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Ricorso in commissione tributariaIl ricorso in commissione tributaria è uno strumento cui può ricorrere il contribuente quando ritiene che un atto emesso nei suoi confronti non sia fondato o sia illegittimo. Tale atto potrebbe essere una cartella di pagamento, un avviso di accertamento ecc. Alla ricezione di uno di tali atti, quindi, il contribuente che intende contestare il dritto dell’erario alla riscossione può instaurare un processo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del territorio di riferimento, beneficiando dell’assistenza di un legale, in modo tale da chiedere l’annullamento dell’atto. Tale annullamento, a seconda delle circostanze, può essere totale o solo parziale.

Si tratta quindi di una possibilità fondamentale per il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento sollevata dall’erario sia illegittima.

Ricorso in commissione tributaria

Sommario

I principali atti impugnabili

Il ricorso può essere proposto avverso:

  1. l’avviso di accertamento del tributo;
  2. l’avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l’avviso di mora;
  6. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  7. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  8. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Come avviare il procedimento dinanzi alla commissione: atto introduttivo e termini

Per avviare un contenzioso tributario, è necessario presentare un atto introduttivo presso la Commissione tributaria provinciale competente. L’atto assume le vesti del ricorso. Dopo averlo redatto, tale ricorso deve essere notificato nei sessanta giorni successivi a quello in cui l’atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente. La notifica va inviata all’ufficio da cui proviene l’atto, tenendo conto che per le domande di rimborso che non hanno ricevuto una risposta dall’Agenzia delle Entrate i termini da rispettare si allungano e possono passare fino a novanta giorni a partire dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

Sospensione estiva

A proposito delle tempistiche, è necessario ricordare che il periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto comporta una sospensione dei termini, sospensione che deve essere calcolata per la determinazione del momento entro il quale il ricorso deve essere presentato. Per queste motivazioni, e per evitare errori nel calcolo delle tempistiche, è sempre preferibile che il contribuente si affidi ad un avvocato esperto nella procedura di proposizione dei ricorsi relativi a procedimenti tributari.

Contenuto dell’atto introduttivo

Affinché il ricorso possa essere considerato valido, esso deve riportare:

  • l’indicazione dell’atto impugnato;
  • l’ufficio contro il quale si propone il ricorso;
  • l’oggetto della domanda e delle ragioni per le quali il ricorso viene proposto. L’integrazione dei motivi di ricorso potrebbe essere necessaria in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Tale integrazione è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito.
  • la Commissione tributaria competente alla quale il ricorso è diretto;
  • il codice fiscale del ricorrente nonché il nome del legale rappresentante del ricorrente e del suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Inammissibilità del ricorso in commissione tributaria

Il ricorso viene invece considerato inammissibile quando queste indicazioni siano incerte o mancati. Allo stesso modo, è inammissibile il ricorso non sottoscritto. Le uniche indicazioni che non comportano l’inammissibilità sono quelle relative all’indirizzo di posta elettronica certificata e al codice fiscale del ricorrente.

Posta

Inoltre, in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.

Notifica del ricorso e costituzione in giudizio

Per quel che concerne la notifica del ricorso all’ufficio da cui l’atto contestato proviene, essa può avvenire per il tramite dell’ufficiale giudiziario, per posta o con consegna diretta. Nel caso in cui si utilizzi la notifica a mezzo posta, il ricorso dovrà essere inviato in un plico raccomandato corredato dall’avviso di ricevimento e senza busta. Nei tenta giorni successivi alla data di notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio. Nello stesso termine, quindi, deve depositare l’originale del ricorso (o una sua copia) alla Commissione tributaria. Dovrà allegarvi, inoltre, una copia della spedizione per raccomandata o della ricevuta di deposito. Nel caso di controversia annoverata nell’ambito della mediazione tributaria, se la stessa non è stata portata a termine devono passare novanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato all’ente impositore per l’inizio dei termini di decorrenza.

Istanza di mediazione

La possibilità di presentare una istanza di mediazione tributaria rappresenta un importante vantaggio per il contribuente che, infatti, tramite essa può accedere a una proposta di accordo che si inserisce nell’istanza di reclamo contro determinati atti emanati dall’Agenzia delle entrate. Lo scopo di tale mediazione è proprio quello di evitare il ricorso alla giustizia tributaria per la risoluzione di quelle contestazioni che possono essere concluse anticipatamente, senza ricorrere in giudizio. Attraverso la mediazione, si offre al contribuente la possibilità di avvalersi di una procedura più snella ed immediata evitando così gli oneri e le lungaggini di una procedura giudiziaria ordinaria.

Scopo della mediazione

Lo scopo della mediazione è infatti quello di evitare che un numero eccessivo di controversie giunga nei tribunali provocando l’intasamento del sistema giudiziario. Si tratta di un filtro amministrativo obbligatorio da esperire in via preventiva ogniqualvolta si intenda presentare ricorso avverso atti di natura tributaria di valore non superiore a ventimila euro.

Determinazione del valore della controversia

Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del valore della controversia. Esso si riferisce all’importo del tributo al netto delle sanzioni eventualmente previste dall’atto impugnato e degli interessi. Nel caso in cui la lite abbia a che fare unicamente con l’irrogazione di sanzioni, è la somma di queste a costituire il valore.

Discussione del ricorso in commissione tributaria

La discussione del ricorso avviene, di solito, in assenza delle parti incamera di consiglio. A prescindere da ciò, è comunque possibile che esso venga discusso in udienza pubblica, ma affinché ciò accada è necessario che la parte interessata a tale eventualità avanzi una richiesta presso la Commissione. A tal fine, la parte dovrà depositare l’istanza relativa in segreteria. L’istanza, poi, sarà notificata alle parti costituite entro i dieci giorni che precedono la trattazione della controversia.

La sentenza emessa all’esito del procedimento

Nei trenta giorni successivi alla data della deliberazione, viene resa pubblica la sentenza, depositata nella segreteria della Commissione tributaria e notificata dalle parti. Più nello specifico, essa sarà notificata alla parte interessata che poi, a sua volta, si occuperà di notificarla a tutte le altre parti. La segreteria della Commissione comunica il dispositivo della sentenza nei dieci giorni successivi al deposito alle parti costituite. L’originale della sentenza – o, in alternativa, una sua copia – devono essere depositati presso la segreteria della Commissione dalla parte che l’ha notificata.

Sentenze immediatamente esecutive

Sono immediatamente esecutive le sentenze:

  • emesse su ricorso contro gli atti che riguardano operazioni catastali;
  • che condannano al pagamento di determinati importi in denaro a favore del contribuente.

Ricorso contro le sentenze della commissione

Qualora la parte non sia soddisfatta dell’esito del giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale, può proporre appello alla Commissione regionale competente entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è stata effettuata la notifica. In assenza di notifica della sentenza della Commissione tributaria provinciale, il termine sarà differente. Infatti, in tal caso esso è di sei mesi a partire dalla data in cui la sentenza è stata pubblicata. Anche in questo caso si tiene conto della sospensione feriale prevista per il mese di agosto.

Proposta dell’appello

Per proporre l’appello le forme e le procedure da seguire sono le stesse applicate per il ricorso alla Commissione tributaria provinciale: il ricorso va depositato nella segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione nei confronti della totalità delle parti che sono state chiamate in causa nel giudizio di primo grado.

Con l’impugnazione, l’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Inoltre, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, è altresì possibile proporre ricorso per cassazione chiedendo alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Anche in tal caso, il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile. Il ricorso in cassazione può essere proposto per:

  1. motivi attinenti alla giurisdizione;
  2. violazione delle norme sulla competenza;
  3. violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
  4. nullità della sentenza o del procedimento;
  5. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

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