Sovraindebitamento familiare

Sovraindebitamento familiare

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare, dando così il via ad una sola procedura, quale che sia.

La legge n. 3 del 2012 viene così arricchita dalla possibilità di unificare tutti quei debiti sorti tanto da una “cassa comune”, quale quella familiare, quanto da un’unica causa che coinvolge cioè beni e risorse correlati o in comunione. Infatti, la cronica incapacità di far fronte agli impegni mensili (quali, ad esempio, il pagamento della rata del mutuo o dei vari finanziamenti) e di vita quotidiana genera dei cortocircuiti che portano, nel tempo, alla disgregazione dei rapporti ed a conseguenze irreversibili per tutti i suoi membri appartenenti al nucleo familiare.

Sovraindebitamento familiare

Sommario

La disciplina precedente

La disciplina ante riforma, pur non prevedendo espressamente la risoluzione della crisi familiare, consentiva ai debitori coniugati di proporre due domande dinanzi l’Organismo di Composizione della Crisi, con richiesta di riunione delle procedure dinanzi il Tribunale nel caso in cui il sovraindebitamento si fosse generato in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari. Il complesso quadro economico che si è generato a seguito del lockdown del 2020, aggravato poi dalle successive limitazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha indotto il legislatore ad intervenire in favore di micro-imprese, artigiani, liberi professionisti, consumatori e famiglie.

Il ricorso unico per tutti i familiari

L’attuale disciplina consente la presentazione di una domanda congiunta all’O.C.C., a cui seguirà la valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi degli istanti. La modifica determinerà un risparmio in termini di tempo e di costi, in quanto il gestore della crisi redigerà un’unica relazione particolareggiata, che verrà allegata al progetto di risoluzione della crisi.

Il codice quindi ha riconosciuto ai familiari la facoltà di esperire un solo ricorso per accedere ad uno degli istituti del sovraindebitamento, sulla premessa per cui la soluzione della crisi non può essere assicurata dal ricorso di un solo coniuge – magari all’insaputa o nell’inerzia dell’altro – soprattutto qualora i creditori avanzino pretese nei confronti di entrambi i componenti della famiglia. Sarebbe stato irragionevole, infatti, distinguere le posizioni e pretendere che ciascuno risanasse autonomamente la propria posizione sebbene equivalente a quella dell’altro.

La distinzione tra le masse attive e passive dei familiari

Le novità sul sovraindebitamento familiare, quindi, riguardano quindi la possibilità, nel quadro della liquidazione giudiziale e del concordato di gruppo, di aprire un unico procedimento a fronte di situazioni di crisi riferibili anche a soggetti di diritto diversi. Relativamente al trattamento delle masse attive e passive che compongono il patrimonio di ciascuno dei Sovraindebitati, il legislatore ha precisato che queste saranno considerate in modo distinto al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, andando a ledere i diritti dei creditori. Lo scopo di tale distinzione risiede infatti proprio nell’esigenza di garantire che ogni creditore abbia la possibilità di soddisfare il proprio debito evitando che la sua parte di patrimonio aggredibile sia destinata al pagamento dei debiti di un altro dei soggetti.

Le novità del periodo emergenziale

Il legislatore del 2020, chiamato a intervenire sul tema in un periodo di forte emergenza e di crisi, ha previsto che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Sul punto deve precisarsi che, nonostante la norma parli solo ed esclusivamente di un’unica procedura di composizione della crisi, il sovraindebitamento familiare si può applicare alle anche procedure di liquidazione del patrimonio.

I soggetti cui si riferisce la procedura

I soggetti destinatari di tale disciplina sono i cosiddetti debitori civili, ovvero, coloro che non possono accedere alle procedure fallimentari le quali hanno tra la finalità, nel momento della loro definizione, di consentire una nuova ripartenza.

Il debitore civile, prima della entrata in vigore della normativa sul Sovraindebitamento, non aveva alcuna possibilità di liberarsi dalla continua minaccia delle procedure esecutive dei creditori e gli era, così, precluso il recupero della solvibilità e di un ruolo attivo nell’economia.

Condizioni di accesso

Le condizioni di accesso al rimedio familiare sono due e sono alternative. Questo significa che è sufficiente che ne sussista una fra le due. Tali condizioni sono:

  • la convivenza consente, anche a prescindere dalla condivisione di debiti, l’utilizzo di uno strumento unitario e una conseguente riduzione dei costi;
  • l’origine comune dell’indebitamento che consente, anche in assenza di vita in comune, una trattazione unitaria dal punto di vista processuale.

Il nuovo concetto di famiglia

La nuova disciplina si è adeguata ai recenti interventi legislativi in merito alle unioni di fatto e alle convivenze e ha esteso il concetto di famiglia ampliandone i margini. Ad oggi, quindi, la “famiglia” comprende oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Lo scopo della procedura

Lo scopo della procedura di sovraindebitamento familiare è quello di risanare complessivamente le posizioni di indebitamento delle famiglie all’interno delle quali ogni passività del singolo influenza e influisce anche la condizione dell’altro.

Il ruolo del giudice nella trattazione unica

L’esigenza di una trattazione univoca ha assegnato al giudice il compito di adottare i necessari provvedimenti per assicurare il coordinamento delle varie posizioni debitorie della famiglia. A tal fine, egli sarà tenuto non solo ad accogliere il ricorso unitario dei coniugi ma anche a riunire i ricorsi eventualmente proposti separatamente. Inoltre, se i ricorsi dovessero essere proposti dinanzi a tribunali diversi, sarà necessario un provvedimento che comporti il trasferimento della procedura davanti al giudice investito per primo.

È proprio l’art. 66 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza a prevedere, infatti, che nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

Il compenso dell’Organismo di composizione della crisi


Il compenso dell’Organismo di composizione della crisi, in caso di procedura di sovraindebitamento familiare, è unico e ripartito fra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

Le condizioni ostative all’accesso alla procedura

Chi intende accedere alla procedura di sovraindebitamento familiare deve considerare che non possono farvi ricorso coloro che:

  • hanno già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti;
  • hanno subito per cause loro imputabili un provvedimento di risoluzione dell’accordo o di revoca o cessazione degli effetti dell’omologa del piano;
  • si sono mostrati inattendibili per aver fornito una documentazione inidonea a consentire di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Le novità legislative sui presupposti di accesso

Tra le novità sul sovraindebitamento legislativo, inoltre, si colloca una nuova condizione ostativa. In particolare, vengono estromessi dalla procedura anche coloro che:

  • abbiano già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, sicché non è mai concessa una terza positività;
  • limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risultino aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
  • nella cornice del piano del consumatore, abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. L’esclusione della colpa lieve serve al giudice affinché mostri una minor severità ed esercizio di maggior comprensione in favore del sovraindebitato.

Fonti: Altalex