Le Centrali Rischi sono delle banche dati, vale a dire degli archivi di informazioni, che contengono i dati relativi ai debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Sono gestite dalla Banca d’Italia.
Centrali Rischi
Sommario
Nelle Centrali Rischi (abbreviato in seguito con CR) sono registrati i finanziamenti – quali, ad esempio, mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc. e le garanzie – quando il relativo importo che il cliente deve restituire supera i 30.000 euro
Questa soglia, infatti, viene definita soglia di censimento. Essa si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare i suoi debiti, ossia è in sofferenza.
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l’invio di informazioni.
Intermediari
Essi vengono definiti “intermediari partecipanti alla CR”. Per ciascun cliente, la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti; una volta raccolte queste informazioni, le Centrali Rischi le “restituiscono”, sempre ogni mese, agli intermediari partecipanti, in modo tale che essi siano a conoscenza dell’indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.
Chi viene registrato nelle Centrali Rischi
Vengono registrati nella CR:
– Chi ottiene un finanziamento;
– Coloro che sono garantiti dalla banca che concede un cosiddetto credito di firma e l’importo della garanzia supera la soglia di censimento;
– Coloro che garantiscono il finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione e l’importo della fideiussione supera la soglia di censimento.
La CR non deve essere intesa come una lista di cattivi pagatori. Essa, infatti, registra la storia creditizia dei singoli clienti e per questo contiene tanto informazioni positive, come la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura del rapporto di finanziamento, quale le eventuali informazioni negative che riguardano essenzialmente le difficoltà, più o meno gravi, nel restituire il debito.
Gli intermediari partecipanti
Gli intermediari partecipanti alla CR sono:
– banche;
– società finanziarie;
– società di cartolarizzazione dei crediti o società veicolo;
– organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in crediti;
– Cassa Depositi e Prestiti.
A cosa servono le Centrali Rischi e a chi sono utili
La Centrale Rischi rende più equilibrato il rapporto tra intermediario e cliente. Infatti, chi chiede un finanziamento è ovviamente consapevole della propria capacità di rispettare gli impegni presi. Al contrario, l’intermediario invece non ha le stesse informazioni e potrebbe quindi essere portato a non concederlo. I dati della CR servono agli intermediari per conoscere la storia creditizia di un cliente e quindi per valutare la sua capacità di rimborso.
L’importanza della conoscenza questi dati risiede nel fatto che, in tal modo, si può ridurre il rischio di concedere finanziamenti che poi non vengono restituiti, e quindi impiegare in modo più efficiente le risorse a disposizione.
Cosa possono fare gli intermediari
Gli intermediari, quindi, possono:
– consultare la CR per gestire meglio i propri rischi così da proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso, senza fargli correre il rischio del sovraindebitamento;
– richiedere alla CR informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento e potrebbero, quindi, diventare loro clienti oppure su soggetti collegati;
– segnalare ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia. Le informazioni riguardano la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia;
– consultare i dati presenti in CR per conoscere lo stato di indebitamento complessivo di un soggetto verso l’intero sistema bancario e finanziario. Se il finanziamento è già in corso, inoltre, possono consultare periodicamente le stesse informazioni per verificare il merito di credito nel corso della vita del finanziamento. In ogni caso non possono conoscere il nome degli altri intermediari con i quali il soggetto è indebitato e possono consultare solo i dati nelle Centrali Rischi degli ultimi 3 anni.
La nozione di debitore in sofferenza
Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che:
– l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente. Non può basarsi, quindi, solo su singoli eventi come ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Quando segnalano per la prima volta il suo debito “a sofferenza”, gli intermediari devono comunicarlo al cliente. Il cliente consumatore, infatti, ha diritto a ricevere un preavviso quando l’intermediario comunica per la prima volta la segnalazione a sofferenza o altra informazione negativa
Chi può accedere alle informazioni delle Centrali Rischi
Possono accedere alle informazioni contenute nella Centrale Rischi solo:
– i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso;
– gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
– le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
– l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
Come accedere ai propri dati
L’accesso ai dati della CR è gratuito è può essere effettuato direttamente via internet, oppure inviando una richiesta di accesso.
Possono accedere ai dati della CR:
– le persone fisiche alle quali i dati si riferiscono e, al loro posto, le figure previste dalla legge, per esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede;
– se i dati sono registrati a nome di una persona giuridica (ad es. ente o società), il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge, per esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili o di s.r.l., i membri del collegio sindacale.
I diritti del cliente
Il cliente gode dell’esercizio dei seguenti diritti:
– Accesso > Diritto di accesso, cioè la possibilità di consultare gratuitamente i propri dati presenti nella CR;
– Delega > Diritto di delegare un altro soggetto a ritirare i dati;
– Riservatezza > Diritto alla riservatezza: le informazioni presenti nella CR non possono essere comunicate a soggetti terzi, tranne gli intermediari segnalanti, l’Autorità giudiziaria, le altre Autorità di Vigilanza;
– Correttezza > Diritto alla correttezza dei dati: gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. Se i dati sono errati, si deve chiedere a loro di correggerli;
– Segnalazione > Diritto a essere informati della prima segnalazione “a sofferenza”;
– Rifiuto > Per i clienti consumatori che ricevono un rifiuto di finanziamento, diritto a essere informati gratuitamente se il rifiuto deriva dalle informazioni negative presenti nella CR o in un’altra banca dati;
– Limitazione > Diritto alla limitazione delle finalità: gli intermediari possono utilizzare le informazioni presenti in CR sui propri clienti soltanto per verificarne il merito di credito nel corso della vita del finanziamento o per difendersi in un processo, sempre che quest’ultimo riguardi il finanziamento stesso.
Segnalazione illegittima
I più frequenti casi di illegittima segnalazione nelle Centrali Rischi sono:
– Mancata ricezione del preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario. L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio quindi l’intermediario sarà tenuto a recapitare al proprio cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
– Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”. In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa. L’intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a sofferenza il credito del proprio cliente in quanto – in caso contrario – la segnalazione potrà essere ritenuta illegittima e l’istituto di credito potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni cagionati al cliente.
– Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente. In questo caso, il cliente avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell’eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca.