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Il piano del consumatore è uno strumento posto a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento che deriva dall’incapacità di far fronte ai debiti con il proprio reddito e patrimonio. Si tratta di uno strumento particolarmente vantaggioso che consente al debitore di liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute.
Infatti, il debitore che adempie a quanto previsto dal piano viene considerato libero da ogni debito e la sua posizione viene definitivamente sanata.

Piano del consumatore

Sommario

Destinatari del piano

Il piano del consumatore è rivolto a tutte le persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale. Si tratta, cioè, dei consumatori. Il piano, quindi, si differenzia dall’accordo con i creditori, che è una diversa modalità di rinegoziazione del debito.

Condizioni per la richiesta del piano

Il piano del consumatore può essere richiesto a condizione che il debitore:

  • non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale;
  • abbia non utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 nei cinque anni precedenti;
  • non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.

Requisito della meritevolezza del debitore

Il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano doveva, secondo la precedente disciplina, risultare meritevole. Con il concetto di meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento. La valutazione relativa alla sussistenza di meritevolezza del debitore era caratterizzata, ovviamente, da un ampio margine di discrezionalità. In effetti non esisteva, come non esiste tutt’ora, un criterio fissato per legge cui fare riferimento per poter qualificare un comportamento come meritevole o, in caso contrario, per poterlo definire non meritevole.

Disciplina attuale relativa all’accesso al piano

Pertanto, ad oggi, sono stati fissati altri paramenti cui bisogna far riferimento per valutare la meritevolezza del debitore. In particolare si prevede che verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano nonché’ l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice deve omologare il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi.

Effetti dell’eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore

Con l’eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore e, di conseguenza, con la soppressione del relativo giudizio si è resa certamente più agevole la possibilità di accedere al piano e di ottenerne l’omologazione da parte del tribunale. Infatti, la platea di soggetti è notevolmente più ampia rispetto a quella a cui ci si rivolgeva quando, secondo la precedente disciplina, era necessario provare di essere meritevoli in ordine all’omologazione del piano. Infatti, più in particolare, il giudice non dovrà valutare se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa. Questi dovrà unicamente verificare se il piano è meritevole di omologazione. Al contrario, il magistrato potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Documentazione necessaria

Per accedere al piano del consumatore, è necessario rivolgersi a un professionista (ad esempio un avvocato o un commercialista) oppure ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Quest’ultimo, infatti, dovrà predisporre la proposta di piano. A tal fine, il debitore è tenuto a fornire all’OCC tutte le informazioni rilevanti riguardo alla sua situazione debitoria e in particolare a fornire documentazione idonea per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale e reddituale e per l’individuazione dei vari creditori.

Proposta di ristrutturazione debiti: contenuto

La proposta di accordo non deve rispettare un contenuto specifico. Essa, infatti, ha contenuto aperto in quanto la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità.
In ogni caso, nella proposta devono essere indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Essa, inoltre, nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non risultino idonei a garantire la fattibilità del piano, deve essere sottoscritta da uno o più terzi che ne assicurino l’attuabilità.

La moratoria

Il piano del consumatore può prevedere anche una moratoria, ovverosia una sospensione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Ciò a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Proposta di ristrutturazione debiti: deposito

La proposta di piano del consumatore va depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Entro i successivi tre giorni, l’organismo di composizione della crisi si occupa di trasmetterla anche all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, corredata dell’indicazione della posizione fiscale del proponente e dei contenziosi eventualmente pendenti.

Allegati della proposta

  • l’elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’attestazione circa la fattibilità del piano;
  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell’indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.

Organismo di composizione della crisi

L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. È quindi all’OCC che vanno presentate le domande utili per avviare il procedimento. Dopo la ricezione della relativa domanda, valutato il rispetto delle condizioni, l’organismo di composizione della crisi provvede a nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori. Infatti, l’OCC deve:

  • Verificare e attestare la documentazione sulla condizione economica del debitore nel ruolo di ausiliario del giudice.
  • Rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di accordo con i creditori.
  • Essere di ausilio al sovraindebitato e al suo consulente nella predisposizione della domanda di accordo con i creditori che verrà poi presentata in Tribunale.

Categorie che possono accedere alla procedura in OCC

Per poter accedere alla procedura in OCC è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:

  • Consumatori;
  • Startup;
  • Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  • Enti privati non commerciali;
  • Imprenditori cessati;
  • Associazioni professionali e studi professionali associati.

Soggetti esclusi dalla procedura in OCC

Sono, invece, esclusi da tale procedura:

  • Imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
  • Tutti coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso all’organismo crisi da sovraindebitamento;
  • Chi ha subito provvedimenti di risoluzione, revoca o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.

Come avviare la procedura

Per avviare la procedura con uno degli organismi composizione crisi abilitati è necessario compilare un’apposita istanza e farla recapitare all’OCC interessato. Sarò possibile farlo consegnandola a mano presso l’Ufficio di Segreteria del relativo organismo sovraindebitamento oppure inviandola all’organismo composizione della crisi tramite fax, PEC, mail, raccomandata.

Organismo di composizione della crisi: relazione

L’organismo per la composizione della crisi predispone il piano e poi provvede alla stesura di una relazione in cui attesta che:

  • il richiedente non si è indebitato per sua colpa;
  • la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;
  • il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (ad esempio, rispetto alla vendita all’asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore).

Omologazione: procedimento

La proposta deve essere depositata in Tribunale insieme alla relazione affinché sia omologata dal Giudice. A tal fine, il giudice fissa un’udienza in cui possono intervenire anche i creditori, presentando le proprie osservazioni.

Provvedimento di accoglimento/rigetto

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve pervenire entro sei mesi dal deposito. Se il giudice ritiene la proposta meritevole d’accoglimento, omologa il piano del consumatore. Scaduto il termine per il pagamento previsto nel piano, il debitore sarà libero da ogni debito, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente dovute.

Omologazione: effetti

A seguito dell’omologazione, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Tali effetti, tuttavia, vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti.
Il piano che è stato omologato, inoltre, è obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria pubblicità, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Voto dei creditori

Ai fini dell’omologazione, non è necessario il consenso della maggioranza dei creditori in quanto è sempre e comunque il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura.

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