redditometro e studi di settore.

Il termine per osservazioni a difesa

Inoltre, tutte le volte in cui le indagini avvengono presso la sede del contribuente, in base allo Statuto del contribuente, il fisco non può emettere l’atto di accertamento se, una volta formalizzate le contestazioni nell’ambito di un apposito processo verbale, non decorre un termine minimo di 60 giorni. Infatti, tale termine è previsto per consentire al contribuente di presentare i propri scritti difensivi a difesa della sua posizione. Pertanto, l’accertamento inviato prima dello scadere dei 60 giorni è sempre illegittimo. Sia per la redazione delle memorie difensive, sia per l’impugnazione dell’eventuale atto illegittimo, il contribuente potrà farsi assistere da un avvocato tributarista.

Notifica dell’avviso

La notifica del suddetto avviso deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini.

  • entro il 31 dicembre del quinto anno in cui è stata inviata la dichiarazione
  • entro il 31 dicembre del settimo anno in cui si sarebbe dovuto inviare la dichiarazione

La formazione del ruolo e la riscossione

In generale, l’avviso di accertamento dà al contribuente 60 giorni di tempo per pagare o per opporsi. L’impugnazione va presentata al giudice competente che, per le imposte, è la Commissione Tributaria Provinciale, mentre per i contributi dovuti all’Inps o all’Inail è il tribunale ordinario.

Se non si presenta opposizione, l’avviso di accertamento diventa definitivo e non può più essere contestato in un altro momento successivo.

Dopo l’avviso di accertamento, deve essere formato il ruolo. Il suolo è un atto interno che ufficializza e quantifica il credito dovuto alla AF. Dopo la sua formazione, il ruolo viene trasmesso all’agente della riscossione. Avviene così il passaggio di consegne dall’amministrazione titolare del credito all’esattore. Quest’ultimo provvederà ad avviare la riscossione mediante il pignoramento.

Accertamento immediatamente esecutivo

Ad oggi esiste anche il cosiddetto accertamento immediatamente esecutivo. Questo non necessita della successiva cartella, ma di una semplice comunicazione di presa in carico. In altri termini, in queste ipotesi è già l’accertamento un titolo esecutivo idoneo ad avviare la riscossione mediante pignoramento.

Con l’avviso di accertamento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate formalizza l’esito del controllo di merito ai fini di:

  • imposte dirette ed addizionali;
  • Iva;
  • Irap.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o gli avvisi di liquidazione emessi ai fini delle imposte indirette diverse dall’Iva, diversamente dai precedenti, non sono immediatamente esecutivi.

Firma sull’avviso di accertamento

Affinché sia legittimo, l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate deve essere sottoscritto dal direttore dell’Ufficio che lo ha emesso o da un suo delegato. L’avviso non sottoscritto o sottoscritto da un soggetto diverso da quello appositamente delegato, è nullo.

La delega è valida se antecedente all’atto notificato e se indica il nome del soggetto delegato; se indica la data di inizio e fine della validità della stessa e se spiega le ragioni dell’indisponibilità del capo ufficio.

La firma autografa può essere sostituita anche dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione.

L’avviso di accertamento, poi, deve indicare il nome del responsabile del procedimento. Costui è il soggetto al quale il contribuente si può rivolgere per ottenere informazioni e indicazioni in merito all’atto.

Motivazione dell’avviso

L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità. Esso deve indicare le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito. Deve quindi consentire di conoscere tutti gli elementi in base ai quali la valutazione è stata compiuta e di ricostruire l’iter logico seguito dall’ufficio al fine di dare al contribuente la possibilità di difendersi. Infatti, il contribuente che ritiene di non dover pagare quanto intimato dall’AF con l’avviso, può difendersi presentando opposizione all’avviso ricevuto. In particolare, l’avviso deve indicare:

  • gli imponibili accertati e le aliquote applicate
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
  • le modalità e il termine del pagamento
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Acquiescenza e riduzione delle sanzioni

L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate. A tal fine, il contribuente deve:

  • rinunciare a impugnare l’avviso di accertamento;
  • rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • provvedere a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Come difendersi da un avviso di accertamento: la tutela del contribuente

Contro un avviso di accertamento è possibile difendersi presentando opposizione direttamente al giudice competente, oppure rivolgendosi all’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento per chiederne l’annullamento in autotutela.

Il contribuente che ritenga l’avviso di accertamento illegittimo o infondato può rivolgersi al Giudice tributario, rappresentato dalla Commissione Tributaria Provinciale. L’atto introduttivo avrà la forma del ricorso e dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Lo scopo è di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo.

Il ricorso viene di solito proposto contestualmente all’Autotutela. Quest’ultimo istituto non sospende il famoso termine di 60 giorni, che in caso di mancata o tardiva risposta da parte dell’Amministrazione coinvolta impedirebbe al contribuente di agire in giudizio.

Di conseguenza, poco prima dello scadere del termine, se l’Amministrazione è rimasta inerte, sarà depositato il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Il contribuente deve ricordare che prima del ricorso, è obbligatorio presentare l’istanza di reclamo/mediazione per tutti gli atti impositivi con debito di importo non superiore a € 50.000. questa regola non trova applicazione solo per le controversie dal valore indeterminabile.

Il valore della causa è determinato dall’importo del tributo contestato, al netto degli interessi, delle sanzioni e spese accessorie (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-impugnare-un-accertamento-fiscale).

La mediazione è particolarmente vantaggiosa perché consente al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative del 35%. L’Ente coinvolto potrà, dunque, sottoscrivere un accordo di mediazione o rigettare il reclamo.

Giudizio e sentenza

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio. Se è stato espletato tentativo di mediazione ma non si è conclusa, il termine sarà prolungato a 90 giorni.

La parte resistente potrà costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.

Una volta fissata la data dell’udienza sarà possibile procedere con la discussione della causa.

All’esito del processo, il giudice emetterà una sentenza.

La sentenza definisce il ricorso e provvede a fornire indicazioni per quanto riguarda la sua impugnazione, condanna alle spese di lite, pagamento del tributo in pendenza di giudizio e ricorso in ottemperanza. La parte soccombente potrà essere condannata in tutto o solo in parte al pagamento delle spese di lite.

Il giudice tributario, in caso di accoglimento del ricorso, pronuncia una sentenza che annulla totalmente o parzialmente l’atto impositivo, a seconda che non sussista l’imponibile accertato oppure viene soltanto ridotta la base imponibile.

L’ulteriore tutela del contribuente: l’impugnazione della decisione

La decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale può essere sempre impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Tale impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni se la stessa viene notificata. In caso di mancata notificazione, il termine è di 6 mesi dalla data del deposito. Anche in tal caso, quindi, la parte soccombente può far valere le sue ragioni mediante l’ulteriore impugnazione.

Pro e contro del giudizio di impugnazione

Sebbene l’impugnazione costituisca una forma di tutela delle ragioni del contribuente, agire di fronte al giudice rappresenta comunque una scelta rischiosa in termini di risultato. A ciò si aggiunga che, oltre al suo carattere di incertezza, tale scelta è anche particolarmente dispendiosa in termini economici. Proprio per questo, prima di valutare la strada da intraprendere, il contribuente potrebbe optare per una consulenza legale specializzata. Ciò gli consentirebbe di comprendere quale sia la strategia migliore da attuare per evitare, ad esempio, di ricorrere al Giudice e risolvendo la controversia in sede di mediazione. Nei casi più gravi, invece, il contribuente potrebbe avere tutte le ragioni ad agire in giudizio. In tal caso, la redazione del relativo ricorso dovrebbe essere affidata a un difensore in possesso delle competenze tecniche necessarie per evitare di soccombere nella lite.

Troppi debiti?

Chiama 3885690798 tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) dalle 8 alle 20 oppure compila la richiesta per risolvere i tuoi debiti con gli Avvocati dei debitori






    Indica la somma dei tuoi debiti (seleziona)

    altri link